IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
1. L'elevata volatilita' che ha caratterizzato l'andamento dei
mercati azionari negli ultimi anni ha favorito la richiesta, da parte
degli investitori, di schemi di investimento che assicurino la tutela
del capitale investito e/o un rendimento minimo di quest'ultimo.
In tale contesto, sono state portate all'attenzione della Banca
d'Italia nuove forme di contratti di gestione su base individuale di
portafogli di investimento che prevedono, collegato alla gestione, un
impegno contrattuale a corrispondere a una certa data una somma
equivalente al capitale iniziale, eventualmente incrementato di un
rendimento minimo, qualora il valore corrente degli strumenti
finanziari nei quali e' stato investito il patrimonio sia inferiore
all'ammontare dell'impegno assunto (c.d. "gestioni patrimoniali
garantite"). Tale impegno - assunto da parte del gestore o di un
soggetto terzo - puo' rivestire diverse forme, tra cui l'emissione di
strumenti finanziari derivati (ad esempio, un'opzione put sul
patrimonio gestito)
In relazione alle predette caratteristiche, le "gestioni
patrimoniali garantite" si distinguono dagli schemi di investimento
che minimizzano, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di
gestione (consistenti anche nell'immissione nei portafogli gestiti di
prodotti derivati), la probabilita' di perdita del capitale
investito. Questi ultimi schemi (c.d. "gestioni a capitale protetto")
possono essere ricondotti nelle ordinarie gestioni, individuali o
collettive, che gli intermediari abilitati possono liberamente
offrire, nel rispetto della disciplina in materia di attivita' di
gestione.
2. Cio' premesso, si forniscono di seguito indicazioni in ordine
alla possibilita' per gli intermediari abilitati di offrire "gestioni
patrimoniali garantite".
Con riferimento alle gestioni su base individuale, si osserva che
la presenza di un impegno alla restituzione del capitale investito
e/o alla corresponsione di un rendimento minimo non altera di per se'
la funzione del contratto di gestione, che si connota principalmente
per la finalita' di valorizzare un dato patrimonio, perseguita
mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al
conseguimento di un risultato utile dell'attivita' di investimento e
disinvestimento in strumenti finanziari. Tale impegno, infatti,
rappresenta una pattuizione collegata al contratto di gestione, che
non fa venire meno l'obbligo del gestore di eseguire con la dovuta
diligenza il contratto.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alle
"gestioni patrimoniali garantite" di tipo collettivo: l'esistenza
del
menzionato impegno in relazione all'investimento in un OICR non
incide sulla struttura dell'organismo, sulle norme di contenimento e
frazionamento del rischio a esso applicabili o sulle regole di
comportamento a cui la societa' di gestione deve attenersi; detto
impegno, invece, incide sulle caratteristiche complessive
dell'operazione, delineando il livello teorico di rischio per
l'investitore.
3. L'impegno a restituire il capitale investito e/o alla
corresponsione di un rendimento minimo riveste uno specifico rilievo
ai fini prudenziali, comportando l'assunzione di rischi di mercato
(cfr. l'acclusa nota tecnica). A tal riguardo, occorre distinguere a
seconda che l'"impegno" nei confronti dell'investitore sia assunto
da
un soggetto terzo rispetto al rapporto di gestione ovvero dallo
stesso soggetto gestore.
Nella prima ipotesi, il richiamato "impegno" e' assunto da un
soggetto terzo a cio' abilitato. In tal caso, il gestore, rimanendo
estraneo all'impegno del "garante", non assume alcun obbligo diretto,
ne' rischi diversi da quelli tipici dell'attivita' gestoria,
dovendosi altresi' escludere che il soggetto che assume l'impegno in
parola possa rivalersi, in caso di escussione, nei confronti del
gestore.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie (impegno diretto del
gestore), va considerato che la pattuizione in questione non e'
tipica dei servizi di gestione individuale o collettiva; la semplice
abilitazione a svolgere questi ultimi non ricomprende la possibilita'
di assumere una tale obbligazione, in quanto essa e' qualitativamente
diversa rispetto a quella propria delle gestioni, nelle quali i
rischi connessi con gli strumenti finanziari in portafoglio gravano
interamente sul cliente.
Cio' posto, tenuto conto dei rischi che comportano gli schemi
contrattuali in parola e che essi, a fini di vigilanza, sono
sostanzialmente equiparabili a quelli connessi con l'emissione di
opzioni put a favore delle controparti sugli strumenti finanziari
oggetto della gestione, si ritiene che l'impegno alla restituzione
del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento
minimo possa essere assunto solo da banche o da SIM autorizzate
all'attivita' di negoziazione in conto proprio, nel rispetto della
vigente disciplina prudenziale relativa ai mezzi patrimoniali e ferme
restando le riserve di attivita' previste dalla legge (1).
Ne consegue che nel caso delle gestioni patrimoniali individuali il
gestore puo' assumere l'impegno in questione solo se sia
contestualmente abilitato all'attivita' di gestione e a quella di
negoziazione in conto proprio, mentre, per le gestioni patrimoniali
collettive, l'impegno non puo' essere assunto dalla societa' di
gestione ne' direttamente ne' indirettamente (ad es. in forza di
clausole che prevedano il diritto di rivalsa del garante nei
confronti della SGR). In quest'ultimo caso, esso potra' essere
assunto dalle banche e dalle SIN, solo se autorizzate all'attivita'
di negoziazione in conto proprio.
4. Al fine di assicurare la consapevole assunzione dei rischi - di
mercato, operativi, legali, reputazionali, ecc. - connessi con le
"gestioni patrimoniali garantite", la decisione delle banche e delle
SIM di assumere impegni alla restituzione del capitale e/o alla
corresponsione di un rendimento minimo relativamente a gestioni
patrimoniali, individuali (proprie o di terzi) o collettive, e'
adottata dal consiglio di amministrazione, che avra' cura di fissare
i limiti e le condizioni, nonche' di definire specifiche linee di
indirizzo gestionale, i processi decisionali per la conclusione dei
contratti e apposite procedure di controllo interno. I contratti con
cui viene assunto l'impegno, siano essi conclusi con la clientela o
con il gestore, devono stabilire l'ammontare massimo dell'impegno
medesimo.
(1) Nel caso delle SIM, l'impegno potra' essere assunto
esclusivamente attraverso l'utilizzo delle forme tecniche che
prevedono l'impiego di strumenti finanziari derivati (ad esempio,
un'opzione di vendita del patrimonio gestito).
Nel caso in cui l'impegno in questione sia assunto dal gestore,
deve essere assicurato il costante raccordo di tutte le funzioni
aziendali interessate, onde presidiare adeguatamente e gestire
efficacemente i rischi assunti. Qualora invece l'impegno sia assunto
da una banca o da una SIM diversa dal gestore, dovranno essere
contrattualmente definiti flussi informativi, da parte del soggetto
gestore, in ordine all'entita' del portafoglio gestito e alla sua
composizione, idonei ad assicurare al soggetto che assume l'impegno
un tempestivo e costante monitoraggio dei rischi assunti, anche ai
fini dell'ottemperanza delle regole prudenziali.
La decisione di offrire "gestioni patrimoniali garantite" dovra'
essere deliberata dal consiglio di amministrazione del soggetto
gestore, anche nel caso in cui l'impegno sia assunto da un soggetto
terzo.
Per quanto attiene al trattamento a fini prudenziali, segnaletici e
di bilancio degli impegni in questione si rinvia all'acclusa nota
tecnica. In particolare, gli impegni in esame vanno trattati come
opzioni put emesse e classificati nel portafoglio non immobilizzato.
Quanto precede implica che per le banche di credito cooperativo gli
impegni alla restituzione del capitale investito e/o alla
corresponsione di un rendimento minimo sono soggetti ai limiti per
l'operativita' in prodotti derivati e, in particolare, al divieto di
assumere posizioni speculative (cfr. Istruzioni di vigilanza per le
banche, Titolo VII, Capitolo 1).
5. Lo sviluppo di un mercato finanziario ordinato ed efficiente
dipende, tra l'altro, dalla possibilita' per i risparmiatori di
effettuare scelte di investimento consapevoli.
In relazione a cio', per quanto riguarda le gestioni collettive "a
capitale protetto o garantito", si richiama, ai sensi degli artt. 36
e 43 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'esigenza che il
regolamento dei fondi comuni e lo statuto delle SICAV indichino con
precisione e in maniera dettagliata le caratteristiche del prodotto e
i termini della "protezione del capitale" o della "garanzia".
Dovranno inoltre essere indicati l'onerosita' di quest'ultima e i
relativi criteri di determinazione.
Roma, 20 gennaio 2003
Il Governatore: Fazio
Allegato
NOTA TECNICA
Nelle gestioni patrimoniali (individuali e collettive) l'impegno
verso una controparte alla restituzione del capitale investito e/o
alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all'emissione di
un'opzione put a favore della controparte, che ha come sottostante
gli strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un
valore pari all'importo garantito.
Pertanto, a fini prudenziali e segnaletici, l'intermediario che
assume l'impegno e' tenuto a rilevare un'opzione put emessa.
Quest'ultima va classificata nel portafoglio non immobilizzato, in
quanto - sebbene l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di
gestione patrimoniale cui essa e' collegata - le attivita'
sottostanti sono oggetto di gestione dinamica e sottoposte a
"turnover".
Cio' premesso, ai fini dell'assolvimento dei requisiti
patrimoniali sui rischi di mercato, si precisa che le singole
attivita' sottostanti devono essere sottoposte, in funzione della
loro natura, ai requisiti relativi a titoli di debito, titoli di
capitale o quote di OICR. Tuttavia, qualora la banca o la SIM a fini
gestionali interni non procedano alla scomposizione analitica delle
attivita' che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un
unico insieme, anche a fini prudenziali la gestione puo' essere
trattata come un'attivita' sintetica (1)
In particolare, per i titoli di debito e di capitale, il "delta
equivalent value" va calcolato moltiplicando il valore corrente di
ciascun titolo sottostante, ovvero della gestione patrimoniale nel
caso in cui non si proceda alla scomposizione analitica delle
attivita' che la compongono (2), per il "delta" dell'intero
portafoglio (comprensivo degli eventuali investimenti in quote di
OICR). Anche i requisiti patrimoniali per i fattori "gamma" e "vega"
devono essere determinati con riferimento a ciascun sottostante,
ovvero all'attivita' sintetica qualora non si proceda alla
scomposizione analitica delle attivita' che compongono la gestione
patrimoniale (3)
Quanto alle quote di OICR presenti nella gestione, si rammenta
che la vigente disciplina di vigilanza, coerentemente con quanto
previsto dalla direttiva 93/6/CEE, impone alle "posizioni lunghe"
su
tali quote un requisito patrimoniale da determinarsi con modalita'
analoghe a quelle previste per il coefficiente di solvibilita'.
Pertanto, relativamente a tali posizioni:
- non e' ammessa la compensazione preventiva con eventuali
opzioni di segno opposto, tenuto conto che sono prese in
considerazione unicamente le "posizioni lunghe";
- il calcolo del requisito va effettuato applicando al valore
nazionale un fattore di conversione convenzionalmente pari al 50% e
ponderando tale valore per un fattore di controparte corrispondente a
quello della tipologia di titoli piu' rischiosa prevista dal
regolamento dell'OICR;
- non si applicano i requisiti patrimoniali per il rischio
generico e per i fattori "gamma" e "vega", in quanto non
previsti dal
coefficiente di solvibilita'.
Le banche e le SIM che utilizzano propri modelli interni per il
calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato potranno
considerare la gestione analiticamente oppure come un'attivita'
sintetica, in modo analogo a quanto previsto per la metodologia
standard.
(1) Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da
titoli di debito: a) la durata residua dell'attivita' sintetica e'
convenzionalmente pari alla duration modificata del complesso dei
titoli di debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per
il rischio specifico dell'attivita' sintetica e' quella della
tipologia di titoli di debito piu' rischiosa prevista dal contratto
di gestione patrimoniale.
Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da
titoli di capitale, essa puo' essere sinteticamente trattata come un
titolo di capitale quotato solo se il contratto di gestione
patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale
quotati in mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici
di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici
ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va
sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato.
Nel caso di gestioni di tipo misto, l'attivita' sintetica va
ripartita per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di
OICR) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attivita'
ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli
di debito e di capitale si applicano le menzionate regole
convenzionali.
(2) Nel caso di gestioni miste il valore corrente va ripartito
per natura porzionalmente al peso che ciascuna categoria di attivita'
ha all'interno della gestione.
(3) Nel caso di gestioni miste, il gamma e il vega dell'attivita'
sintetica vanno applicati, al fine di tenere conto della natura del
sottostanti, a ciascuna categoria di attivita' (titoli di debito,
titoli di capitale) che che compongono la gestione.
Si fa inoltre presente che nelle segnalazioni di vigilanza e in
bilancio le opzioni in esame vanno rilevate come segue:
1) Banche:
- i premi incassati in anticipo vanno segnalati nella matrice
dei conti nella sottovoce 1921.69 "creditori diversi - premi ricevuti
per contratti derivati di natura opzionale - contratti derivati
finanziari", nelle segnalazioni su base consolidata nella sottovoce
32230.10 "altre passivita' - altre", in bilancio nella voce 50 "altre
passivita'";
- le attivita' da ricevere, sottostanti alle opzioni, devono
figurare negli "impegni e rischi" (matrice dei conti voce 1543 -
sottovoci da 42 a 46 "titoli da ricevere per operazioni da regolare -
altre operazioni"; segnalazioni su base consolidata sottovoce
32310.18 "impegni - altri impegni"; bilancio voce 20 "impegni");
- il rischio finanziario connesso con le opzioni va
segnalato (4) nella matrice dei conti nella voce 1599 "contratti
derivati finanziari", nelle segnalazioni su base consolidata nella
voce 33253 "contratti derivati finanziari: valori intrinseci
negativi";
- il prezzo d'esercizio delle opzioni va riportato (5) nella
matrice dei conti nella voce 3041 "opzioni", nelle segnalazioni su
base consolidata nella voce 33243 "opzioni", in bilancio nella nota
integrativa, tabella 10.5 "operazioni a termine";
- nella nota integrativa, sezione 12 "gestione e
intermediazione per conto terzi", va fornita un'adeguata
illustrazione dell'operativita' in gestioni patrimoniali garantite.
2) SIM:
- nel bilancio di esercizio le attivita' da ricevere
sottostanti alle opzioni devono essere indicate nella voce 20 -
"Impegni", i premi connessi con le opzioni emesse devono essere
indicati nella voce del passivo 50 - "Opzioni e altri valori emessi".
Ulteriori e dettagliate informazioni sulle opzioni e, piu' in
generale, sull'operativita' in questione devono essere fornite in
nota integrativa;
- nelle segnalazioni di vigilanza relative ai dati
patrimoniali (Sez. I) i premi delle opzioni devono essere segnalati
nella voce 44030 - "Opzioni e altri valori assimilati emessi".
Nella sezione "Portafoglio e posizioni in contratti derivati e
pronti contro termine" (Sez. III) devono essere indicate: nella voce
44150 - "Titoli in portafoglio", sottovoci 3 e 05, le opzioni emesse
per le quali il premio sia stato regolato; nella voce 44151 -
"Vendita di contratti derivati con scambio di capitale", sottovoci
2
e 04, le opzioni emesse per le quali il premio sia ancora da
regolare.
Nei dati di bilancio (Sez. VIII) devono essere indicati: i premi
delle opzioni (voce 43054 - "Opzioni e altri valori assimilati
emessi"); le attivita' da ricevere (voce 43101 - "Impegni: titoli
da
ricevere per operazioni da regolare"); le opzioni emesse (voce 43104
- "Operazioni fuori bilancio con altre finalita': opzioni emesse");
il valore di mercato delle opzioni (voce 43308 - "Opzioni e altri
valori assimilati: valore di mercato").
(4) Nel caso di gestioni miste il rischio finanziario va
ripartito in base al peso che ciascuna categoria di attivita' ha
all'interno della gestione.
(5) Nel caso di gestioni miste Il prezzo di esercizio va
ripartito per "categoria valore mobiliare" in base al peso che
ciascuna categoria di attivita' ha all'interno della gestione.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato