IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per una piu' incisiva repressione degli illeciti nel
settore sanitario, la cui recente recrudescenza ha causato grave
turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Inosservanza di doveri in materia sanitaria
1. L'Autorita' amministrativa competente, salvo che il fatto
costituisca reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave,
una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a
50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti
volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa,
ai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di
strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni
clinico-diagnostiche i quali, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non
pertinenti per tipologia o quantita' con la patologia di riferimento
ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono
rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri
ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni,
cagionando danno alle aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere.
Nei casi previsti dal presente articolo non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta. E' inoltre disposta la confisca amministrativa dei
beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la
violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla
violazione.
2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati gli uffici gestionali competenti alla irrogazione
delle sanzioni, nonche' le concrete modalita' di accertamento delle
violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.
Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nei limiti dell'ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio e'
stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla
riduzione delle liste d'attesa.
3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere
comunicato al competente ordine o collegio professionale di
appartenenza, che, valutati gli atti, puo' disporre la sospensione
dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.
Art. 2.
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
sostituito dal seguente: "Il contravventore alle disposizioni
contenute nel primo e terzo comma e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.".
2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sulla pubblicita'
presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, come modificato dal comma 1.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 640 del codice penale
1. All'articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma e',
inserito il seguente:
"Se il fatto e' commesso a danno del Servizio sanitario nazionale
da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con
esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie
accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la
pena pecuniaria di cui al secondo comma e' decuplicata. E' sempre
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il
profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere
comunicato al competente ordine o collegio professionale di
appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla
professione del responsabile.".
Art. 4.
Attivita' ispettive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato presso il
Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del
medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono
coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanita' nello
svolgimento dell'attivita' di controllo finalizzata al rispetto dei
Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza
nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni economiche e
finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonche' nella
verifica della corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related
Groups) alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o
comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 5.
Norme procedimentali in materia disciplinare
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari
provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata
del procedimento disciplinare non puo' superare i giorni 60.
Art. 6.
Sanzioni per la violazione del divieto di fumo
1. All'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dal comma 20 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "da euro 25 a euro 250" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500";
b) al comma 2, le parole: "da euro 200 a euro 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 3000".
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato