IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in
particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono
definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per
inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate
fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
esaminate;
la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99
per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di
rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei
provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso
esercita la facolta' di definizione automatica;
l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non
puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di
lire annue;
al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto
dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo
massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2000;
b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2001;
c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2002;
d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei
titoli dal 1 gennaio 2003;
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia
fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30
giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di
discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in
parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo
dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire
200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d)
suindicate;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso,
al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
Visto il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come
modificato dal decreto ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000,
con cui, per le finalita' del citato art. 60, comma 6, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, si e' provveduto all'emissione della
prima annualita' dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa,
assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio
2000 e scadenza 1 luglio 2007 per l'importo di Euro 513.553.000 (pari
a lire 994.377.267.310);
Visto il decreto ministeriale n. 012649 del 12 dicembre 2001, con
cui, per le medesime finalita', si e' provveduto all'emissione di una
prima quota dei titoli di Stato relativi alla seconda annualita' di
cui alla citata normativa, assegnando certificati di credito del
Tesoro con godimento 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2008 per
l'importo di Euro 206.081.000;
Viste le lettere n. 2002/210877 del 4 novembre 2002 e n.
2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate
ha trasmesso, fra l'altro, un apposito elenco, riguardante, per la
seconda delle suddette annualita', i nominativi degli aventi diritto
alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in
conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e
di discarico per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati
titoli di Stato per complessivi Euro 70.596.000, tenuto conto
dell'importo di Euro 50.658,77 derivante dagli arrotondamenti da
effettuare;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita',
l'emissione di una ulteriore quota relativa alla seconda annualita'
dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio 2001 e
scadenza 1 luglio 2008, per l'ammontare nominale di complessivi
Euro 70.596.000, da versare all'entrata del bilancio statale con due
separate quietanze, la prima di Euro 70.545.341,23 (pari all'importo
del credito da estinguere) e la seconda di Euro 50.658,77 (derivante
dagli arrotondamenti di cui sopra);
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 60,
comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come
modificato ed integrato dall'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n.
342, e' disposta l'emissione di una seconda quota, relativa alla
seconda delle annualita' previste dalla predetta normativa, di
certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di
nominali Euro 70.596.000, da assegnare ai soggetti aventi diritto
alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali, indicati
nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1 gennaio 2001;
scadenza: 1 luglio 2008;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2008;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 12 dicembre
2001, citato nelle premesse.
All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto
gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
Art. 2.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 12 dicembre
2001.
Art. 3.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione
degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della
relativa spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e delle
programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
Allegato
al decreto ministeriale n. 19773 dell'8 gennaio 2003
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato