Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato
supplemento ordinario, alla pag. 13, prima colonna, all'art. 21
(Titoli valutabili), comma 1, lettera a) (laurea in medicina e
chirurgia), al terzo e quarto rigo, dove e' scritto: "110 con lode
... punti 6,00 per ogni punto;", leggasi: "110 con lode ... punti
6,00;"; alla lettera b) (abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo), dal terzo al sesto rigo, dove e' scritto:
"da 80/110 a 95/110 ... punti 0,90 per ogni punto; da 95,01/110 a
110/110 ... punti 3 per ogni punto;", leggasi: "da 80/110 a 95/110
... punti 0,90; da 95,01/110 a 110/110 ... punti 3;".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato