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Gazzetta Ufficiale N. 37 del 14 Febbraio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 314

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore
incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi
antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' -
Protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare
l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002,
che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale
non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26
novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del
Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni
autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24
maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000,
nonche' il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN
in data 24 aprile 2002;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il
30 luglio 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per g1i atti normativi nell'adunanza del 30 settembre
2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali
generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo
nazionale", e ne determina le funzioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 21 marzo 2001, n. 75, reca: "Potenziamento
degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, reca: "Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: "Norme sui
servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di
supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: "Norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamita' - Protezione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, reca: "Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

Art. 2.
Direzioni regionali ed interregionali dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui
e' preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle
seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia
Giulia. Le direzioni interregionali di cui al comma 1 sono istituite
per le regioni Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e
Basilicata, Veneto e Trentino-Alto Adige, ferme restando le
competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le
regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Art. 3.
Funzioni e compiti delle direzioni
regionali ed interregionali
1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di
livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e
compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di
soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati
dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e tecnici del
Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in
relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento
dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Alle direzioni regionali ed interregionali sono attribuiti,
oltre ai compiti gia' espressamente previsti dalla normativa vigente
per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito
indicati:
a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai
comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse
economiche, umane e strumentali;
b) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso
pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione
incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di
competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in
sede periferica;
c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo
nazionale che operano in sede periferica, compresi il coordinamento
operativo e la direzione dell'attivita' del personale del settore
aereonavigante previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e
amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,
sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai fini del raccordo con
l'Amministrazione centrale;
d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale
nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa
la presidenza della delegazione trattante per la contrattazione
integrativa periferica;
e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e
coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del
personale permanente e volontario e delle attivita' di addestramento
da svolgersi in sede provinciale;
f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali
di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la
rete di rilevamento della radioattivita' ambientale, fatte salve le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione
ed assegnazione delle frequenze;
g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di
sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi
provinciali;
h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.

Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):
"Art. 104 (Controllo sulla radioattivita' ambientale).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonche'
le competenze in materia delle regioni, delle province
autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattivita'
ambientale e' esercitato dal Ministero dell'ambiente; il
controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed
animale e' esercitato dal Ministero della sanita'. I
Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei
controlli effettuati. Il complesso dei controlli e'
articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di
sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali e'
effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive
impartite dal Ministero della sanita' e dal Ministero
dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi
e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme
consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente attrezzate. Le direttive dei Ministeri
riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e
delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi
idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di
rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e
delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini
dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonche'
per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della
CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento
tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in
materia, emanate dal Ministero della sanita' e dal
Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti
o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita'
dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze
alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti,
seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri
di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di
prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative
misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il
completamento di un'organica rete di rilevamento su scala
nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse,
anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del
Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai
rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA
provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure
effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero
dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.".

Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle
direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi
compiti.
2. In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni
organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata
tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche
dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili
professionali, delle unita' di personale risultanti dalle dotazioni
organiche rideterminate nel presente regolamento.
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per
il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai
fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente
regolamento.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori
oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i
Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti
di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'estero risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni
dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si
tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia'
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.
331.".

Tabella A
(prevista dall'art. 4, comma 2)
MINISTERO DELL'INTERNO
Corpo nazionale Vigili del fuoco
Dotazione organica complessiva

   ====================================================================
     Aeree    |     Profili        | Dota-  | Varia- |Riqua-  |
     funzio-  |      nuovo         | zione  | zioni  |lifi-   |
     nali     |      CCNL          |organica| + / -  |cazione |
     CCNL     |    24.5.2000       |  DPCM  |(a costo|profes- |
    24.5.2000 |                    |  agg.  |  zero) |sionale |
              |                    |  con   |        | CCNL   |
              |                    | poten- |        |(passag-|
              |                    |  zia-  |        | gi di  |
              |                    | mento  |        |profilo)|
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
                Dirigenti area
                 operativa tecnica
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
                Dirigente generale      5       15
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
                Dirigente              157     - 18
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
                                        2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
                                        2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Coordinatore                                      136
                 antincendi                                   da C2 a C3
                                       107              309   |---------
                                                                 173
                                                              da C1 a C3
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Coordinatore ginnico
                sportivo                1
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Coordinatore medico      1                3    da C2 a C3
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Coordinatore aerona-
                vigante (**)                     4
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Elicotterista Con-
                trollore Capo (**)               4
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Coordinatore tecnico
                antincendi capo (**)                    123   da C1 a C3
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C3      Coordinatore ammi-                                 9
                nistrativo (**)                               da C2 a C3
                                                         91   |---------
                                                                 82
                                                              da C1 a C3
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Direttore antincendi    213      43
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Direttore ginnico-
                sportivo                1                1    da C1 a C2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Direttore medico         1                1    da C1 a C2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Direttore informa-
                tico                    8
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Direttore aerona-
                vigante (**)                     4
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Elicotterista
                esperto (**)                    20
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Collaboratore tecnico
                antincendi
                esperto (**)                            200   da C1 a C2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Capo tecnico
                esperto (**)                             5    da C1 a C2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C2      Direttore amministra-
                tivo (**)              15               272   da C1 a C2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Ispettore antincendi    235     - 56
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Medico                  17      - 3
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Ispettore ginnico
                 sportivo               1
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Collaboratore tecnico
                antincendi             320       76
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Pilota di elicottero
                professionale (**)               72
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Specialista di eli-
                cottero profes-
                sionale (**)                     51
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Ispettore ammini-
                strativo               282
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Capo tecnico             17
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       C1      Tecnico informatico      6
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B3      Capo reparto           3.488    - 60
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B3      Assistente tecnico
                antincendi             264    - 108
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B3      Pilota di elicot-
                tero (**)                        25
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B3      Tecnico di elicot-
                tero (**)                        88
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B2      Capo squadra           8.262    - 49
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B2      Pilota di elicottero
                brevettato (**)                  8
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B2      Specialista brevet-
                tato (**)                        10
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B2      Assistente ammini-
                strativo contabile     532               800  da B1 a B2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B2      Assistente tecnico
                professionale          70                29   da B1 a B2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B2      Assistente informa-
                tico                   42
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B1      Vigile del fuoco     15.994    - 144
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B1      Operatore ammini-
                strativo contabile    183
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       B1      Operatore tecnico
                professionale         632
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       A2      Addetto ammini-
                strativo (**)        1.729
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       A2      Operatore tecnico      304                26   da A1 a A2
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
       A1      Addetto alle attivi-
                tà di supporto        357      - 52
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
                                     33.248    - 70
    ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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