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Gazzetta Ufficiale N. 37 del 14 Febbraio 2003

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2003
Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.4 della Farmacopea europea 4a edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7
novembre 1942, n. 1528;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una
Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria
1995-1997);
Vista la risoluzione AP-CSP(02)1 adottata in data 20 marzo 2002 dal
Consiglio d'Europa, Comitato di sanita' pubblica, con la quale e'
stata decisa l'entrata in vigore dal 1 aprile 2003 del supplemento
4.4 della 4a edizione della Farmacopea Europea;
Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio
nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come
previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
nonche' di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di
cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di
applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Decreta:

Art. 1.
1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e
delle monografie pubblicati nel supplemento 4.4 della 4a edizione
della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto,
entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della
Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, il 1 aprile 2003.
2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma l
non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Sirchia

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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