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Gazzetta Ufficiale N. 300 del 29 Dicembre 2003

 

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.354
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riorganizzare la
giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle
acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimita'
costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale
numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della
disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli
impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura
onoraria, la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare le
modalita' di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi
di comunicazione telefonica e via internet, cosi' da prevenirne la
perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai
fini della repressione di reati di particolare gravita';
Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, nonche' di intervenire sulla disciplina del
contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta
applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare
il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei
relativi crediti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e
dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della
disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque
pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che
seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di
appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al secondo comma.»;
b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle
seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.»;
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita'
fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o
compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e'
fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in
euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti
componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di
titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali
regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna
udienza cui prendano parte.»;
d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' inserito il seguente: «139-bis. Nelle stesse forme previste
per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del
Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio
effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo
e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.

Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari prossimi alla scadenza

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non
sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo
42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalita) -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi,
per finalita' di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal
fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti
esclusivamente per finalita' di accertamento e repressione dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici
o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato dell'autorita' giudiziaria,
d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico
ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato,
l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica
anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle
indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il
giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche
d'ufficio.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2
e' effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti,
nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti
principi:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di
cui all'allegato b);
b) disciplinare le modalita' di conservazione separata dei dati
una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita' di accesso ai dati da parte di
specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il
termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di
cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. Le modalita' di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono
individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del
Garante.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Fino alla data del
31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il
termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al
comma 1, la lettera f) e' sostituita, dalla seguente: «f) il decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4,
comma 2, la cui abrogazione decorre dal l° gennaio 2006;».

Art. 6.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento
della sua composizione, e' autorizzata la spesa di euro 700.000 a
decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui
contratti di locazione finanziaria

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle societa'
autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di
locazione finanziaria non e' causa di scioglimento dei contratti di
locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo ne'
consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento
dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facolta' di
acquistare, alla scadenza, la proprieta' del bene verso il pagamento
del prezzo pattuito.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e'
autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere
dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto
entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo
stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Stanca, Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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