IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70 ed in particolare l'art. 13;
Vista la deliberazione n. 3, adottata dal consiglio di
amministrazione in data 27 marzo 2002, relativa all'adozione del
regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale,
le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti del-l'Istituto superiore di sanita';
Vista la deliberazione n. 1/B, adottata dal consiglio di
amministrazione in data 24 settembre 2002, con la quale l'Istituto ha
adeguato detto regolamento alle osservazioni ministeriali rese ai
sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;
Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 2002, con il
quale il Ministro per la funzione pubblica e per il Coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza ed il Ministro della salute hanno
approvato la deliberazione 1/B del 24 settembre 2002, relativo al
regolamento di cui innanzi;
Vista la delibera n. 8, allegata al verbale n. 22 della seduta del
20 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione;
E m a n a
L'unito regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto
superiore di sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2003
Il presidente: Garaci
Regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina
del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita'.
Capo I
Principi generali e quadro normativo di riferimento
Art. 1.
Principi generali
1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto della
normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:
a) funzionalita' rispetto ai compiti ed ai programmi di
attivita', per il perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita';
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative relative all'organizzazione degli uffici ed
alla gestione dei rapporti di lavoro;
c) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico
interesse;
d) collegamento delle attivita' delle strutture organizzative,
al fine di adeguarsi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
e) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini ed attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun provvedimento, della responsabilita' complessiva dello
stesso;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura delle
strutture in generale e degli uffici rivolti all'utenza in
particolare, con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea;
g) disciplina degli istituti del rapporto di lavoro in
conformita' alle disposizioni del capo I titolo II, del libro V del
codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa e delle norme dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
h) attribuzione ai dipendenti dei trattamenti economici
previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
l) separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle
funzioni di gestione;
m) garanzia della liberta' di ricerca dei ricercatori e
tecnologi dell'Istituto;
n) garanzia della non ingerenza della dirigenza amministrativa
nella gestione della ricerca;
o) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme
previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 2.
Quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo di riferimento e' costituito principalmente
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e, per quanto non derogato, dalla
legge 20 marzo 1975, n. 70 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni, dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' dal capo I, titolo
II, libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa.
Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni
particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, le predette
disposizioni trovano applicazione anche per il personale
dell'Istituto superiore di sanita'.
Capo II
Organizzazione e Funzionamento
Art. 3.
Articolazione generale
La struttura organizzativa e funzionale dell'Istituto superiore
di sanita' e' costituita da:
Presidenza;
Consiglio di amministrazione;
Direzione generale;
Comitato scientifico;
Collegio dei revisori;
Dipartimenti;
Centri nazionali;
Direzioni centrali;
Servizi tecnico-scientifici.
Titolo I
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI
DELL'ISTITUTO
Art. 4.
Uffici della presidenza
1. La presidenza costituisce un centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.
2. La presidenza si avvale dei seguenti uffici di diretta
collaborazione, cui sono demandate le attivita' per ciascuno
specificamente indicate:
a) Segreteria del presidente:
1) la segreteria del presidente svolge attivita' di supporto
all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al
coordinamento delle relative funzioni;
2) alla segreteria e' preposto un coordinatore con le
funzioni di capo della segreteria.
3) la segreteria opera alle dirette dipendenze del
presidente.
b) segreteria tecnica:
1) il presidente si avvale di una segreteria tecnica con
funzioni istruttorie e di supporto nelle materie
tecnico-scientifiche, ivi comprese le attivita' di raccordo e di
informazione con le strutture tecnico-scientifiche;
2) alla segreteria tecnica e' preposto un responsabile con le
funzioni di capo della segreteria tecnica, nominato dal presidente
tra i dipendenti con profilo non inferiore a primo ricercatore o a
primo tecnologo;
3) il responsabile della segreteria dipende funzionalmente
dal presidente e svolge la propria attivita' secondo le direttive
dallo stesso impartite.
c) Ufficio relazioni esterne:
1) l'ufficio cura le relazioni nazionali e internazionali per
quanto riguarda, in particolare, le attivita' culturali e gli scambi
nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione
tecnico-scientifica;
2) l'ufficio cura inoltre le relazioni istituzionali
scientifiche con gli organismi ed enti operanti nel settore
sanitario, con l'ISPESL e con le regioni;
3) l'ufficio assiste i ricercatori dell'Istituto
nell'istruttoria dei progetti di ricerca internazionali;
4) l'ufficio provvede alla programmazione ed alla
organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, manifestazioni
scientifiche varie e corsi di educazione sanitaria e di attivita'
formative per gli operatori del Servizio sanitario nazionale nelle
tematiche prioritarie della Sanita' pubblica con particolare
riferimento agli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della salute;
5) l'ufficio cura, infine, in collaborazione con i
Dipartimenti ed i Centri nazionali, l'organizzazione di corsi di
formazione, di aggior-namento e di perfezionamento ai sensi dell'art.
2, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2001, n. 70, dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e delle altre disposizioni di legge e regolamentari in
materia;
6) all'ufficio relazioni esterne, su nomina del presidente,
e' preposto con funzioni di capo dell'ufficio un dipendente con
profilo non inferiore a primo ricercatore ovvero a primo tecnologo.
d) Organi collegiali:
1) l'ufficio organi collegiali espleta le seguenti funzioni:
2) attuazione delle disposizioni di carattere normativo,
organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali;
istruttoria dei provvedimenti di nomina dei componenti degli organi
collegiali; funzioni di segreteria degli organi collegiali previsti
dall'ordinamento; tenuta delle delibere dell'Ente;
3) alla direzione dell'ufficio e' preposto un dirigente, il
quale svolge anche le funzioni di segretario del consiglio di
amministrazione. Allo stesso o ad altro dirigente vengono conferite
le funzioni di segretario del Comitato scientifico.
e) Ufficio stampa:
1) ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, e' istituito un ufficio stampa, con le seguenti funzioni:
a) provvedere alla diffusione delle informazioni ufficiali
dell'Istituto;
b) curare i rapporti istituzionali con i mezzi di
comunicazione;
c) effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed
estera, curando la rassegna stampa con riferimento alle attivita' di
competenza dell'Istituto;
2) all'ufficio stampa e' preposto un responsabile con le
funzioni di capo ufficio stampa;
3) il capo dell'ufficio stampa deve essere iscritto
all'apposito albo ed in possesso di esperienza maturata nel campo
della comunicazione istituzionale o dell'editoria;
4) il capo ufficio stampa dipende funzionalmente dal
presidente.
5) le funzioni di capo ufficio stampa sono attribuite o ad un
dipendente dell'Istituto, in possesso dei requisiti di cui al comma 3
del presente articolo, ovvero ad un dipendente di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o di fuori ruolo,
sempre in possesso di detti requisiti. Le funzioni di capo ufficio
stampa possono essere altresi' conferite, ai sensi delle vigenti
disposizioni, ad un soggetto non appartenente alla pubblica
amministrazione ed in possesso dei predetti requisiti.
Art. 5.
Servizio di valutazione e controllo strategico
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, e' istituito il Servizio di valutazione e controllo
strategico.
2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde
direttamente al presidente dell'Istituto, al quale presenta relazioni
periodiche sull'attivita' svolta.
3. Al servizio e' preposto un organo collegiale, formato da tre
esperti, un presidente e due membri, di cui almeno due esterni
all'Istituto.
4. Il presidente ed i due membri del collegio sono nominati dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente
dell'Istituto, durano in carica tre anni e possono essere confermati;
gli emolumenti da corrispondere ai componenti esterni del collegio
sono determinati dal consiglio di amministrazione.
5. Il servizio verifica la corrispondenza degli atti di gestione,
posti in essere dai responsabili delle strutture tecnico-scientifiche
ed amministrative in cui e' articolato l'Istituto, agli atti di
indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva,
della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative
effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate,
nonche' alla identificazione degli eventuali fattori ostativi, ed
alla indicazione dei possibili rimedi.
Art. 6.
Organizzazione della direzione generale
1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.
2. E' ufficio della direzione generale la segreteria del
direttore generale che svolge attivita' di supporto all'espletamento
dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento delle relative
funzioni.
3. Alla segreteria e' preposto un coordinatore con le funzioni di
capo della segreteria.
4. La segreteria opera alle dirette dipendenze del direttore
generale.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO
Art. 7.
Articolazione delle strutture tecnico-scientifiche
1. L'organizzazione tecnico-scientifica dell'Istituto si articola
in Dipartimenti, Centri nazionali e in Servizi tecnico-scientifici.
2. I Dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il
fine di realizzare, gestire e sviluppare attivita' omogenee di
ricerca, controllo, consulenza e formazione nel quadro delle funzioni
istituzionali attribuite all'Istituto superiore di sanita' ed in
conformita' agli obiettivi programmatici individuati. I Dipartimenti
si articolano in reparti.
I reparti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di
svolgere attivita' di ricerca, controllo e consulenza nel quadro
degli obiettivi programmatici affidati al dipartimento di cui
costituiscono articolazione.
3. I Centri nazionali sono strutture tecnico-scientifiche aventi
il fine di realizzare, gestire e sviluppare, anche in rapporto con
istituzioni esterne, attivita' di ricerca, controllo, consulenza e
formazione, anche a carattere interdipartimentale, nonche' di
svolgere particolari attivita' di ricerca nel quadro delle funzioni
attribuite all'Istituto e degli obiettivi programmatici dell'Istituto
medesimo. I Centri devono assicurare il coordinamento con le altre
strutture intramurali del-l'Istituto e con le strutture nazionali
coinvolte. Essi possono articolarsi in reparti. I reparti sono
strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di svolgere attivita'
di ricerca, controllo e consulenza nel quadro degli obiettivi
programmatici affidati al centro nazionale di cui costituiscono
articolazione.
4. Ai Dipartimenti ed ai Centri nazionali e' conferita, nel
quadro della programmazione annuale e triennale dell'Istituto,
autonomia scientifica, amministrativa ed organizzativa e di gestione,
nella definizione dei contenuti dell'attivita' di ricerca, controllo,
formazione e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e
delle attrezzature scientifiche assegnate. Essi costituiscono centri
di responsabilita' amministrativa e centri di costo.
5. I Servizi tecnico-scientifici sono strutture, articolati in
settori, aventi il fine di realizzare, sviluppare e gestire attivita'
strumentali per le attivita' di ricerca, controllo, consulenza e
formazione dell'Istituto nell'ambito degli obiettivi programmatici
loro affidati. Il consiglio di amministrazione, con proprio
provvedimento, puo' qualificare come centri di responsabilita'
amministrativa i servizi tecnico-scientifici sulla base delle
esigenze di efficienza ed efficacia, in considerazione della
realizzazione di determinati obiettivi, tenuto conto delle risorse
umane ed economiche.
Art. 8.
Dipartimenti
1. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti, con la missione
specifica per ciascuno indicata:
a) sanita' alimentare ed animale;
missione: svolgere attivita' di ricerca mirante a garantire
la sicurezza degli alimenti, sia in termini chimici che biologici;
garantire la salute degli animali e la qualita' dei mangimi e dei
farmaci d'uso veterinario;
b) malattie infettive, parassitarie ed immunomediate;
missione: proteggere la popolazione umana dalle infezioni di
qualsiasi natura; studio delle malattie immunomediate;
c) farmaco;
missione: garantire l'efficacia e la sicurezza dei farmaci
per uso umano e migliorarne la conoscenza;
d) biologia cellulare e neuroscienze;
missione: studio delle malattie genetiche,
endocrino-metaboliche, neurologiche, con particolare riguardo alle
malattie rare. Immunoterapie.
e) ematologia, oncologia e medicina molecolare;
missione: studio e sviluppo degli strumenti genetici,
molecolari e cellulari applicati alla ematologia, all'oncologia, in
medicina trasfusionale ed alle altre patologie;
f) tecnologie e salute;
missione: sviluppare e valutare le nuove tecnologie
biomediche ed impiegare procedure, metodi e strumenti, ivi compresa
la valutazione dei rischi fisici, ai fini del miglioramento della
salute umana;
g) ambiente e connessa prevenzione primaria;
missione: proteggere la popolazione umana attraverso la
definizione ed il controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio
chimico e biologico, con particolare riguardo all'ambiente.
2. Ciascun dipartimento svolge attivita' di formazione nelle
materie di competenza.
Art. 9.
Centri nazionali
1. Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione
specifica per ciascuno indicata:
a) Centro nazionale per la qualita' degli alimenti e per i
rischi alimentari;
missione: gestione delle emergenze alimentari in relazione
alla comparsa di rischi alimentari. Sviluppo ed applicazione di
ricerche miranti a garantire la sicurezza degli alimenti in
collaborazione con gli altri Dipartimenti;
b) Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute;
missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche
epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla
sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi
sanitari.
2. Ciascun centro nazionale svolge attivita' di formazione nelle
materie di competenza.
3. All'interno dell'Istituto opera, inoltre, in posizione di
autonomia, il Centro nazionale trapianti, istituito dall'art. 8 della
legge 1 aprile 1999, n. 91.
4. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto
superiore di sanita' da norme legislative, o in presenza di
particolari e contingenti situazioni di necessita' correlate alle
attivita' istituzionali o per una ottimale contingente esplicazione
di un'attivita' istituzionale, con delibera del consiglio di
amministrazione, possono essere istituiti ulteriori nuovi Centri
nazionali, anche a carattere temporaneo.
5. La delibera del consiglio di amministrazione definisce la
missione specifica dei nuovi Centri nazionali e, nel caso, la durata
temporale degli stessi.
Art. 10.
Servizi tecnico-scientifici
1. Sono istituiti i seguenti servizi tecnico-scientifici, con i
compiti specifici per ciascuno indicati:
a) servizio biologico e per la gestione della sperimentazione
animale:
settore 1: allestimento, gestione e conservazione delle
colture biologiche ai fini della sperimentazione in Istituto.
settore 2: custodia, sorveglianza e tutela sanitaria degli
animali utilizzati in Istituto per le sperimentazioni;
b) servizio informatico, documentazione, biblioteca ed
attivita' editoriali:
settore 1: rilevazione, elaborazione ed automatizzazione dei
dati tecnico-scientifici e dei dati sanitari inerenti le attivita'
istituzionali. Realizzazione di una rete operativa informatica per la
diffusione delle informazioni scientifiche in materia di sanita'
pubblica. Attivita' di studio, messa a punto, installazione e
gestione di sistemi operativi, linguaggi e programmi di utilita' per
le strutture tecnico-scientifiche. Sviluppo e gestione della rete
locale dell'Istituto e gestione dei servizi di rete;
settore 2: realizzazione e gestione dei sistemi di
consultazione in tempo reale di basi e banche dati per il reperimento
dell'informazione tecnico-scientifica e l'elaborazione di ricerche
bibliografiche. Centro di riferimento italiano per il sistema
Medlars;
settore 3: acquisizione, gestione, archiviazione,
conservazione e visione del materiale librario e delle pubblicazioni
in serie; cura dei relativi adempimenti amministrativi e contabili;
gestione del servizio di prestito e di consultazione per il personale
dell'Istituto, per Istituti e biblioteche similari;
settore 4: coordinamento, redazione, stampa e diffusione in
modalita' cartacea e online delle pubblicazioni dell'Istituto;
relazioni annuali e pluriennali e rapporti sulle attivita'
dell'Istituto superiore di sanita'; grafica, disegno, fotografia e
realizzazioni multimediali a supporto delle attivita'
tecnico-scientifiche dell'Istituto.
Art. 11.
Costituzione dei Dipartimenti
1. Al Dipartimento di sanita' alimentare ed animale afferiscono
le attivita' svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento
dell'Istituto, dai laboratori di alimenti e medicina veterinaria,
nonche' parte delle attivita' svolte dal laboratorio di metabolismo e
biochimica patologica.
2. Al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed
immunomediate afferiscono le attivita' svolte, in larga parte, nel
precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di batteriologia
e micologia medica, di immunologia, di parassitologia e di virologia.
3. Al Dipartimento del farmaco afferiscono le attivita' svolte,
in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai
laboratori di chimica del farmaco e di farmacologia.
4. Al Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze
afferiscono le attivita' svolte, in larga parte, nel precedente
ordinamento, dai laboratori di biologia cellulare, metabolismo e
biochimica patologica e di fisiopatologia d'organo e di sistema.
5. Al Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare
afferiscono le attivita' svolte, in larga parte, nel precedente
ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di ematologia ed oncologia
e di biochimica clinica.
6. Al Dipartimento tecnologie e salute afferiscono le attivita'
svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai
laboratori di fisica, ingegneria biomedica ed ultrastrutture.
7. Al Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria
afferiscono le attivita' svolte, in larga parte, nel precedente
ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di igiene ambientale,
tossicologia applicata, tossicologia comparata ed ecotossicologia.
Art. 12.
Costituzione dei Centri nazionali
1. Al Centro per la qualita' degli alimenti e per i rischi
alimentari afferisce, in larga parte, l'attivita' del laboratorio di
alimenti.
2. Al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute afferiscono le attivita' svolte, in larga
parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dal laboratorio di
epidemiologia e biostatistica.
Art. 13.
Costituzione dei servizi tecnico-scientifici
1. Al Servizio biologico e per la gestione della sperimentazione
animale afferiscono le attivita' svolte, nel precedente ordinamento
dell'Istituto, dal Servizio biologico e dal Servizio per la qualita'
e la sicurezza della sperimentazione animale.
2. Al Servizio informatico, documentazione, biblioteca ed
attivita' editoriali afferiscono le attivita' svolte, nel precedente
ordinamento dell'Istituto, dal Servizio elaborazione dati, dal
Servizio documen-tazione, dalla Biblioteca e dal Servizio attivita'
editoriali.
Art. 14.
Articolazione dei Dipartimenti e dei Centri nazionali
1. Con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione,
da adottarsi nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, si provvede all'articolazione dei
Dipartimenti e dei Centri nazionali in reparti, nonche'
all'assegnazione del personale necessario al loro funzionamento.
2. Fino all'emanazione della suddetta deliberazione, i
Dipartimenti ed i Centri nazionali sono articolati ai soli fini
funzionali sulla base dei laboratori, o parte di essi, le cui
attivita' sono afferite ai Dipartimenti.
Titolo III
PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE
DELLE STRUTTURE TECNICO-SCIENTIFICHE
Art. 15.
Direzione di Dipartimento
1. L'incarico di direttore del Dipartimento e' conferito con
provvedimento del presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di
amministrazione.
2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilita' di
assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed
amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di
attivita' e degli indirizzi approvati dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore del Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di
ricerca dell'Istituto, ovvero, tra i professori ordinari e
straordinari delle universita' o tra i dirigenti di ricerca di altri
enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica
internazionale. I professori universitari possono avvalersi della
facolta' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in
aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre
all'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al
trattamento economico in godimento presso la struttura di
appartenenza.
4. L'incarico e' a tempo determinato, di durata triennale ed e'
rinnovabile. L'indennita' di carica e' stabilita dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore
generale.
5. L'incarico e' incompatibile con quello di membro del consiglio
di amministrazione, del Comitato scientifico, con la direzione di
altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Universita'
e di enti e organismi, pubblici e privati.
6. Il direttore del dipartimento e' responsabile del
funzionamento complessivo dello stesso di fronte al presidente ed al
direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza
del Dipartimento, in conformita' al piano triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del presidente;
b) formula la proposta di articolazione del dipartimento in
reparti ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico;
c) adotta gli atti di competenza del dipartimento e ne e'
responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del
dipartimento; e' responsabile dell'andamento della gestione del
Dipartimento;
d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento
del dipartimento.
7. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e
contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al
dipartimento dal direttore generale, sentiti i direttori centrali.
8. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 3,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70, l'incarico di direttore di Dipartimento puo' essere
revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito
il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione
negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve
essere osservato il principio della partecipazione del diretto,
interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da
realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non
puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
Art. 16.
Consiglio di Dipartimento
1. Nell'ambito di ciascun dipartimento e' istituito un consiglio
di Dipartimento, con il compito di formulare al direttore di
Dipartimento proposte concernenti i programmi di attivita' di ricerca
e l'organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento.
2. Il consiglio di Dipartimento e' costituito dal direttore del
dipartimento che lo presiede, dai direttori di reparto, da due
componenti in servizio presso il Dipartimento appartenenti ai diversi
livelli del profilo di ricercatore e/o tecnologo e da un
rappresentante degli altri profili, eletti da tutti i dipendenti in
servizio presso il Dipartimento stesso.
3. Il consiglio di Dipartimento si riunisce almeno due volte
l'anno.
Art. 17.
Direzione di Centro nazionale
1. L'incarico di direttore di Centro nazionale e' conferito con
provvedimento del presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di
amministrazione.
2. Il direttore del Centro nazionale assicura il funzionamento
scientifico ed organizzativo della struttura, nel rispetto dei
programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal consiglio di
amministrazione, e ne e' responsabile di fronte al Presidente ed al
direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
a) provvede alla programmazione delle attivita' di competenza
del Centro, in conformita' al piano triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali ed agli indirizzi del presidente;
b) formula la proposta di articolazione del Centro in reparti;
c) adotta gli atti di competenza del Centro e ne e'
responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del
Centro; e' responsabile dell'andamento della gestione del Centro;
d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento
del Centro.
3. Il direttore del Centro nazionale e' scelto tra i dirigenti di
ricerca dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari e
straordinari delle universita' o tra i dirigenti di ricerca di altri
enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica
internazionale. I professori universitari possono avvalersi della
facolta' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in
aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre
all'indennita' di carica verra' corrisposta una retribuzione pari al
trattamento economico in godimento presso la struttura di
appartenenza.
4. L'incarico e' a tempo determinato, di durata triennale ed e'
rinnovabile. L'indennita' di carica e' stabilita dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore
generale.
5. L'incarico e' incompatibile con quello di membro del consiglio
di amministrazione, del Comitato scientifico, con la direzione di
altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Universita'
e di enti e organismi, pubblici e privati.
6. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 3,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70, l'incarico di direttore di Centro nazionale puo' essere
revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito
il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione
negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve
essere osservato il principio della partecipazione del diretto
interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da
realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non
puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
7. Il direttore di centro nazionale, per l'attivita'
amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo
assegnato al centro del direttore generale, sentiti i direttori
centrali.
8. Compatibilmente con i carichi di lavoro, si puo' disporre che
un unico contingente di personale amministrativo disimpegni le
attivita' amministrative e contabili di piu' Centri nazionali.
Art. 18.
Consiglio di Centro nazionale
1. Nell'ambito di ciascun centro nazionale e' istituito un
consiglio di Centro nazionale, con il compito di formulare al
direttore del Centro proposte concernenti i programmi di attivita' di
ricerca e l'organizzazione del lavoro all'interno del centro.
2. Il consiglio di Centro nazionale e' costituito dal direttore
del centro che lo presiede, dai direttori di reparto e da due
componenti in servizio presso il Centro appartenenti ai diversi
livelli del profilo di ricercatore e/o tecnologo e da un
rappresentante degli altri profili, eletti da tutti i dipendenti in
servizio presso il Centro stesso.
3. Il consiglio di Centro nazionale si riunisce almeno due volte
l'anno.
Art. 19.
Direzione di reparto
1. L'incarico di direttore di reparto e' conferito, sentito il
direttore del Dipartimento, con provvedimento del presidente, ad un
dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di ricerca o di
dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo tecnologo.
2. Il direttore di reparto e' responsabile del reparto cui e'
preposto e risponde al direttore del Dipartimento delle specifiche
attivita' di ricerca, controllo e consulenza svolte dal reparto
medesimo.
3. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
4. L'incarico puo' essere revocato, prima della sua naturale
scadenza, dal presidente, sentito il direttore di Dipartimento, nel
caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione
negativa dell'attivita' svolta; nel procedimento di revoca deve
essere osservato il principio della partecipazione al procedimento
del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il
contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta
valutazione negativa non puo' riguardare i risultati dell'attivita'
di ricerca svolta.
Art. 20.
Direzione di servizio tecnico-scientifico
1. L'incarico di direttore di servizio tecnico-scientifico e'
conferito con provvedimento del presidente ad un dirigente di ricerca
o tecnologo, ovvero ad un primo ricercatore o primo tecnologo.
2. Il direttore del servizio tecnico-scientifico dirige il
servizio cui e' preposto ed e' responsabile di fronte al presidente
ed al direttore generale, secondo la rispettiva competenza, del
conseguimento dei fini istituzionali attribuiti e del funzionamento
del servizio stesso.
3. L'incarico e' a tempo determinato, di durata triennale ed e'
rinnovabile.
4. L'incarico puo' essere revocato, prima della sua naturale
scadenza, dal presidente, nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta;
nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della
partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la
contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e
brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati
dell'attivita' di ricerca svolta.
Art. 21.
Direzione di settore
1. L'incarico di direttore di settore e' conferito, sentito il
direttore del servizio tecnico scientifico, con provvedimento del
presidente, ad un dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di
ricerca o di dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo
tecnologo.
2. Il direttore di settore e' responsabile del settore cui e'
preposto e risponde al direttore del servizio tecnico-scientifico del
conseguimento dei fini istituzionali attribuiti e del funzionamento
del settore stesso.
3. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.
4. L'incarico puo' essere revocato, prima della sua naturale
scadenza, dal presidente, sentito il direttore del servizio
tecnico-scientifico, nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite o di valutazione negativa dell'attivita' svolta; nel
procedimento di revoca deve essere osservato il principio della
partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la
contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e
brevi. Detta valutazione negativa non puo' riguardare i risultati
dell'attivita' di ricerca svolta.
Titolo IV
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE
TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL'ISTITUTO
Art. 22.
Organizzazione tecnico-amministrativa dell'Istituto
1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Istituto si
articolano in due uffici di livello dirigenziale generale.
2. Gli uffici di livello dirigenziale generale si articolano in
uffici di livello dirigenziale.
3. Gli uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:
a) Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali;
b) Direzione centrale degli affari amministrativi e delle
risorse economiche.
4. Le direzioni centrali costituiscono centri di responsabilita'
amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.
Art. 23.
Organizzazione della direzione centrale
delle risorse umane e degli affari generali
1. La direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali si articola in sette uffici di livello dirigenziale non
generale.
2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono i
seguenti:
I - Ufficio Affari legali: fornisce consulenza giuridica in
ordine alle diverse problematiche emergenti attinenti alla gestione
dell'Istituto ed alla corretta interpretazione ed applicazione delle
norme; provvede, su apposito mandato, a curare gli interessi
dell'Istituto davanti alle magistrature ordinarie e
amministrative-contabili;
II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni.
Ufficio del consegnatario: affari generali e riservati; affari non
attribuiti ad altri uffici; predisposizione dei provvedimenti di
nomina dei funzionari delegati, dell'ufficiale rogante, del cassiere
e del consegnatario; finanziamenti a favore di enti e istituti
scientifici; relazioni con le organizzazioni sindacali;
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'applicazione dei
contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi
da parte dei vari uffici; promozione servizi sociali a favore dei
dipendenti; protocollo generale e archivio; ufficio postale;
sorveglianza e portinerie. Ufficio del consegnatario;
III - Trattamento giuridico del personale. Ufficio matricola.
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e per i
procedimenti disciplinari: periodo di prova; inquadramenti;
immissioni in ruolo; conferimento di funzioni dirigenziali;
conferimento di incarichi; trasferimenti; comandi e collocamenti
fuori ruolo; dispense e riammissioni in servizio; orario di servizio;
part-time; buoni pasto; congedi, permessi ed aspettative del
personale; assenze per malattie; pratiche medico-legali; pratiche
infortuni INAIL; supporto organizzativo ed amministrativo per
l'espletamento dei compiti di cui ai decreti legislativi n. 626/1994
e n. 230/1995; ufficio di sicurezza; sorveglianza fisica e medica in
materia di sicurezza del lavoro; denunzie e richieste di
autorizzazione; anagrafe delle prestazioni; autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi. Ufficio matricola. Ufficio per la gestione
del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari;
IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza:
liquidazione ai dipendenti del trattamento economico fondamentale ed
accessorio, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare e le
indennita' di missione; liquidazione delle indennita' e dei compensi
spettanti a componenti di comitati, consigli e commissioni;
adempimenti per la liquidazione del trattamento di previdenza e
quiescenza del personale e del trattamento di fine rapporto;
adempimenti riguardanti le assicurazioni sociali, le infermita'
dipendenti da cause di servizio e l'equo indennizzo;
V - Formazione e sviluppo delle risorse umane: individuazione
del fabbisogno di formazione generale e specialistica del personale e
determinazione del conseguente programma formativo; organizzazione ed
espletamento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento
del personale; valutazione dell'efficacia degli interventi formativi;
piani generali e particolari per lo sviluppo delle risorse umane,
anche ai fini dell'adeguamento delle mansioni alle evoluzioni
normative, contrattuali ed informatiche;
VI - Reclutamento del personale e borse di studio: adempimenti
necessari per il reclutamento del personale di ruolo ed atti relativi
alle assegnazioni di servizio; adempimenti inerenti le forme di
impiego flessibile del personale; adempimenti per l'assegnazione e
gestione delle borse di studio;
VII - Organizzazione e semplificazione: studi e proposte in
materia di organizzazione degli uffici e del lavoro; coordinamento e
supporto nell'attivita' di semplificazione delle procedure dell'Ente;
pianificazione e sviluppo di nuove attivita'; progetti di innovazione
organizzativa ed iniziative per la maggiore efficienza dei servizi.
3. Nella direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali opera il servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994.
4. Il servizio svolge compiti di supporto tecnico al direttore
centrale, quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 626/1994, ai fini dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro dell'Istituto.
5. Il direttore centrale, quale datore di lavoro ai sensi del
combinato disposto dell'art. 2, comma 1, dal decreto legislativo
626/1994 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 230/1995, e'
inoltre responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di radioprotezione.
6. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai precedenti
commi il direttore centrale si avvale, unitamente al servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.
626/1994, delle specifiche figure professionali previste dai decreti
legislativi n. 626/1994 e n. 230/1995, e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' della collaborazione di ogni altra struttura
necessaria.
Art. 24.
Organizzazione della direzione centrale
degli affari amministrativi e delle risorse economiche
1. La direzione centrale degli affari amministrativi e delle
risorse economiche si articola in sette uffici di livello
dirigenziale non generale e l'ufficio tecnico a cui e' preposto un
dirigente tecnologo.
2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono i
seguenti:
I - Contabilita' e bilancio. Ufficio Cassa; attuazione dei
sistemi di scrittura contabile previsti dalla normativa; controllo
formale sugli atti di impegno di spesa, sui pagamenti e sulle
riscossioni; attivita' di supporto al collegio dei revisori
relativamente all'esercizio del controllo sulle attivita' dell'ente e
sui fatti economici e contabili; gestione dei rapporti con l'Istituto
di credito incaricato del servizio di tesoreria dell'Ente;
elaborazione e redazione del bilancio di previsione e del consuntivo;
assestamenti e variazioni al bilancio e provvedimenti per le
conseguenti coperture finanziarie; centri di costo; redazione del
budget articolato per centri di costo. Ufficio cassa;
II - Ufficio programmazione e controllo di gestione: attivita'
di programmazione e controllo di gestione ed in particolare: Supporto
e coordinamento per la programmazione delle attivita' e degli
obiettivi annuali degli uffici Studi e proposte sulle metodologie di
determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
- Analisi degli scostamenti e supporto ai responsabili degli uffici
nella individuazione delle cause determinanti - Valutazioni
economiche di costi e benefici in relazione ad iniziative specifiche.
Individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa - Rilevazione ed elaborazione
delle informazioni ai fini dell'effettuazione del controllo di
gestione - Elaborazione di relazioni informative sull'andamento della
gestione per i responsabili degli uffici - Monitoraggio sul
raggiungimento degli obiettivi gestionali - Relazione annuale sulla
congruita' dell'attivita' svolta dai titolari di uffici dirigenziali
- Rapporti con il Servizio di valutazione e controllo strategico;
III - Affari fiscali: adempimenti previsti dalla normativa
fiscale; attivita' di consulenza ed assistenza su tutte le questioni
di natura fiscale inerenti l'attivita' dell'Ente, le problematiche
relative al personale ed ai rapporti con i terzi; attivita' di
consulenza fiscale ai dipendenti;
IV - Contratti, convenzioni, servizi e spese in economia:
adempimenti riguardanti l'espletamento di appalti concorso,
licitazioni private, aste pubbliche e trattative private per
l'aggiudicazione di beni, di servizi e di lavori; stipulazione,
approvazione ed esecuzione dei contratti; adempimenti relativi alla
tenuta dell'albo dei fornitori dell'Istituto; verifiche e controlli
sugli acquisti in economia operati dalle strutture dell'Istituto;
adempimenti amministrativi relativi alla stipula di convenzioni,
contratti ed accordi di collaborazione; spese per convegni,
congressi, manifestazioni scientifiche varie;
V - Brevetti, contratti all'estero, consorzi, fondazioni,
partecipazioni societarie; servizi a terzi: adempimenti relativi
all'attivita' brevettuale; adempimenti per la stipula dei contratti
all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o
costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici
e privati, nazionali, esteri ed internazionali; espletamento delle
pratiche amministrativo-contabili per le revisioni di analisi e per
il controllo su prodotti vari; adempimenti correlati ai servizi a
pagamento;
VI - Centro elaborazione dati: gestione ed amministrazione dei
sistemi centrali e periferici e delle procedure di servizio;
attivita' di studio, messa a punto, installazione e gestione di
sistemi operativi, linguaggi e programmi di utilita' inerenti le
attivita' amministrative e contabili; attivita' di studio, sviluppo
ed acquisizione di prodotti e programmi applicativi atti a promuovere
o soddisfare utenze specifiche nell'ambito degli uffici
amministrativi con relativa assistenza agli utenti; attivita' di
assistenza tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche
e supporto applicativo agli utenti; supporto al responsabile dei
Sistemi informativi automatizzati;
VII - Affari amministrativi e relazioni con il pubblico:
relazioni con il pubblico, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche; ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei
bisogni dell'utenza; informazioni agli utenti sugli atti e sullo
stato dei procedimenti; coordinamento dell'applicazione della
normativa contenuta nella legge n. 241 del 7 agosto 1990; verifica
dell'attuazione degli adempimenti relativi all'applicazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. L'ufficio tecnico, cui e' preposto un dirigente tecnologo,
provvede a:
progettazione, direzione e collaudo dei lavori di
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il
complesso dell'Istituto; gestione ed interventi non specialistici di
manutenzione ordinaria e straordinaria, con il proprio personale,
degli immobili del complesso dell'Istituto; studi ed indagini sui
criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e
costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare
interesse igienico-sanitario; gestione del centralino telefonico e
dell'autorimessa dell'Istituto.
Titolo V
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE
DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE
Art. 25.
Conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale generale
1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti dal presidente su proposta del
direttore generale sentito il consiglio di amministrazione con
contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e
non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti
contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da
conseguire, le modalita' di verifica del corretto espletamento
dell'incarico, la durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi
di revoca di cui al comma 8, nonche' il corrispondente trattamento
economico.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono, di norma,
conferiti ai dirigenti di prima fascia; in presenza di situazioni
eccezionali, i predetti incarichi possono essere conferiti ai
dirigenti di seconda fascia o a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, anche esterne alla pubblica
amministrazione, che abbiano svolto per almeno un quinquennio
funzioni dirigenziali in enti e organismi pubblici o privati, ovvero
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale e
culturale, comprovata dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni o da concrete esperienze di
lavoro.
3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono
responsabili di fronte al direttore generale dell'attivita' svolta
dagli uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente
gestione degli uffici medesimi, nonche' della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati.
4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
generale e' adottata annualmente dal direttore generale.
5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti
medesimi; la valutazione si fonda altresi' sui risultati del
controllo di gestione.
6. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del
decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dall'art. 35
del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001.
7. La valutazione di cui al comma precedente costituisce
presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la
corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
9. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 sono adottati, in attuazione delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, previo conforme
parere di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da
tre componenti, dei quali due sono designati, rispettivamente, dal
consiglio di amministrazione e dal direttore generale, mentre il
terzo componente e' un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti
dell'Istituto medesimo.
Art. 26.
Conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale non generale
1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono
attribuiti dal direttore generale, su proposta dei titolari degli
incarichi di livello dirigenziale generale, ai dirigenti di seconda
fascia ovvero, in presenza di situazioni particolari, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, anche esterne
alla pubblica amministrazione, che abbiano svolto per almeno un
quinquennio funzioni dirigenziali in enti e organismi pubblici o
privati, ovvero abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale e culturale, comprovata dalla formazione universitaria
e post-universitaria, da pubblicazioni o da concrete esperienze di
lavoro.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo
determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente,
per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, le
modalita' di verifica del corretto espletamento dell'incarico, la
durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi di revoca di cui al
comma 7, nonche' il corrispondente trattamento economico.
3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale
sono responsabili di fronte al dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale generale del risultato dell'attivita' svolta
dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e
dei progetti loro affidati, nonche' della corretta ed efficiente
gestione dell'ufficio medesimo.
4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale e' adottata annualmente dal direttore generale, su proposta
del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui e'
assegnato il dirigente valutato.
5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresi'
sui risultati del controllo di gestione.
6. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del
decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dall'art. 35
del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001.
7. La valutazione di cui al comma precedente costituisce
presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la
corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
9. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 sono adottati, in attuazione delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, previo conforme
parere di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da
tre componenti, dei quali due sono designati, rispettivamente, dal
consiglio di amministrazione e dal direttore generale, mentre il
terzo componente e' un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti
dell'Istituto medesimo.
Capo III
Inquadramenti del personale e disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'
Titolo I
PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE
Art. 27.
Inquadramento del personale
1. Il personale dell'Istituto Superiore di Sanita', ad eccezione
dei dirigenti amministrativi, e' inquadrato nei profili e livelli
professionali di cui alla tabella 2 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, ed eventuali
successive modificazioni con le professionalita' di cui all'allegato
1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 171/1991.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il personale di ruolo
dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, (ancorche' in
soprannumero) rispetto alle dotazioni organiche di cui al decreto
interministeriale 27 giugno 1992, e' inserito nel ruolo organico
dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in
godimento, fermo restando le previsioni di cui ai commi 11 e 12
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio
1991, n. 171. Si possono inserire nel ruolo organico dell'Istituto un
assistente tecnico, settimo livello professionale, e tre consulenti
professionali, terzo livello professionale, in quanto personale in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 70/2001, che ha mantenuto ad personam il profilo
particolare del preesistente ordinamento ai sensi, rispettivamente
dei commi 11 e 12 dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 febbraio 1991, n. 171.
3. Le variazioni della dotazione organica, cosi' come individuata
nella tabella allegata, sono deliberate dal consiglio di
amministrazione, ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 70/2001.
Art. 28.
Inquadramento dei dirigenti amministrativi
1. I dirigenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanita'
sono cosi' inquadrati:
dirigenti di prima fascia;
dirigenti di seconda fascia.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, i dirigenti dell'Istituto,
in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 70/2001, che rivestono funzioni
dirigenziali ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n.
165/2001, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto
medesimo, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Art. 29.
Rapporto di lavoro
I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita' sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, da quelle del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, nonche' da quelle del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto delle Istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione.
I rapporti di lavoro dei dirigenti dell'Istituto superiore di
sanita' sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, da quelle del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'Istituto
superiore di sanita' sono regolati mediante contratti individuali.
Art. 30.
Formazione
1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno
strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del
personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione.
2. A tal fine, l'Istituto:
a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale;
b) garantisce l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' scientifica e di ricerca;
c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con profili gestionali.
3. L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi
annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
4. In conformita' alle vigenti norme contrattuali, le linee di
indirizzo generale delle attivita' formative dell'Istituto sono
oggetto di contrattazione integrativa.
Art. 31.
Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti
1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i dipendenti dell'I.S.S. non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'Istituto medesimo.
2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i
quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i
compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del
predetto decreto legislativo n. 165/2001.
3. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Istituto dal
dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che
intendono conferire l'incarico.
4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i
ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.
Art. 32.
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
nonche' al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ed al
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente,
alle norme del capo I, titolo II, libro V del codice civile ed alle
leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
Allegato A
DOTAZIONI ORGANICHE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
=====================================================================
Profilo Professionale | Dotazioni Organiche (1)
=====================================================================
Ricercatori (I-II-III) .... | 613
Tecnologi (I-II-III) .... | 50
Dirigenti I fascia .... | 2
Dirigenti II fascia .... | 15
Dirigente Biblioteca (2).... | /
Funzionario Amm. (IV-V) .... | 88
CTER (IV-V-VI) .... | 562
Coll. Amm. (V-VI-VII) .... | 123
Operatore Tec. (VI-VII-VIII) .... | 507 (3)
Ausiliari Tec. (VIII-IX) .... | 26
Assistenti Tec. R.E. (VII) (4) .... | /
Totale . . . | 1986
(1) Le dotazioni organiche proposte sono quelle derivanti dal
decreto interministeriale 27 giugno 1992, fatta eccezione per il
profilo di operatore tecnico.
(2) Il posto di dirigente della biblioteca viene soppresso, in
quanto nel nuovo ordinamento dei servizi la Biblioteca confluisce
nell'ambito delle strutture tecnico-scientifiche.
(3) Di cui 240 unita' rappresentano i soprannumerari che vengono
assorbiti nella presente Pianta Organica.
(4) Il posto di assistente tecnico e' di pertinenza della
dotazione organica di operatore tecnico, ai sensi dell'art. 14, comma
11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato