L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare,
l'art. 2;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n 78;
Vista la propria delibera n. 26/99, recante "Regolamento in materia
di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore
delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
Vista la propria delibera 365/00/CONS, recante "Accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9,
della legge n. 247/1997", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;
Vista la propria delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002, recante
"Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore
televisivo nel triennio 1998-2000", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;
Considerati i dati raccolti attraverso l'operato della societa' AC
Nielsen Italia S.p.a. concernenti la distribuzione delle risorse nel
settore televisivo negli anni 1998 e 1999;
Considerati i dati raccolti attraverso l'Informativa di Sistema, ai
sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per
l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata";
Viste le risposte delle societa' Telepiu' S.p.a. e Stream S.p.a.
alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorita' in data 31
ottobre 2002;
Udite in audizione la societa' Centro Europa 7 S.r.l., in data 14
novembre 2002, e le societa' Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV
S.p.a., Gruppo Telepiu' e Stream S.p.a., in data 9 dicembre 2002;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. I dati relativi al triennio 1998-2000 e la delibera 212/02/CONS.
La competenza sull'accertamento della sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e' attribuita all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni dall'art. 2 della legge 31 luglio
1997, n. 249, il quale fornisce i criteri per individuare le ipotesi
di posizioni dominanti vietate ed attribuisce all'Autorita' i poteri
necessari per impedirne la formazione o rimuoverle.
La prima verifica sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti
vietate nel settore radiotelevisivo italiano, facente riferimento
alla situazione del mercato televisivo nell'anno 1997, e' stata
conclusa dall'Autorita' nel giugno 2000.
Nel corso dell'anno 2001 l'Autorita' ha provveduto ad acquisire i
dati relativi alla raccolta delle risorse economiche da parte delle
emittenti nazionali relativi al 1998 e 1999; nel 2002, inoltre, essa
ha ottenuto la disponibilita' definitiva dei dati relativi all'anno
2000, cosi' da essere in grado, come indicato nella relazione annuale
al Parlamento per l'anno 2001, di compiere una valutazione
sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti concernente
l'intero triennio 1998-2000, maggiormente rappresentativa dei reali
andamenti di distribuzione di tali risorse di quanto possa esserlo
l'analisi condotta sulla base di un singolo anno.
La citata raccolta dei dati sulla distribuzione delle risorse
economiche per il triennio 1998-2000, inquadrabile nella complessiva
attivita' di monitoraggio dell'Autorita' ha reso necessari ulteriori
approfondimenti, al fine di addivenire ad una esatta determinazione
delle quote di mercato degli operatori. Detti approfondimenti hanno
riguardato, in particolare, le dinamiche evolutive del settore della
televisione a pagamento con riferimento anche alla distribuzione
delle risorse all'interno dei gruppi proprietari d'emittenti.
Un'ulteriore fase di approfondimento di tipo squisitamente
metodologico appariva infine opportuna rispetto al monitoraggio
triennale, allo scopo di effettuare il computo delle quote di mercato
per il periodo 1998-2000 con la stessa metodologia adottata nella
istruttoria sui dati 1997.
La delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002 e' finalizzata, come
recita il comma 1 dell'art. 1, "ad una analisi della distribuzione
delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio
1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di
posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997". Cio'
al fine di acquisire una base dati omogenea allo scopo di accertare,
avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 dell'art. 2 della
legge n. 249/1997, l'eventuale formarsi di posizioni dominanti
vietate ai sensi del comma 7 dell'art. 2.
2. Le fonti informative.
A partire dall'anno del proprio insediamento, l'Autorita' ha
commissionato alla societa' AC Nielsen Italia S.p.a. gli studi aventi
per oggetto la rilevazione delle risorse economiche del settore
televisivo italiano. La AC Nielsen ha svolto tre studi con
riferimento agli anni 1997, 1998 e 1999. Lo studio della AC Nielsen
sulle entrate del "Mercato televisivo nel 1997" ha costituito il
presupposto della determinazione delle quote di mercato nella
delibera 365/00/CONS. Parimenti, anche l'analisi triennale oggetto
della presente delibera, si e' avvalsa, per gli anni 1998 e 1999, dei
rapporti prodotti dalla societa' AC Nielsen. Gli studi 1998 e 1999
sono stati condotti con la medesima metodologia: lo strumento,
predisposto dall'Autorita' ed adottato da AC Nielsen per compiere la
rilevazione e' stato quello del questionario scritto, veicolato da
lettere inviate a tutte le emittenti televisive ed alle
concessionarie di pubblicita' presenti sul territorio nazionale; alle
societa' oggetto d'indagine e' stata chiesta un'autocertificazione
della corrispondenza dei dati trasmessi con le poste iscritte in
bilancio. La societa' AC Nielsen ha poi curato il processo di
controllo ed elaborazione dei dati producendo gli studi di cui sopra.
Diversamente, con riferimento all'anno 2000, l'attivita' di
rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo e' stata
effettuata direttamente dall'Autorita', elaborando i dati trasmessi
dagli operatori attraverso l'Informativa di Sistema di cui alla legge
23 dicembre 1996, n 650. La disciplina dell'Informativa di Sistema,
in base alla quale sono stati acquisiti i dati del 2000, e' stata
introdotta dal decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, cosi' come modificato dalla delibera
194/01/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 115 del 19 maggio 2001. Per quanto attiene ai processi di
controllo dei dati acquisiti, l'Informativa di Sistema e' stata
realizzata con modalita' tali per cui i modelli economici devono
rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al
contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico
pubblicati in bilancio. Rispondenza ai dati di bilancio e quadratura
contabile sono stati i principali sistemi di controllo adottati per
verificare la correttezza dei dati trasmessi. Per i principali
operatori, al di la' dei meri prospetti contabili, e' stata
verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero
contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.
Sul piano della coerenza dei risultati espressi nell'arco del
triennio, si sottolinea che la fonte AC Nielsen e la fonte
Informativa di Sistema dell'Autorita', per quanto diverse, si
caratterizzano per una sostanziale analogia nei metodi di
rilevazione. Tale analogia puo' essere apprezzata prendendo in esame
due profili qualificanti delle rispettive ricerche:
la tipologia di soggetti rilevati;
la tipologia di informazioni richieste agli operatori.
I soggetti rilevati sono stati, in entrambi i casi, l'insieme delle
emittenti televisive (concessionarie o autorizzate) e delle
concessionarie di pubblicita' operanti sul territorio nazionale.
Rispetto a questo insieme, sono stati presi in considerazione i
soggetti che nell'ambito del mercato televisivo raccolgono risorse
economiche, escludendo pertanto quelle imprese, per lo piu' no
profit, le quali hanno dichiarato di non produrre ricavi nelle poste
contabili oggetto di rilevazione. Anche sotto il profilo delle
informazioni richieste si segnala una sostanziale corrispondenza fra
il questionario elaborato da AC Nielsen ed i modelli di Informativa
di Sistema per l'anno 2000. Questa corrispondenza deriva dal fatto
che entrambi i modelli sono stati costruiti ricalcando fedelmente il
dettato normativo dall'art. 2 della legge n. 249/1997.
Nei casi in cui l'analisi dei dati ha evidenziato delle
incongruenze, sono stati contattati direttamente gli operatori per un
supplemento di informazioni. Ove cio' non sia stato possibile, al
fine di ottenere i dati sulla raccolta di risorse economiche, si e'
fatto ricorso a procedimenti di stima, che comunque hanno inciso in
modo marginale sulle risultanze finali delle analisi. Si puo'
pertanto concludere nel ritenere che le analogie fra le due fonti di
rilevazione hanno consentito all'Autorita' di avviare l'analisi dei
dati del triennio partendo da una base omogenea.
3. Analisi dei dati nel triennio 1998-2000.
Il punto di partenza di questa fase del procedimento istruttorio,
come gia' accennato in precedenza, sono state le fonti AC Nielsen
(1998-99) ed Informativa di Sistema (2000). Su tale base dati,
l'Autorita' ha effettuato diverse attivita' di controllo:
la prima verifica ha mirato ad uniformare i criteri di
valutazione (stime, classificazione delle risorse, ecc.) delle fonti
AC Nielsen ed Informativa di Sistema, onde rendere possibile la
comparazione dei dati anche in relazione alle tendenze del triennio;
un secondo tipo di verifica, di tipo metodologico, ha avuto come
obiettivo quello di uniformare le modalita' di calcolo e di
allocazione delle singole poste contabili ai criteri utilizzati
dall'Autorita' nella istruttoria di cui alla delibera 365/00/CONS.
Tale attivita' e' stata svolta al fine di comparare le quote di
mercato del periodo 1998-2000 con le quote di mercato determinate
nell'istruttoria per l'anno 1997;
la terza verifica ha riguardato il confronto delle informazioni
desunte dagli studi AC Nielsen ed Informativa di Sistema con i
bilanci d'esercizio (1) delle principali imprese oggetto di
rilevazione;
l'ultimo controllo ha riguardato la conformita' delle
elaborazioni rispetto alle fonti originarie di informazione, al fine
di evitare che vi fossero errori materiali nel trasferimento delle
informazioni dalle fonti originarie all'elaborazioni. Detto controllo
ha dato esiti negativi.
Queste attivita' di analisi hanno permesso di riscontrare
differenti aspetti rilevanti che si vanno ad esporre di seguito.
Come gia' nel 1997, anche nel corso del triennio 1998-2000, le
emittenti televisive RAI S.p.a. e RTI S.p.a hanno effettuato la
raccolta pubblicitaria, rispettivamente, attraverso le concessionarie
Sipra S.p.a. e Publitalia `80 S.p.a. I ricavi di tali soggetti sono
stati pertanto computati con i medesimi criteri di cui alla delibera
365/00/CONS.
L'emittente TV Internazionale S.p.a., oggi editrice del canale
"LA7", non ha conseguito ricavi da vendita di pubblicita' nel corso
del 1998; per l'esercizio 1999 sono iscritti a bilancio 39,9 miliardi
di lire di raccolta pubblicitaria, intermediati dalla concessionaria
di pubblicita' Cecchi Gori Advertising S.r.l. L'emittente ha ricevuto
29,2 e 21,7 miliardi di lire, rispettivamente negli esercizi 1998 e
1999, come contributo per il servizio di irradiazione del segnale
della societa' monegasca Telemontecarlo S.a.m.; tale rapporto si e'
interrotto in data 28 luglio 1999. I ricavi da emissione del segnale
non sono stati imputati come proventi all'emittente TV Internazionale
S.p.a.; viceversa, i ricavi di Cecchi Gori Advertising S.r.l. sono
stati valutati al lordo della quota di competenza dell'emittente
monegasca.
(1) Sul piano metodologico e' noto che lo schema di conto
economico del bilancio d'esercizio, dettato dalla disciplina
civilistica, non consente di dare evidenza ai ricavi secondo una
classificazione funzionale al tipo di analisi in oggetto. Pur
tuttavia, le principali imprese riportatno nella relazione sulla
gestione nonche' nella nota integrativa un riclassifica del valore
della produziojne ed altri dati di dettaglio che hanno consentito di
effettuare i necessari controlli in merito alla poste contabili
oggetto di rilevazione. Si e' ricorso all'analisi dei bilanci
d'esercizio e consolidati anche nei casi in cui fosse necessario un
maggior grado di approfondimento rispetto alla distribuzine dei
flussi economici all'interno dei gruppi.
Nel triennio in esame la concessionaria Cairo TV S.p.a. ha avuto un
rapporto di sub-concessione con la societa' Cairo Pubblicita' S.p.a.,
appartenente al medesimo gruppo, in virtu' del quale quest'ultima
societa' ha effettuato parte della raccolta pubblicitaria salvo poi
retrocedere una quota di proventi a Cairo TV. Le due societa' sono
state pertanto valutate su base consolidata.
Un cenno particolare merita la rilevazione delle risorse economiche
delle televisioni a pagamento, che ha richiesto una scelta
metodologica diversa da quella adottata per le emittenti terrestri in
chiaro. In sintesi, si e' proceduto in base ad un duplice criterio:
la raccolta di ricavi da abbonamento generata dal mercato e' stata
rilevata solo in capo alle imprese che gestiscono la piattaforma
(Stream o Telepiu). Poiche' queste ultime intermediano il 100% di
questa tipologia di ricavi, infatti, imputare i volumi di raccolta
degli abbonamenti anche alle imprese che trasmettono sulla
piattaforma (le quali sostanzialmente vendono la loro programmazione
all'emittente) avrebbe significato duplicare i proventi del mercato.
Viceversa, la raccolta di pubblicita' e' stata rilevata in capo ai
singoli titolari di autorizzazione poiche' la stessa non viene
intermediata dall'impresa che gestisce la piattaforma, ma segue una
logica commerciale analoga a quella consolidata per la vendita di
pubblicita' sulle televisioni terrestri in chiaro. Entrambi i
criteri, come si dira' in seguito, sono stati vagliati in sede di
audizioni ed avallati dagli operatori.
L'esigenza di imputare tutti i ricavi da raccolta di abbonamenti in
capo a due soli soggetti, ha richiesto per il gruppo Telepiu' un
approfondimento di analisi ed una serie di valutazioni che si
discostano dallo studio fondato sui dati di AC Nielsen e
dell'Informativa di Sistema. Queste fonti, infatti, erano orientate
alla rilevazione dei proventi raccolti dalle sole emittenti titolari
di concessione o autorizzazione. Un simile approccio non consentiva,
nel caso del gruppo Telepiu', di pervenire ad una corretta
determinazione delle risorse, dal momento che i ricavi da offerte
televisive a pagamento vengono intermediati da una societa' del
gruppo che funge da concessionaria per la vendita di abbonamenti. La
societa' de qua denominata Atena Servizi S.p.a. (di seguito Atena) e
controllata al 100% da Telepiu' S.p.a. rappresenta un unicum nel
panorama televisivo italiano e di fatto non svolge attivita' di
emittenza televisiva (ne' e' titolare di concessione o autorizzazione
alle trasmissioni) e pertanto non e' stata rilevata nel monitoraggio
triennale. Pur tuttavia, allo scopo di addivenire ad una esatta
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8,
lettera a) della legge n. 249/1997, l'Autorita' ha ritenuto
necessario approfondire il ruolo di Atena. A tal proposito, e' stata
condotta un'analisi sui bilanci delle societa' del gruppo Telepiu',
volta ad individuare come si distribuissero le risorse all'interno
del gruppo. La tabella seguente illustra sinteticamente i risultati
di queste analisi.
(2) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a
causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.
Come si nota dalla tabella, Atena Servizi percepisce l'insieme dei
ricavi da abbonamenti del gruppo Telepiu', salvo poi retrocedere agli
editori (Europa Tv e Prima Tv) le quote di loro competenza. Il netto
abbonamenti rappresenta la quota di competenza di Atena Servizi, la
quale peraltro e' notevolmente cresciuta nel corso del triennio
passando dall'11% al 45% sulla raccolta lorda.
Questa allocazione dei ricavi all'interno del gruppo si spiega in
quanto Atena e' di fatto, nei confronti dei clienti, il soggetto
"titolare" dell'offerta televisiva a pagamento del gruppo Telepiu',
per il quale conclude le transazioni inerenti la vendita di
abbonamenti. In ragione di questa particolare organizzazione di
gruppo ed al fine di pervenire ad una piu' puntuale valutazione dei
proventi raccolti dal gruppo Telepiu', si e' ritenuto di includere i
ricavi da raccolta di abbonamenti di Atena Servizi nel computo delle
risorse afferenti il mercato televisivo. In sintesi, il valore dei
proventi riconducibili al gruppo Telepiu' e' stato determinato dalla
somma dei ricavi da attivita' tipica delle singole societa' Atena,
Prima ed Europa, al netto delle partite infragruppo e dei ricavi non
afferenti all'attivita' televisiva.
Anche per valutare il peso della societa' Stream S.p.a. si e'
deciso di procedere con le informazioni contenute nei bilanci. I dati
di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema, infatti, presentavano
delle leggere difformita' riguardanti il contenuto dei ricavi da
pay-tv. E' emersa pertanto un duplice esigenza: da un lato quella di
rendere omogenei i dati di Stream nel corso del triennio e quindi
consentire una valutazione sui trend di mercato; dall'altro, quella
di rendere comparabili i dati dei due gestori delle piattaforme. E'
stato dunque necessario adottare un criterio univoco di valutazione
che poteva discendere solo dalla estrazione dal bilancio d'esercizio
delle medesime poste contabili. Ne deriva che, anche per questo
soggetto, si e' ritenuto corretto di considerare i soli ricavi
dell'attivita' tipica (abbonamenti e pubblicita), escludendo dal
computo delle risorse quei ricavi che non derivassero direttamente
dall'offerta di trasmissioni televisive.
Come ultima notazione metodologica, si segnala che con riferimento
alla gestione della piattaforma di Telepiu' non sono stati computati
nelle risorse i ricavi derivanti da attivita' di telecomunicazioni
quali l'irradiazione del segnale e la locazione satellitare;
adottando cosi' un criterio uniforme rispetto alla citata valutazione
afferente al caso di TV Internazionale S.p.a. La natura atipica di
questi ricavi e' stata confermata in sede di audizione, dove e'
emerso che essi tra l'altro vengono fatturati esclusivamente da
Telepiu' e non da Stream. La computazione degli stessi avrebbe
pertanto determinato un trattamento asimmetrico nella valutazione dei
proventi dei due gestori di piattaforme.
4. Elementi emersi nell'attivita' istruttoria.
Al fine di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate
nei confronti del gruppo Telepiu' e di Stream S.p.a e, al contempo,
determinare con maggior precisione la consistenza dell'intero mercato
della televisione a pagamento nel triennio in esame, il Dipartimento
vigilanza e controllo ha inviato, in data 31 ottobre 2002, una
dettagliata richiesta di informazioni ad entrambi i gestori delle
piattaforme per la televisione a pagamento; le risposte dei due
operatori, pervenute rispettivamente in data 20 novembre e 4 dicembre
corrente anno, pur dimostrandosi non del tutto esaustive, hanno
fornito all'Autorita' un quadro piu' preciso tanto dell'attivita'
svolta da ciascuno di essi quanto dell'identita' degli operatori che
durante il triennio 1998-2000 ne hanno utilizzato le piattaforme ed i
servizi per la trasmissione e la ricezione del segnale via satellite.
Nell'intento di verificare in contraddittorio ed approfondire
ulteriormente i dati e le informazioni acquisite, l'Autorita' ha
convocato in audizione alcuni soggetti attivi nel mercato
satellitare: Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV S.p.a., il
gruppo Telepiu', Stream S.p.a. Le audizioni hanno avuto per oggetto
le seguenti tematiche:
la gestione dei rapporti tra le emittenti di canali a diffusione
satellitare che trasmettono ad accesso condizionato ed i due gestori
delle piattaforme per la tv a pagamento Stream S.p.a e Telepiu'
S.p.a; in particolare, per quanto concerne quest'ultima piattaforma,
e' stato chiarito che i rapporti contrattuali tra le emittenti ed il
gruppo Telepiu' sono gestiti interamente dalla societa' Atena Servizi
S.p.a., la quale remunera la maggior parte dei canali eteroprodotti
sulla base di un minimo garantito, variabile secondo la rilevanza del
canale, oppure di un fee per subscriber (abbonato), determinato sulla
base della contrattazione privata. Modalita' di remunerazione simili
sono anche adottate da parte di Stream S.p.a nei confronti dei canali
eteroprodotti della sua piattaforma. A differenza di Telepiu',
tuttavia, Stream gestisce in proprio i rapporti con le emittenti;
le modalita' di raccolta della pubblicita' nel mercato della
televisione ad accesso condizionato. A tal fine sono stati chiariti
il ruolo delle concessionarie di pubblicita' nonche' la rilevanza,
nel computo delle risorse economiche del mercato, delle commissioni
attribuite alle agenzie di intermediazione (il cd. "sconto di
agenzia");
la natura dei servizi strumentali all'irradiazione del segnale
quali il multiplexing, l'uplink, la compressione digitale del
segnale, lo scrumbling e la modulazione del segnale, offerti dai
gestori delle piattaforme ai canali dei loro bouquet. Tale
approfondimento e' stato decisivo al fine di definire se tali ricavi
fossero da computare nelle risorse del mercato ai sensi dell'art. 2,
comma 8, lettera a);
l'opportunita' di includere i ricavi da abbonamenti e da
pubblicita' e di escludere i ricavi per i servizi accessori alla
trasmissione del segnale.
5 - Computo delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8,
lettera a).
Ai fini della determinazione delle quote di mercato, si e' agito in
piena conformita' rispetto alla metodologia applicata nel corso
dell'istruttoria conclusa con la delibera n. 365/00/CONS. Sono stati
pertanto calcolati i proventi di ciascun soggetto in rapporto al
complesso delle risorse del mercato.
Con riferimento all'interpretazione dei concetti di proventi, si
richiama la definizione dell'art. 2, comma 8, lettera a) della legge
n. 249/1997, secondo cui "i proventi di cui al precedente periodo
sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto
dei diritti dell'erario, nonche' da pubblicita' nazionale e locale,
da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da
convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a
pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di
intermediazione".
Per quanto riguarda la definizione del termine "risorse",
l'Autorita', nella delibera n. 365/00/CONS, ha considerato due
diverse ipotesi interpretative di tale concetto: nella prima (per
comodita' indicata come ipotesi A), le risorse sono definite come
l'insieme dei proventi delle imprese esercenti l'attivita' televisiva
e dai ricavi delle concessionarie di pubblicita', con riferimento
alla raccolta effettuata per il settore televisivo; nella seconda
(per comodita' indicata come ipotesi B) sono incluse nelle risorse,
oltre ai ricavi delle emittenti e delle concessionarie, anche le
commissioni d'agenzia. Al fine di evitare soluzioni di continuita'
rispetto all'interpretazione formulata dalla delibera n. 365/00/CONS,
dunque, anche nell'analisi avviata dalla delibera n. 212/02/CONS la
determinazione delle quote di mercato e' stata effettuata calcolando
il volume delle risorse sia al netto che al lordo delle commissioni
di agenzia. Anche il metodo adottato per stimare tali commissioni e'
stato quello utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.
Parallelamente, e' stato adottato il criterio dell'unita' economica,
gia' utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.
In allegato sono presentate sei tabelle di sintesi che indicano
rispettivamente:
i ricavi delle imprese esercenti l'attivita' televisiva;
i ricavi delle imprese esercenti l'attivita' di concessionaria di
pubblicita';
le risorse del mercato televisivo;
le quote di mercato delle imprese esercenti l'attivita'
televisiva;
le quote di mercato delle imprese esercenti l'attivita' di
concessionaria di pubblicita';
le quote di mercato raccolte dalle unita' economiche formate
dalle emittenti televisive e dalle concessionarie di pubblicita'.
Considerati i dati complessivamente raccolti nella presente
istruttoria relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000;
Considerati, altresi', i risultati delle analisi svolte, come
evidenziato nelle tabelle allegate, ai fini dell'accertamento
dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2
della legge n. 249/1997;
Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci;
Delibera:
Art. 1.
Conclusione dell'analisi
1. L'attivita' di analisi sulla distribuzione delle risorse
economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata con
la delibera 212/02/CONS, si conclude con i risultati indicati nelle
tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel
sito Web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 gennaio 2003
Il presidente: Cheli
Il commissario relatore: Monaci
Il segretario generale: Botto
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato