Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni autonome
A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri e le
Amministrazioni autonome
All'Ufficio di ragioneria presso il
Magistrato per il Po
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
La legge 3 aprile 1997, n. 94, nel dar luogo a un radicale
cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha introdotto,
tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento
dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione della pubblica
amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Uno degli aspetti
piu' rilevanti si rinviene nelle disposizioni che hanno previsto la
possibilita' di porre in essere variazioni compensative tra capitoli
della stessa unita' previsionale di base per spese giuridicamente non
obbligatorie, con decreti del Ministro interessato, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
La manovra di finanza pubblica recentemente approvata dal
Parlamento, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilita' di
gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto
normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e
di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle
risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero
intervenire a seguito dell'evolversi della gestione.
In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma
1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in
ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi
intermedi, nonche' dalla legge di approvazione del bilancio per
l'anno stesso (art. 18, comma 22), relativamente alla possibilita' di
effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita'
previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
Su tali innovazioni, si ritiene utile precisare quanto segue, anche
al fine di assicurare uniformita' di applicazione e coordinamento
gestionale.
Fondo di riserva per consumi intermedi (art. 23, comma 1, legge
finanziaria 2003).
In relazione al secondo periodo della citata norma, in ciascuno
stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire
nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. Il successivo terzo
periodo prevede che la ripartizione del fondo e' disposta con decreti
del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici
centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari ed alla Corte dei conti.
Corre l'obbligo di sottolineare che la norma - e quindi il fondo di
riserva - ha lo scopo di assolvere a tutte le eventuali maggiori
occorrenze per consumi intermedi che dovessero insorgere nel corso
dell'intero esercizio, per cui queste non potranno che essere
soddisfatte nell'ambito del medesimo stato di previsione, senza,
quindi, che le amministrazioni interessate possano proporre il
ricorso ad integrazioni, per tale categoria di spesa, attraverso
prelevamenti dai fondi di riserva di carattere generale del bilancio
statale, risultando altresi' preclusa la possibilita' di integrazioni
attraverso il provvedimento di assestamento.
Ne deriva che le amministrazioni dovranno attentamente valutare e
sottoporre a idonea selezione le occorrenze da soddisfare con il
cennato fondo nel corso della gestione.
Al fine di assicurare un comportamento uniforme appare
indispensabile tenere conto di quanto segue:
non potranno essere integrati capitoli di spesa che, pur
classificati consumi intermedi, abbiano una dotazione predeterminata
per legge (fattori legislativi);
i decreti, su proposta dei dirigenti generali responsabili,
dovranno essere adottati dal Ministro competente e - una volta
firmati - andranno comunicati al competente Ufficio centrale del
bilancio ai fini dell'attivazione delle relative partite per le
successive operazioni gestionali;
la prescritta comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze si realizza, quindi, con l'invio dei decreti all'Ufficio
centrale del bilancio. Sara' invece cura delle amministrazioni
inviare copia dei decreti stessi alle Commissioni parlamentari
competenti ed alla Corte dei conti.
Variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di
base del medesimo stato di previsione (art. 18, comma 22, legge di
approvazione del bilancio).
L'art. 18, comma 22 della legge n. 290/2002 di approvazione del
bilancio di previsione dello stato per l'anno 2003 ha previsto la
possibilita' - con decreti del Ministro competente da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei
conti, di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle
unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della
spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e
per quelle regolate direttamente per legge.
Tale disposizione, al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore
flessibilita' del bilancio, in connessione con il riordino delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto
legislativo n. 300/1999 e della legge n. 137/2002, amplia, in
sostanza, la portata dell'altra precedente disposizione, di cui si e'
fatto cenno in premessa, che consentiva, da parte del Ministro
competente, di porre in essere variazioni compensative tra capitoli
della medesima unita' previsionale di base.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n.
81 del 7 novembre 1997 (prot. n. 210931) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997, sia per quanto riguarda le
caratteristiche operative delle variazioni, che per quanto riguarda
l'aspetto piu' strettamente procedurale.
Peraltro occorre, comunque, precisare che le variazioni
compensative in discorso, non potendo alterare i saldi di bilancio,
potranno essere disposte solo tra capitoli allocati sotto unita'
previsionali di base del medesimo titolo di spesa: spese correnti con
altre spese correnti; spese in conto capitale con altre spese in
conto capitale. Variazioni compensative tra titoli diversi potranno
tuttavia essere eseguite a condizione che, contestualmente, venga
operata una corrispondente ulteriore variazione compensativa intesa a
ripristinare i saldi di bilancio iniziali.
Tenuto conto della rilevanza dei richiamati adempimenti sulla
gestione del bilancio e dell'attivita' particolarmente impegnativa
cui sono chiamate codeste amministrazioni, si assicura la consueta
massima collaborazione degli Uffici centrali del bilancio, con il
coordinamento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Roma, 4 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato