IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i
registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da
fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante:
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei
relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le
varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e'
stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le
variazioni di dette responsabilita';
Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002, ha espresso
parere favorevole alla variazione di responsabilita' della
conservazione in purezza di dette varieta' nei relativi registri,
come risulta dal verbale della riunione;
Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
Decreta:
Art. 1.
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente
decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di
ciascuna indicata:
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2002
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato