IL PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.
70, ed in particolare l'art. 13;
Vista la deliberazione n. 1/A, adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del
regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile;
Vista la deliberazione n. 1/A, adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 24 settembre 2002, relativa all'adozione del
regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale,
le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanita';
Visto il decreto interministeriale del 15 novembre 2002, con il quale
il Ministro per l'Economia e le Finanze ed il Ministro della Salute
hanno approvato la deliberazione 1/A del 24 settembre 2002 relativo
al regolamento di cui innanzi;
E m a n a
l'unito regolamento concernente la disciplina amministrativa
contabile dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2003
Il presidente: Garaci
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA CONTABILE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CAPO I
Disciplina del sistema contabile
ART. 1
Principi generali e quadro normativo di riferimento
1. Il presente regolamento e' adottato nel rispetto dei principi
fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e
di contabilita' pubblica e si uniforma ai seguenti principi:
a) legalita', pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure;
b) annualita', unita', universalita', chiarezza, integrita',
pubblicita', pareggio, veridicita' e specializzazione dei bilanci;
c) equilibrio finanziario ed economico;
d) autonomia di gestione dei centri di responsabilita'
amministrativa;
e) rapidita', efficienza ed efficacia nella gestione della spesa;
f) rispetto della destinazione del patrimonio pubblico;
g) individuazione delle competenze ed attribuzione delle
responsabilita';
h) redazione dei bilanci finanziari in termini di competenza e di
cassa e dei budget in termini economici;
i) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio;
l) rispetto dei principi di parita' di trattamento e trasparenza
delle scelte del contraente.
ART. 2
Norme principali di riferimento
1. Il quadro normativo e' costituito principalmente dal D.P.R. 20
gennaio 2001, n. 70, dal D.Lgs 07/08/1997 n. 279, dal D.Lgs
05/06/1998, n.204, dalla legge 25/06/1999 n. 208, dal D.Lgs.
29/10/1999 n. 419 e per quanto non derogato, dal regolamento degli
enti pubblici di cui al DPR 18/12/1979 n. 696 e successive
modificazioni.
ART. 3
Piano triennale e programma annuale
1. Il Presidente, avvalendosi anche dei titolari dei Centri di
Responsabilita' Amministrativa (C.R.A.) e del Direttore Generale,
sottopone, sentito il Comitato Scientifico per quanto attiene alla
ricerca, al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di
ciascun anno, il piano triennale di attivita', annualmente aggiornato
entro la stessa data. In armonia con il Piano sanitario nazionale, il
piano triennale stabilisce gli indirizzi generali, determina
obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, individua il
fabbisogno di personale.
2. Il piano triennale e' adottato dal Presidente, su conforme
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e trasmesso per
l'approvazione al Ministro della Salute.
3. In coerenza con gli obiettivi del piano triennale, l'Istituto
provvede a programmare annualmente la propria attivita' per progetti
e per funzioni. Detta programmazione costituisce documento
preliminare per la formazione del bilancio di previsione.
4. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti sono acquisiti, per
la parte di rispettiva competenza, il parere del Ministro
dell'Economia e delle Finanze ed il parere del Ministro per la
Funzione Pubblica.
5. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti, senza
osservazioni da parte dei succitati Ministri dell'Economia e delle
Finanze e per la Funzione Pubblica, i pareri si intendono resi
positivamente.
6. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza
osservazioni da parte del Ministro della Salute, il piano e gli
aggiornamenti annuali si intendono approvati.
CAPO II
Bilancio di previsione
ART. 4
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e
coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio di
Amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.
2. Il bilancio annuale di previsione costituisce lo strumento per
l'attuazione delle scelte strategiche dell'Istituto, per il
perseguimento delle proprie finalita' e per la verifica e
valutazione, a livello generale e dei singoli C.R.A., della gestione
delle risorse finanziarie assegnate, sia in termini di acquisizione
delle entrate che di erogazione delle spese.
3. Il bilancio di previsione dell'Istituto e' unico. La sua gestione
si attua attraverso i C.R.A., i quali gestiscono i mezzi finanziari
assegnati sulla base dei budget di cui all'art. 20 del presente
regolamento.
4. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti tre documenti:
- preventivo finanziario;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- preventivo economico.
ART. 5
Preventivo finanziario
1. Il preventivo finanziario comprende:
a) il preventivo finanziario decisionale;
b) il preventivo finanziario gestionale.
2. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito, sia per
l'entrata che per la spesa, in unita' previsionali di base ed e'
predisposto, tenuto conto delle richieste budgettarie dei titolari
dei C.R.A., dal Direttore Generale, in conformita' alle indicazioni
programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il preventivo finanziario gestionale, che costituisce allegato al
preventivo finanziario decisionale, contiene la ripartizione delle
unita' previsionali di base in capitoli, effettuata su determinazione
del Direttore Generale e su proposta del Presidente, ai fini della
gestione e della rendicontazione da parte dei C.R.A.
4. Il preventivo finanziario e' illustrato da una nota preliminare ed
e' integrato dall'allegato tecnico.
Nella prima sono indicati i criteri adottati per la formulazione
delle previsioni, mentre nell'allegato tecnico sono indicati,
relativamente a ciascuna unita' previsionale di base, la ripartizione
in capitoli, il carattere facoltativo o obbligatorio della spesa,
nonche' i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti previsti
nel bilancio.
Art. 6
Quadro generale riassuntivo
1. Il quadro generale riassuntivo espone, per quanto concerne le
entrate e le spese, il saldo di parte corrente, il saldo movimenti
patrimoniali, il saldo finanziario parziale e complessivo.
Art. 7
Preventivo economico
1. Il preventivo economico e' costituito dalla somma dei budget
economici, assegnati, dei C.R.A. e
pone a confronto le risorse disponibili rispetto ai costi da
sostenere per i fini istituzionali. E' accompagnato dal quadro di
riclassificazione dei risultati economici previsti.
2. Il preventivo economico, redatto in conformita' allo schema
previsto dall'art. 2425 cod. civ., per quanto compatibile, pone a
raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio,
ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio
la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre
economiche, provenienti dalle utilita' dei beni patrimoniali da
impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
ART. 8
Criteri di formazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di
competenza e cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata
dal capitolo, che puo' comprendere piu' oggetti di entrata o di spesa
funzionalmente collegati tra loro e deve comunque essere chiaramente
definito.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di
previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si
prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare
delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra
operazioni in conto competenza e in conto residui.
3. Nel bilancio di previsione e' iscritta, come posta a se' stante,
rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente
cui il bilancio si riferisce, nonche' la consistenza iniziale di
cassa e la situazione iniziale dei residui.
4. Il bilancio finanziario di previsione sara' redatto in conformita'
ai principi contabili per gli enti pubblici istituzionali, emanati
dalla Commissione nominata con Decreto del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 21 ottobre 2000, ed
assumera' gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 del presente
regolamento.
5. Il predetto bilancio finanziario di previsione deve risultare in
pareggio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a
particolari finalita'.
6. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio
previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi
alle spese sono iscritti in relazione alle concrete capacita'
operative dell'Istituto nel periodo di riferimento.
7. Il bilancio di previsione e' corredato dalla tabella di cui al
successivo art 9, dal quadro riassuntivo della pianta organica del
personale, comprendente la consistenza numerica del personale stesso
all'atto della formulazione del documento previsionale, nonche' da
altri allegati previsti da norme di legge.
8. Il bilancio di previsione annuale e triennale e' accompagnato :
a) dalla relazione annuale del Presidente dell'Istituto
sull'attivita' svolta e nella quale devono essere chiaramente
indicati gli obiettivi dell'azione da svolgere;
b) da una relazione del Direttore Generale che illustri i criteri in
base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed
eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore
chiarezza alle poste di bilancio;
c) dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; a tal fine la
proposta di bilancio preventivo e'
messa a disposizione del Collegio dei revisori almeno quindici giorni
prima dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 9
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione
1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato
n. 3 al presente regolamento.
2. La tabella di cui al precedente comma deve dare adeguata
dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli
che gravano sul relativo importo.
3. Si potra' disporre del presunto avanzo di amministrazione, nella
misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato, qualora ne sia
dimostrata l'effettiva esistenza.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante deve tenersi
obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni
di esercizio, al fine del relativo assorbimento; il Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Presidente, indica i criteri
adottati per pervenire all'assorbimento nella delibera di
approvazione del bilancio di previsione.
5. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del
disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, deve
deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di
detto scostamento.
ART. 10
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' elaborato in termini di competenza per
un periodo di tre anni in coerenza con le strategie e con gli
obiettivi indicati nel piano triennale.
2. Il bilancio pluriennale, da aggiornare contestualmente alla
presentazione del bilancio annuale di previsione al quale viene
allegato, espone l'entita' delle risorse che si prevede di utilizzare
per le attivita' dell'Istituto, ivi comprese quelle destinate alle
spese generali di funzionamento.
3. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di base
e la deliberazione non comporta l'autorizzazione a riscuotere le
entrate e ad eseguire le spese. Le variazioni e gli scostamenti
verificatisi tra un esercizio ed un altro vengono illustrati nelle
note preliminari che accompagnano i prospetti contabili.
4. Esso comprende, a norma dell'art. 14 della legge 11/02/1994, n.
109 e successive modificazioni, il programma triennale e gli
aggiornamenti annuali dei lavori pubblici da eseguire, unitamente
all'elenco di quelli da realizzare nell'anno stesso.
5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente,
sentito il Direttore Generale, delibera il bilancio pluriennale con
le stesse modalita' del bilancio preventivo.
ART. 11
Classificazione delle entrate e delle spese
1. Le entrate e le spese si ripartiscono in titoli, in categorie
secondo la loro natura economica e in capitoli secondo la
destinazione funzionale. Quest'ultima deve essere omogenea e
chiaramente definita.
2. Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I - entrate correnti suddivise in:
- contributive;
- derivanti da trasferimenti correnti;
- altre entrate.
Titolo II - entrate in conto capitale suddivise in:
- entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti;
- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
- accensione di prestiti;
Titolo III - partite di giro
3. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I- Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
ART 12
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione sono iscritti, in appositi capitoli e
in termini di competenza e cassa, il fondo di riserva per le spese
impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante
l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' complessivamente superare
il 3% del totale delle spese correnti. Su tali capitoli non possono
essere emessi ordinativi di pagamento. I prelevamenti dal fondo che
rivestono carattere di urgenza sono disposti dal Direttore Generale
con provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio di
Amministrazione.
2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato anche per la copertura
di spese in conto capitale, previa deliberazione di variazione del
bilancio.
ART. 13
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso
1. Nel bilancio di previsione e' istituito un fondo speciale per i
presumibili oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro del
personale dipendente in corso di rinnovo limitatamente alla quota di
riferimento dell'esercizio.
2. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento e
il capitolo e' utilizzato, in caso di necessita', esclusivamente
mediante variazioni di bilancio.
ART 14
Partite di giro
1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che
l'Istituto effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto
di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono,
al tempo stesso, un debito ed un credito per l'Istituto, nonche' le
somme somministrate al cassiere ed ai funzionari delegati e da questi
rendicontate o rimborsate.
ART. 15
Mutui
1. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, in occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione o in sede di variazione,
puo' deliberare il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui
destinati esclusivamente a spese in conto capitale che non possono
sostenersi con le disponibilita' del bilancio e comunque sempre nel
rispetto dei limiti legislativi richiamati dall'art. 2 del presente
regolamento ed imposti per la salvaguardia del patrimonio dell'ente.
ART. 16
Assestamento, variazioni e storni al bilancio
1. Dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio
precedente, viene deliberato l'assestamento del bilancio in corso,
tenendo anche conto delle risultanze di detto consuntivo. In questa
occasione viene disposta l'eventuale rettifica dell'avanzo o del
disavanzo di amministrazione provvisoriamente iscritto.
2. Variazioni al bilancio di previsione, di competenza e di cassa,
possono essere deliberate, per motivate esigenze, fino al 30
novembre.
3. Le variazioni e l'assestamento di bilancio, unitamente alla
relazione contenente il parere del Collegio dei revisori dei conti,
sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e trasmesse, entro
15 giorni dalla relativa adozione, al Ministro della Salute ed al
Ministro dell'Economia e delle Finanze.
4. Possono essere effettuate operazioni di storno di fondi da
capitoli sovrastimati a capitoli sottostimati. Le suddette
operazioni, quando si tratti di capitoli rientranti nella stessa
categoria, sono adottate con provvedimento del Direttore Generale da
sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione.
5. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra
gestione dei residui e quella di competenza.
6. Nessuna variazione di bilancio puo' essere effettuata dopo il
termine dell'esercizio.
7. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi solo se
viene assicurata la necessaria copertura finanziaria.
ART. 17
Esercizio provvisorio
1. Qualora l'adozione del bilancio di previsione non intervenga prima
dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce e' disposta la
gestione provvisoria del bilancio. Tale gestione non puo' protrarsi
per un periodo superiore a 4 mesi ed e' effettuata in dodicesimi,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di
spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento
frazionabili in dodicesimi.
CAPO III
La gestione del bilancio
ART. 18
Unita' previsionali di base
1. L'unita' previsionale di base costituisce l'insieme organico delle
risorse finanziarie affidate alla gestione di ciascun C.R.A.
2. La determinazione delle unita' previsionali di base deve
assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli
obiettivi posti dall'azione amministrativa dell'Istituto, nell'ambito
del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni,
individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle
politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la
congruenza delle attivita' istituzionali espletate a detti obiettivi,
anche in termini di servizi resi alla collettivita' per la tutela
della salute pubblica.
3. Per le ulteriori articolazioni il Consiglio di Amministrazione
provvede ad emanare gli opportuni indirizzi, alla cui attuazione
provvede il Direttore Generale.
ART. 19
Centri di responsabilita' amministrativa
1. I C.R.A. sono costituiti dalle strutture dell'Istituto cui sono
conferite, nel quadro della programmazione annuale e triennale,
autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale.
2. Le strutture dell'Istituto che costituiscono C.R.A. sono
individuate nel regolamento sull'organizzazione strutturale.
3. Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della
corrispondente struttura.
4. Al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni,
la gestione di taluni capitoli, comuni a piu' C.R.A., puo' essere
affidata, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla
struttura centralizzata amministrativa, sentito il parere dei
responsabili delle strutture interessate.
5. Oltre all'ipotesi prevista dal precedente comma, il Consiglio di
Amministrazione identifica talune tipologie di acquisto di beni e
servizi che sono affidate alla struttura centralizzata
amministrativa.
6. Il titolare del C.R.A., con modalita' individuate dal Consiglio di
Amministrazione, puo' disporre
variazioni compensative nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, ad eccezione degli stanziamenti fissati per fronteggiare
oneri inderogabili o spese obbligatorie o vincolate dal Consiglio di
Amministrazione.
7. Il Direttore Generale individua le risorse finanziarie da
assegnare su proposta del Presidente ai C.R.A.
8. Il titolare del C.R.A., in relazione alle risorse assegnate, gode
di autonomi poteri di spesa e risponde dei risultati conseguiti,
sulla base degli obiettivi prefissati.
9. Il Direttore generale coordina - sotto l'aspetto contabile -
tramite l'Ufficio di contabilita' e bilancio, la gestione dei C.R.A.
ART. 20
Budget per centri di costo e sistema di contabilita' analitica.
1. La proposta di budget di ciascun C.R.A. e' predisposta dal
relativo titolare e trasmessa, entro il 10 settembre di ogni anno, al
Direttore Generale.
2. Allo scopo della valutazione economica dei servizi e delle
attivita' prodotte l'Istituto adotta il sistema di contabilita'
analitica.
CAPO IV
Fonti di finanziamento e gestione delle entrate
ART. 21
Fonti di Finanziamento
1. Le entrate dell'Istituto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali sono costituite da:
- entrate patrimoniali;
- contributo finanziario dello Stato;
- contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca
di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 05/06/1998, n. 204;
- somme di cui all'articolo 12 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
- contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione Europea e di
altri organismi internazionali;
- proventi o contributi derivanti dagli accordi di programma,
convenzioni, contratti e accordi di collaborazione;
- donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati;
- proventi per servizi resi a terzi;
- ogni altro provento o contributo connesso alle attivita'
dell'Istituto.
ART 22
Accertamento delle entrate
1. Le entrate sono accertate allorche' l'Istituto, appurata la
ragione del suo credito e il debitore, iscrive come competenza
dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito.
2. L'accertamento di un'entrata da' luogo ad annotazione nelle
scritture, con imputazione ai competenti C.R.A., U.P.B. e capitolo di
bilancio.
3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi i
quali sono compresi tra le attivita' del conto patrimoniale.
ART. 23
Riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che gestisce il
servizio di tesoreria, qui di seguito chiamato Tesoriere, mediante
reversali di incasso emesse dall'Ufficio di contabilita' e bilancio
dell'Istituto Superiore di Sanita' a favore del predetto Tesoriere.
2. Le entrate introitate tramite il servizio di conto corrente
postale intestato all'Istituto debbono affluire al conto corrente
bancario dell'Istituto presso il Tesoriere, con cadenza almeno
quindicinale.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto
corrente postale debbono affluire sul conto bancario dell'Istituto
presso il Tesoriere.
4. E' vietato disporre il pagamento di spese con i fondi del conto
corrente postale.
5. Quando si tratta di entrate la cui acquisizione e' sottoposta ad
oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. La determinazione degli importi dovuti all'Istituto per le
operazioni soggette a fatturazione spetta al competente ufficio
amministrativo dell'Istituto, il quale emette la relativa fattura.
7. Della riscossione delle entrate prodotte da specifiche attivita'
di gestione dei singoli C.R.A. viene data agli stessi apposita
comunicazione dall'Ufficio di contabilita' e bilancio.
8. La riscossione delle entrate puo' avere luogo anche senza
reversali di incasso; in tal caso il Tesoriere, contestualmente alle
operazioni di incasso, ne da' comunicazione all'Istituto per
l'emissione della relativa reversale di regolarizzazione.
9. L'Ufficio di contabilita' e bilancio redige trimestralmente e ogni
qualvolta lo chiedano il Presidente, il Direttore Generale e il
Consiglio di Amministrazione, relazioni concernenti la realizzazione
delle entrate dell'Istituto, i ritmi di accumulo e di riscossione dei
crediti.
10. L'Ufficio di contabilita' e bilancio vigila, inoltre, sulla
pronta e integrale riscossione delle entrate.
ART. 24
Emissione delle reversali di incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo, devono
essere firmate dal Direttore Generale o da un suo delegato e dal
Direttore dell'Ufficio di contabilita' e bilancio o da un suo
delegato.
2. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai
residui.
3. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine
dell'esercizio vengono restituite dal Tesoriere all'Ente per
l'eventuale riscossione in conto residui.
ART 25
Contributi
1. L'Istituto puo' ricevere contributi da parte dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lett. b) del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70,
finalizzati ad attivita' rientranti fra i propri compiti
istituzionali tra le quali, le attivita' di studio e ricerca,
l'istituzione di borse di studio o di ricerca, l'organizzazione di
congressi, corsi e conferenze, la stampa di pubblicazioni,
l'organizzazione di programmi di collaborazione con ricercatori o
scienziati italiani e stranieri o con universita' o centri di ricerca
italiani, comunitari e internazionali, l'organizzazione di programmi
educativi o divulgativi.
2. L'Istituto puo' richiedere contributi sotto forma di quote di
iscrizione a congressi, convegni, corsi e altre manifestazioni che
esso organizza, nonche' contributi alle spese della documentazione
relativa.
ART 26
Prestazione di servizi resi a terzi
1. Si considerano prestazioni di servizi a terzi tutte le prestazioni
effettuate dall'Istituto a pagamento nell'interesse di terzi a
seguito di contratti o convenzioni stipulati con Enti pubblici o
privati.
2. Si considerano altresi' prestazioni a terzi le attivita' di
ricerca e di consulenza espletate dall'Istituto, avvalendosi delle
proprie strutture, in cui l'interesse del committente e' prevalente.
3. Le prestazioni per conto terzi sono effettuate a titolo oneroso e
regolate contrattualmente. Il contratto deve indicare l'oggetto, il
corrispettivo e la durata della prestazione. Il corrispettivo della
prestazione deve essere in ogni caso superiore al costo preventivato.
4. Nella determinazione del costo si deve tenere conto di tutte le
spese necessarie, delle quote di ammortamento delle apparecchiature
utilizzate nonche' di tutte le altre spese di carattere generale
sostenute dall'Istituto in relazione al mantenimento di servizi
comuni ed ai compensi del personale.
5. La ripartizione di un'eventuale quota dei proventi delle
prestazioni al personale avviene, sentite le organizzazioni
sindacali, secondo le norme attuative emanate dal Consiglio di
amministrazione, in conformita' alle disposizioni dei vigenti CCNNLL.
6. Eventuali inadempienze del committente nel versamento dei
corrispettivi devono essere tempestivamente segnalate dai
responsabili dei C.R.A. al competente ufficio dell'amministrazione
per il recupero del credito.
7. L'Istituto puo' richiedere il rilascio di fideiussione a garanzia
del credito.
8. Non sono soggetti alla normativa del presente articolo gli
incarichi di ricerca, le convenzioni di ricerca o i contratti di
ricerca con Ministeri ed enti nazionali ed internazionali ed i casi
in cui si stabiliscano rapporti che prevedano finanziamenti per la
ricerca scientifica di prevalente interesse per l'Istituto, nonche'
gli incarichi di natura istituzionale e d'interesse dell'Istituto
affidati dallo Stato o dalle Regioni, Province e Comuni.
CAPO V
Gestione delle spese
ART. 27
Disciplina delle spese
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. Copia degli atti, dei contratti, delle convenzioni, degli accordi
di collaborazione e di qualsiasi provvedimento formale comportante
spese a carico del bilancio deve essere tempestivamente trasmessa da
ciascun C.R.A. all'Ufficio contabilita' e bilancio, che provvede ad
annotare i relativi importi nelle proprie scritture di contabilita'.
3. Dopo la chiusura, al 31 dicembre, dell'esercizio finanziario,
nessun impegno puo' essere assunto a carico del predetto esercizio.
4. Gli impegni di spesa sono assunti da ciascun C.R.A. che funge
anche da centro di spesa. Il titolare del centro e' responsabile
della regolarita' degli atti.
5. I C.R.A. devono comunicare all'Ufficio contabilita' e bilancio gli
impegni assunti, e comunque entro il 30 settembre, gli impegni che
prevedono di assumere entro la fine dell'esercizio.
6. L'Ufficio contabilita' e bilancio annota nelle sue scritture gli
impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, e gli
impegni definitivi. Gli impegni non possono, in nessun caso, superare
i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
ART. 28
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione
dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto
creditore, e' effettuata da ciascun C.R.A. sulla base dei titoli e
documenti comprovanti il diritto dei creditori dell'Istituto.
2. La documentazione da unirsi ai titoli di pagamento della spesa
deve essere prodotta in originale e, per la provvista di materiale
mobile affidata ai consegnatari, deve recare, a corredo, lo scontrino
di inventariazione firmato dal consegnatario ovvero, per i materiali
di immediato consumo, la copia di ricevuta.
ART 29
Ordinazione della spesa e mandati di pagamento
1. Il pagamento delle spese viene ordinato, entro i limiti delle
previsioni di cassa, mediante emissione di ordinativi numerati in
ordine progressivo a favore dei creditori, tratti sul conto intestato
all'Istituto presso il Tesoriere.
2. Le spese devono essere imputate al capitolo di bilancio per
l'importo lordo. Gli ordinativi di pagamento vanno emessi per la
somma netta. Per il versamento delle ritenute si provvede in
conformita' alle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio
dello Stato.
3. I mandati di pagamento, predisposti dai C.R.A. sulla base dei
documenti giustificativi e degli atti di impegno, sono firmati dal
titolare del competente C.R.A. e trasmessi all'Ufficio contabilita' e
bilancio per il successivo inoltro al Tesoriere.
4. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti
da quelli relativi ai residui.
5. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dai
documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture o
servizi, dai verbali di collaudo, ove richiesti, dai buoni di carico
quando si tratta di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di
consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di
magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dall'annotazione degli
estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento
che giustifica la spesa.
6. Per le spese che non vengono pagate in unica soluzione, la
documentazione e' allegata al primo ordinativo emesso al quale si fa
riferimento negli ordinativi successivi.
7. Dopo aver verificato l'esatta compilazione dei mandati, il
direttore dell'Ufficio di contabilita' e bilancio, od un suo vicario,
provvede alla trasmissione dei singoli mandati al Tesoriere,
unitamente al relativo elenco.
8. L'Istituto, su richiesta scritta del creditore, puo' disporre che
il mandato sia estinto in uno dei seguenti modi:
1) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore,
nonche' mediante emissione di vaglia postale o telegrafico; in tal
caso deve essere allegata al titolo la ricevuta rilasciata
dall'ufficio postale;
2) commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non
trasferibile, all'ordine del creditore;
3) accreditamento in conto corrente bancario con bonifico a favore
del creditore;
4) riscossione diretta presso il Tesoriere, con indicazione, da parte
del legale rappresentante della societa', della persona legittimata a
rilasciare quietanza liberatoria.
9. L'attestazione di accreditamento o di commutazione che sostituisce
la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento
con annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il
timbro del Tesoriere.
10. Le spese relative alle modalita' di pagamento sono a carico del
creditore, ad eccezione di quelle concernenti operazioni in favore
dei dipendenti.
11. L'Ufficio di contabilita' e bilancio procede trimestralmente a
verifiche di procedure di spesa adottate dai responsabili dei C.R.A.,
anche al fine di promuovere i necessari correttivi.
12. Per le procedure di spesa si applicano le norme legislative e
regolamentari vigenti con le modalita' indicate dall'Ufficio di
contabilita' e bilancio.
ART. 30
Mandati di pagamento non pagati al termine dell'esercizio
1.I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio
sono restituiti dal Tesoriere all'Istituto per il trasferimento dal
conto della competenza al conto dei residui.
2. I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio
successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia
essere riprodotti, su richiesta del creditore, salvi gli effetti
della prescrizione.
ART. 31
Erogazione di spese tramite funzionari delegati
1. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il
pagamento mediante funzionari delegati, il Direttore Generale, fatto
salvo quanto previsto dal successivo art. 43 puo' autorizzare, entro
i limiti prestabiliti e sulla base di motivate esigenze, la
costituzione di fondi in favore dei dirigenti degli Uffici
amministrativi competenti.
2. Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi di cui al primo
comma hanno luogo con l'emissione di assegni bancari o postali,
ovvero di postagiro firmati dal funzionario delegato.
3. Dette operazioni devono risultare da appositi registri.
4. Ogni funzionario delegato e' tenuto a presentare, a scadenze
predeterminate, apposito rendiconto nel quale deve giustificare
l'impiego delle somme erogate, distintamente per capitolo di
bilancio, per competenza e residui.
5. Il conto e' ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la
regolarita' contabile dall'ufficio amministrativo competente.
ART. 32
Spese di rappresentanza
1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza
dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche
relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini
istituzionali.
2. Esse sono finalizzate alla vita di relazione dell'Istituto,
all'intento di richiamare su di esso, sulle sue attivita' e suoi
scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti
qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli
innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal
fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a
favore della collettivita'.
3. Sono da considerare spese di rappresentanza gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasioni di incontri di
lavoro del Presidente, del Direttore Generale con personalita' o
autorita' estranee all'Istituto o di riunioni prolungate ad adeguati
livelli di rappresentanza;
b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici,
di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ad impianti in occasioni
di visite presso le strutture dell'Istituto di autorita', di membri
di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di
personalita' estranee all'Istituto;
d) cerimonie di apertura di strutture o di inaugurazioni di immobili
strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti
vari, servizi fotografici ed eventuali rinfreschi), alle quali
partecipino autorita' rappresentative estranee all'Istituto;
e) piccoli doni a carattere simbolico a personalita' nazionali,
comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in
visita all'Istituto, oppure in occasione di visite all'estero
compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Istituto.
4. Le spese di rappresentanza poste a carico dell'apposito capitolo
di bilancio sono individuate con delibera del Consiglio di
Amministrazione che fissa, altresi', i limiti di spesa, i principi, i
criteri, le modalita' ed i casi di erogazione delle spese, nonche' i
soggetti legittimati a disporle.
CAPO VI
Rendiconto generale
ART. 33
Conto del bilancio
1. Le risultanze della gestione dell'esercizio sono riassunte e
dimostrate nel rendiconto generale, costituito dal conto consuntivo
del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 c.c. per quanto
applicabile.
2. Il conto del bilancio comprende l'esposizione della gestione delle
entrate e delle spese, secondo la stessa struttura del preventivo
finanziario gestionale, distintamente per unita' previsionali di base
e per capitoli, partitamente per competenza e per residui.
ART. 34
Situazione amministrativa
1. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa, la
quale deve evidenziare:
- la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i
pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in
conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui
attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
ART. 35
Conto economico
1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni del codice
civile, per quanto applicabile, deve dare la dimostrazione dei
risultati economici conseguiti nell'esercizio. Il conto economico e'
accompagnato dal quadro di classificazione dei risultati conseguiti,
redatto in conformita' allo schema allegato al presente regolamento
(All. 4).
2. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del
conto economico.
ART. 36
Stato patrimoniale
1. Lo stato patrimoniale comprende le attivita' e le passivita'
finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione
del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa, di cui
il conto economico costituisce elemento di riscontro e dimostrazione
della concordanza.
2.Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema dell'art. 2424
c.c., per quanto applicabile.
3. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo dei beni
appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, nel quale vanno
indicate le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi
prodotto.
ART. 37 Nota integrativa
1. La nota integrativa deve contenere le seguenti informazioni:
a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio
d'esercizio;
b) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
c) spiegazione delle voci del conto economico;
d) altre notizie integrative.
ART. 38 Consuntivo del centro di responsabilita' amministrativa
1. Il titolare di ciascun C.R.A. redige trimestralmente ed a fine
esercizio il conto consuntivo di ciascun centro di costo afferente al
centro di responsabilita', ponendo a raffronto i costi previsti e
quelli effettivamente sostenuti nel periodo.
2. Il conto consuntivo di ciascun C.R.A. e' trasmesso all'Ufficio di
contabilita' e bilancio.
ART. 39 Procedimento per la deliberazione del rendiconto generale
1. Il rendiconto e' predisposto e sottoscritto dal responsabile
dell'Ufficio di contabilita' e bilancio sulla base delle scritture
contabili da esso tenute e controfirmato dal Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale trasmette al Collegio dei revisori, entro il
5 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elaborato
contabile, unitamente ad una relazione illustrativa.
3. Il Collegio dei revisori presenta la propria relazione sul
rendiconto generale entro il 20 aprile.
4. Il Presidente sottopone il rendiconto generale, la relazione del
Direttore Generale e quella del Collegio dei revisori al Consiglio di
Amministrazione, per l'approvazione, da adottarsi entro il 30 aprile.
ART. 40 Trasmissione dei bilanci
1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle
relazioni del Collegio dei revisori, alla relazione annuale del
Direttore Generale sull'attivita' svolta ed agli estratti delle
delibere di approvazione sono trasmessi, entro quindici giorni dalla
loro adozione, al Ministro della Salute ed al Ministro dell'Economia
e delle Finanze.
ART. 41 Economie di bilancio e residui
1. La differenza tra somme stanziate e somme impegnate costituisce
economia di bilancio.
2. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi
da inserire nelle attivita' dello stato patrimoniale.
3. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
costituiscono residui passivi da inserire nelle passivita' dello
stato patrimoniale.
4. Non e' ammessa l'iscrizione nel conto residui di entrate non
accertate e di somme non impegnate nella competenza.
5. Annualmente l'Istituto e' tenuto a compilare la situazione dei
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per l'esercizio di provenienza e
per capitolo.
6. Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1 gennaio, le
somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle
eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle
rimaste da riscuotere o da pagare.
7. Le variazioni dei residui attivi e passivi formano, in fase di
approvazione del conto consuntivo, oggetto di apposita deliberazione
del Consiglio di Amministrazione. Sulle suddette variazioni il
Collegio dei revisori dei conti esprime il proprio preventivo parere.
CAPO VII Servizio di tesoreria
ART. 42
Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria e' affidato in base ad apposita
convenzione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad un unico
Istituto di credito - nel regolamento denominato Tesoriere - di cui
all'art. 13 del D.Lgs n. 385/1993, con osservanza delle disposizioni
recate dalla legge n. 720/1984, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Il
servizio e' aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad
evidenza pubblica.
2. L'Istituto puo' avvalersi di conti correnti postali per
l'espletamento di particolari servizi.
3. L'unico traente e' il Tesoriere di cui al comma 1, previa
emissione di una apposita reversale di incasso emessa dall'Istituto.
ART. 43
Servizio di cassa interno
1. Il Direttore Generale puo' autorizzare l'istituzione di un
servizio di cassa interno.
2. L'incarico di cassiere e' conferito formalmente dal Direttore
Generale ad un impiegato di ruolo con profilo non inferiore a
collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) ovvero a collaboratore
di amministrazione, per una durata determinata, comunque non
superiore a tre anni; l'incarico di cassiere e' rinnovabile.
3. Il cassiere e' soggetto al controllo del direttore dell'Ufficio
contabilita' e bilancio o di un suo delegato.
4. Le verifiche di cassa devono avvenire almeno una volta ogni tre
mesi. Per ogni verifica deve essere redatto apposito verbale che
viene trasmesso in copia al direttore funzionalmente superiore e al
Direttore Generale per le conseguenti valutazioni.
5. Il cassiere puo' essere dotato all'inizio di ciascun esercizio
finanziario, con provvedimento del Direttore Generale, di un fondo di
cassa non superiore a 26.000,00 Euro, reintegrabile durante
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia'
spese.
6. Con il fondo di cassa si puo' provvedere esclusivamente al
pagamento delle minute spese di funzionamento, nonche' al pagamento
degli anticipi per spese di viaggio e di indennita' di missione e di
quant'altro necessario per l'espletamento dell'attivita'
istituzionale.
7. Tutti i pagamenti imputabili al fondo di cassa possono essere
eseguiti previa autorizzazione del dirigente competente o dei
titolari di C.R.A., nei limiti di rispettiva competenza.
8. Le disponibilita' del fondo di cassa al 31 dicembre di ciascun
esercizio devono essere versate sul conto corrente bancario
dell'Istituto presso il Tesoriere, con imputazione all'apposito
capitolo delle entrate delle partite di giro. Allo stesso capitolo
sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in
sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito
delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa.
9. Ove ritenuto necessario, possono essere emessi ordinativi di
pagamento tratti sul Tesoriere, in favore del cassiere dell'Istituto,
per le spese da sostenersi in economia o per altre esigenze di volta
in volta individuate.
10. Entro il 25 gennaio ed il 25 luglio di ogni anno, il cassiere
trasmette il rendiconto delle spese pagate all'Ufficio contabilita' e
bilancio che ne prende nota in un apposito registro, verificando la
regolarita' contabile di esse e riferendo al Direttore Generale e ai
titolari dei C.R.A.
ART. 44
Custodia del denaro e dei valori
1. Il denaro e gli altri valori debbono essere custoditi in
cassaforte.
2. Gli oggetti ed i valori di proprieta' dell'Istituto che si ritiene
di affidare al cassiere sono da questi ricevuti dietro ordine scritto
del Direttore Generale o di un suo delegato, trasmesso anche al
direttore dell'Ufficio contabilita' e bilancio.
3. E' fatto divieto al cassiere di ricevere in consegna oggetti e
valori di proprieta' di terzi.
4. La cessazione della custodia degli oggetti e dei valori di cui al
presente articolo deve essere eseguita con le modalita' indicate al
comma 2.
ART. 45
Scritture del cassiere e riscossioni per delega
1. Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di
cassa da lui effettuate. E' in facolta' del cassiere tenere separati
partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul
registro di cassa.
2. Il cassiere puo' essere delegato a riscuotere e a dare quietanza
degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti
dell'Istituto, evidenziando in apposito registro le relative
operazioni di riscossione e di pagamento.
CAPO VIII
Consegnatario
ART. 46
Compiti del consegnatario
1. Il consegnatario e' nominato con provvedimento del Direttore
Generale.
2. L'incarico e' conferito ad un impiegato di ruolo con profilo non
inferiore a collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER) ovvero a
collaboratore di amministrazione.
3. Il consegnatario prende in carico i beni ed e' responsabile dei
danni che possano derivare all'Istituto dalla sua azione od
omissione, rispondendone secondo le norme di contabilita' generale
dello Stato.
4. La consegna si effettua in base ai verbali redatti in
contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, con
l'assistenza di un funzionario incaricato dal dirigente dell'ufficio
dirigenziale da cui l'ufficio del consegnatario dipende.
5. Il consegnatario cura, altresi', la conservazione e la
distribuzione all'apparato organizzativo di mobilio, arredi, macchine
per ufficio, materiale di cancelleria e stampanti, dei quali gli
utilizzatori possono essere chiamati a rispondere per il non corretto
uso.
6. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza,
tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonche' quello di
segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o
deterioramento.
7. Il consegnatario deve provvedere a periodiche verifiche parziali
nonche' alla ricognizione generale ed all'eventuale rinnovo
dell'inventario.
8. Il consegnatario e' tenuto a segnalare al dirigente dell'ufficio
dirigenziale da cui dipende ogni irregolarita' riscontrata ed e'
responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
stessi.
9. Il consegnatario trasmette, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento, al direttore dell'ufficio
contabilita' e bilancio, per la redazione della situazione
patrimoniale, un esemplare dell'inventario con il prospetto di tutte
le variazioni della consistenza.
10. E' fatto divieto al consegnatario di ricevere in consegna oggetti
o valori di proprieta' di terzi.
11. In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo
previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e'
sottoscritto dall'agente sostituito e da quello sostituente, nonche'
da un funzionario incaricato dal dirigente dell'ufficio dirigenziale
da cui il consegnatario dipende.
12. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e'
conservato presso l'ufficio dirigenziale da cui il consegnatario
dipende e l'altro dal consegnatario dei beni ricevuti in consegna,
sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.
CAPO IX
Attivita' contrattuale
ART. 47
Forniture, lavori e servizi
1. Alle forniture, ai lavori, ai servizi ed in generale all'attivita'
negoziale si applicano le vigenti disposizioni di legge e
regolamentari.
2. L'indizione delle relative procedure concorsuali che superino la
soglia comunitaria e' approvata dal Direttore Generale, il quale puo'
stabilire, con proprie direttive, i casi in cui, per alcuni contratti
inferiori a tale soglia, sia ugualmente applicata la disciplina
comunitaria.
3. Al di sotto della soglia comunitaria, rientrano nelle attribuzioni
dei titolari dei competenti C.R.A. la determinazione a contrattare,
la scelta della forma di contrattazione, l'espletamento
dell'eventuale gara per la scelta del contraente, la determinazione
delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del
procedimento.
4. Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto
svolgimento delle varie fasi dello stesso, dalla eventuale
pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla
conclusione del contratto, all'esecuzione dello stesso fino al
collaudo.
5. Le attivita' negoziali concernenti forniture, lavori e servizi che
rivestono carattere di generalita' per l'intero Istituto sono
attribuite al competente ufficio amministrativo. 6. Per la
realizzazione della rete operativa informatica, prevista dall'art. 3,
comma 1, del D.P.R.
70/2001, e per l'uso, la locazione e l'acquisto di beni e servizi
pertinenti a detta rete vengono seguite le procedure previste dalla
relativa disciplina comunitaria e da quella nazionale.
7. Per le locazioni di immobili si applica la disciplina vigente in
materia.
8. Quando la natura e l'oggetto della spesa lo rendano indispensabile
e' costituita dal Direttore Generale, con provvedimento motivato,
apposita Commissione consultiva costituita da tre membri scelti tra
il personale tecnico e/o amministrativo, con profilo non inferiore a
collaboratore tecnico enti di ricerca ovvero a collaboratore di
amministrazione, e presieduta da un Dirigente generale.
9. Il Direttore Generale approva gli schemi di contratto tipo e dei
relativi capitolato-tipo, previo parere della Commissione consultiva
di cui al precedente comma.
ART. 48
La scelta del contraente
1. La scelta del contraente puo' essere realizzata secondo i seguenti
sistemi:
- pubblico incanto o asta pubblica;
- licitazione privata;
- appalto - concorso;
- trattativa privata.
2. Per gli acquisti di beni e servizi si applicano le misure di
efficienza previste dall'art. 29 della legge 28. 12. 2001, n. 488 e
dalle norme in essa richiamate.
ART. 49
Asta pubblica
1. L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede
dell'Istituto ed e' soggetta alle varie forme di pubblicita'
prescritte dalla normativa vigente.
2. L'avviso di gara deve contenere, oltre all'oggetto del contratto,
l'importo a base d'asta, le condizioni e prescrizioni per
l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i
criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 51.
ART. 50
Licitazione privata
1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e
persone qualificatesi, a seguito di pubblicita' effettuata ai sensi
delle direttive comunitarie recepite dall'ordinamento, di una lettera
di invito per la formulazione dell'offerta, di un capitolato o
disciplinare tecnico e di uno schema di atto in cui sono descritti
l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con
l'invito a restituire, nel giorno stabilito, il capitolato o
disciplinare tecnico e lo schema di atto firmati in ogni pagina,
congiuntamente all'indicazione del prezzo o del miglioramento del
prezzo base e corredato da apposita relazione tecnica.
2. Nella lettera invito deve, inoltre, essere precisato il criterio
scelto tra quelli di cui all'art. 51 , in base al quale si procedera'
all'aggiudicazione.
ART. 51
Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica
e della licitazione privata
1. Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono
aggiudicate:
a) al prezzo piu' basso, qualora i lavori , la fornitura dei beni o
dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere
conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna,
il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere
estetico e l'assistenza tecnica.
2. I criteri da applicare per l'aggiudicazione della gara devono
essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara.
ART. 52
Appalto-concorso
1. E' ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi in cui
sia ritenuto necessario e conveniente avvalersi dell'apporto di
particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze per la
realizzazione dei lavori o l'acquisizione di forniture di beni e
servizi complesse ad elevata componente tecnologica.
2. Le imprese prescelte sono invitate a presentare, nelle forme
stabilite dall'invito, il progetto di lavori o il piano delle
forniture di beni e servizi, con l'indicazione delle caratteristiche
tecniche e dei prezzi.
3. Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture di
beni e servizi provvede una commissione appositamente nominata dal
Direttore Generale, il quale, in base al parere espresso dalla
commissione, dispone con giudizio insindacabile, l'aggiudicazione
ovvero l'indizione di un nuovo appalto-concorso, con l'eventuale
adozione di nuove prescrizioni.
ART. 53
Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata
aggiudicata;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione
di lavori, ai sensi della legge 11.2.1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, che una
sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il
grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi
beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale;
c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di
immobili, nonche' per la vendita di immobili ad amministrazioni dello
Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle
forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili
ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese ed a
rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della
pubblica gara;
e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti
pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica;
f) per i lavori complementari non considerati nel contratto
originario o che siano resi necessari da circostanze impreviste per
l'esecuzione dei lavori a condizione che siano affidati allo stesso
contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente
separabili dalla prestazione principale, ovvero , benche' separabili,
siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il
loro ammontare non superi il 50 % dell'importo del contratto
originario;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle
esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente
ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita'
tecniche;
h) quando si tratta di contratti di importo inferiore a 200.000,00
Euro IVA esclusa, con esclusione dei casi in cui detti contratti
rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento
di precedenti lavori, forniture o servizi.
2. Nei casi indicati ai precedenti punti a), d), h) devono essere
interpellate almeno cinque imprese.
3. Con esclusione del caso previsto al punto h), la ragione per la
quale si e' ricorso alla trattativa privata deve risultare nella
determinazione a contrattare.
ART. 54
Condizioni e clausole contrattuali
1. I contratti devono avere termini, durata e condizioni in maniera
certa e inequivocabile e per le spese correnti non possono superare i
nove anni.
2. Nei contratti e' fatto divieto di iscrivere clausole che prevedano
il rinnovo tacito.
3. Le spese di copia, carta bollata e tutte le altre inerenti ai
contratti comprese quelle di registrazione sono a carico dei
contraenti.
4. I contratti stipulati con societa', enti, organismi pubblici e
privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante.
5. Rientra nella responsabilita' del soggetto che sottoscrive il
contratto accertare la capacita' del contraente ad impegnare la
societa'.
ART. 55
Stipula del contratto
1. Si procede alla stipula del contratto entro i 30 giorni successivi
all'aggiudicazione o all'accettazione dell'offerta, salvo il caso in
cui nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito alla licitazione
privata sia stabilito che il verbale tiene luogo del contratto.
2. La stipula del contratto puo' assumere forma pubblica, forma
pubblico-amministrativa o forma privata.
3. La stipula del contratto in forma pubblica avviene a mezzo di
notai ed alla firma provvede, in rappresentanza dell'Istituto, il
dirigente del competente ufficio amministrativo.
4. La stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa avviene
a mezzo di un Ufficiale rogante. All'inizio di ogni anno, il
Direttore Generale nomina, per lo svolgimento delle funzioni di
Ufficiale rogante, un dirigente o un funzionario amministrativo.
L'Ufficiale rogante cura la tenuta del registro sul quale sono
annotati i contratti stipulati.
5. La stipula del contratto in forma privata puo' avvenire nelle
seguenti forme: scrittura privata sottoscritta dai contraenti; atti
separati di obbligazione sottoscritti dai contraenti; per
corrispondenza, se la controparte e' una ditta commerciale. In tutte
le precedenti forme di stipulazione privata, il rappresentante
dell'Istituto per la firma e' il dirigente del competente ufficio.
6. Della stipulazione dei contratti viene data mensilmente
comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
ART. 56
Collaudi
1. I lavori, le forniture ed i servizi sono sottoposti a collaudo in
base alle vigenti disposizioni ed alle modalita' stabilite dal
contratto.
2. Per il collaudo, l'Istituto puo' avvalersi del proprio personale
avente i requisiti previsti dall'art. 188 del D.P.R. 21.12.1999, n.
554, ovvero di qualificato personale estraneo appositamente
incaricato, scelto ai sensi del comma 11 del predetto articolo 188,
ove risulti che i propri dipendenti non siano in possesso delle
necessarie professionalita'.
3. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, puo'
dettare criteri direttivi in materia.
4. Al personale estraneo e' attribuito un compenso determinato in
conformita' alle statuizioni di cui all'art. 210 del D.P.R.
21.12.1999, n. 554.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Legge n. 109/1994, nel
caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di
collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per le
forniture ed i servizi il cui importo non sia superiore a 51.645
euro, IVA esclusa, il certificato di collaudo e' sostituito dalla
attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente
dell'Istituto, in possesso della necessaria professionalita',
all'uopo nominato dal Direttore generale.
6. Il collaudo e l'accertamento di conformita' non possono essere
eseguiti dal personale che ha stipulato il contratto o al quale e'
stata attribuita la sorveglianza sull'esecuzione dello stesso o che
abbia svolto funzioni autorizzative, di controllo, di progettazione e
di direzione.
7. I lavori sono sottoposti a collaudo, anche parziale ed in corso
d'opera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. Le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo secondo le norme
stabilite dal contratto.
9. Il Direttore Generale nomina il collaudatore o, nei casi di lavori
o forniture che comportino una competenza tecnica complessa,
l'apposita commissione di collaudo.
ART. 57
Garanzie e coperture assicurative
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese devono
prestare idonea cauzione, determinata nei contratti medesimi.
2. La cauzione puo' essere costituita da una fideiussione bancaria o
assicurativa.
3. La cauzione puo' essere omessa per i contratti di importo
inferiore a 52.000 euro, IVA esclusa o qualora la ditta contraente
sia di notoria solidita', subordinatamente al miglioramento del
prezzo.
CAPO X
Disposizioni sui lavori, sulle forniture e sui servizi in economia
ART. 58
Categorie ammesse
1. I lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in
economia, sono i seguenti:
1) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di risoluzione di un
precedente contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
2) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento
od accessori, non previsti dal contratto in corso, qualora non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale
del contratto medesimo;
3) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di
deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano
state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte;
4) le operazioni di sdoganamento di materiali importanti e relative
assicurazioni;
5) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti,
spedizioni e facchinaggi;
6) le forniture, i servizi ed i lavori connessi ad eventi
oggettivamente imprevedibili o urgenti al fine di scongiurare
possibili pregiudizi a persone, animali o cose nonche' alla igiene e
salute pubblica;
7) l'acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino
all'esaurimento delle relative procedure;
8) smaltimento di rifiuti solidi assimilabili agli urbani, speciali,
tossici e nocivi;
9) manutenzione ordinaria, riparazione e adattamenti di locali e dei
relativi impianti, spese di giardinaggio;
10) interventi non programmabili in materia di sicurezza della
salute;
11) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere anche con supporto informatico e abbonamenti a periodici e ad
agenzie di informazione, nonche' rilegature, restauro di libri e
pubblicazioni;
12) lavori di traduzione, nei casi in cui l'Istituto non possa
provvedere con il proprio personale;
13) forniture di materiali di consumo reattivi di laboratorio,
animali, etc., occorrenti per il funzionamento dei laboratori e
servizi e degli uffici;
14) acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di beni mobili
quali attrezzature tecniche, strumenti scientifici, arredi, macchine
di ufficio e simili, acquisto e assistenza hardware software;
15) locazione di immobili a breve termine con attrezzature di
funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di
concorsi e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e
scientifiche sui temi di specifico interesse per l'Istituto, quando
non sono disponibili idonei o sufficienti locali nelle proprie sedi;
16) spese per l'organizzazione di convegni e dibattiti scientifici,
conferenze, mostre e cerimonie;
17) spese di rappresentanza attinenti a relazioni istituzionali;
18) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e
perfezionamento del personale;
19) spese per deposito di brevetti nazionali ed internazionali;
20) spese per l'acquisto di carburante;
21) spese relative a quant'altro occorra per il funzionamento
dell'Istituto.
2. Le spese di cui al comma precedente sono disposte dai titolari dei
C.R.A., per le forniture ed i servizi, entro un limite massimo di
130.000 Euro - IVA esclusa - e, per i lavori, entro il limite di cui
all'art. 24, comma 6, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109.
3. E', comunque, fatto divieto di frazionare la spesa per il medesimo
oggetto.
ART. 59
Modalita' di esecuzione dei lavori in economia
1. I lavori in economia, entro i limiti previsti dall'articolo
precedente, possono essere eseguiti nei seguenti modi:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri
o appositamente noleggiati e con personale dell'ente:
b) a cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554, mediante affidamento ad imprese o persone di
nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di almeno cinque
preventivi, redatti secondo le indicazioni della lettera di invito,
contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi,
le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di
mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta
utile.
2. La convenienza a ricorrere al cottimo deve risultare da
un'apposita relazione sottoscritta dal titolare del C.R.A.
3. L'atto di cottimo deve indicare l'elenco dei lavori, le condizioni
di esecuzione dei lavori stessi, i relativi prezzi, le modalita' di
pagamento, il termine di ultimazione dei lavori, l'obbligo
dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari
vigenti, le penalita' in caso di ritardo, nonche' il riconoscimento
della facolta' - per l'Istituto - di provvedere all'esecuzione dei
lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere
l'obbligazione mediante comunicazione, nei casi in cui l'assuntore
stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative
ed ai regolamenti vigenti.
4. La scelta del contraente avviene in base alla migliore offerta
secondo i criteri indicati nella lettera d'invito, previo esame della
congruita' dei prezzi da parte del titolare del C.R.A.
5. In caso di ritardo imputabile alla ditta incaricata
dell'esecuzione dei lavori si applicano le penali stabilite nell'atto
di cottimo.
6. Inoltre l'Istituto, dopo formale ingiunzione rimasta senza
effetto, ha facolta' di disporre direttamente l'esecuzione di tutto o
parte della commessa a spese dell'impresa medesima salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
ART. 60
Forniture e servizi in economia
1. Le forniture ed i servizi possono essere effettuate in economia,
entro il limite di 130.000 euro, IVA esclusa, mediante
amministrazione diretta o a cottimo fiduciario.
2. Nel caso in cui si ricorra al cottimo fiduciario si procede
mediante affidamento a persone o imprese, previo confronto
concorrenziale effettuato attraverso un'adeguata ricerca di mercato,
eseguita richiedendo almeno tre preventivi, redatti secondo le
indicazioni contenute nella lettera d'invito.
3. L'Istituto utilizza appositi elenchi di esecutori di forniture e
servizi.
4. La richiesta di forniture e servizi e' effettuata mediante lettera
d'invito dell'Istituto. La lettera d'invito, di norma, contiene
l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le
caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i
prezzi, le modalita' di pagamento nonche' la dichiarazione di
assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi
alle vigenti disposizioni.
5. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata
ovvero da apposita lettera con la quale l'Istituto dispone
l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i
medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel caso
di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione
alle caratteristiche tecniche o di mercato e in rapporto alle
esigenze istituzionali da realizzare, ovvero quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
7. In caso di ritardo imputabile alla ditta incaricata
dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si applicano le penali
stabilite nella scrittura privata ovvero nell'apposita lettera di
ordinazione. Inoltre l'Istituto, dopo formale ingiunzione rimasta
senza effetto, ha facolta' di disporre direttamente l'esecuzione di
tutto o parte della commessa a spese dell'impresa medesima salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
ART. 61
Collaudi per le spese in economia relative a forniture e servizi.
1. Le forniture ed i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo
o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni
dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di
importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo e' eseguito da dipendenti dell'Istituto, in possesso
delle necessarie professionalita', nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non puo' essere effettuato dai dipendenti che abbiano
partecipato al procedimento di
acquisizione dei beni e servizi.
ART. 62
Contratto di leasing
1. Il ricorso al contratto di leasing e' consentito quando ne e'
dimostrata la convenienza economica rispetto alle altre tipologie di
contratto o quando sussiste la necessita' e l'urgenza, in carenza di
disponibilita' finanziarie in conto capitale, di disporre di
strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.
Tali circostanze devono risultare dalla relazione del titolare del
C.R.A. interessato, previo parere della Commissione di cui all'art.
47.
2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte
corrente del bilancio finanziario; l'importo dell'eventuale riscatto
del bene, oggetto del contratto, e' a carico del competente capitolo
di spesa in conto capitale.
ART. 63
Comodato
1. Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e
solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile
per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, fermo
restando l'accertamento della convenienza economica. Tali circostanze
devono risultare da relazione del titolare del C.R.A., previo parere
della Commissione di cui all'art. 47.
2. I beni ricevuti in comodato sono riportati in una sezione speciale
dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti ai prezzi
di mercato.
ART. 64
Adeguamento dei limiti monetari
1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento vengono
aggiornati sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
CAPO XI
Beni inventari e registri
ART. 65
Classificazione dei beni
1. I beni dell'Istituto si distinguono in mobili e immobili, secondo
le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari
in conformita' alle norme contenute nei successivi articoli.
ART. 66
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine di ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri
mezzi di trasporto;
d) titoli e fondi pubblici e privati;
e) altri beni mobili.
ART. 67
Criteri di valutazione dei beni
1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore di
acquisto o di quello definitivamente accertato in seguito a
contestazione tributaria.
2. I mobili, gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di
acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti
pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta
imputazione.
3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi
effettivamente sostenuti.
4. Le quote di ammortamento dei beni, calcolate sulla base della
residua possibilita' di utilizzazione del bene, sono determinate dal
competente ufficio amministrativo e illustrate nella relazione al
bilancio consuntivo dell'Istituto.
5. La partecipazione in societa', enti o consorzi e' valutata sulla
base dell'art. 2426 del codice civile.
6. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto o di mercato.
7. I titoli di stato o garantiti dallo stato o equiparati per legge
sono valutati al valore d'acquisto.
8. I titoli privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno
precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario,
se il prezzo e' inferiore al valore nominale, e per il valore
nominale qualora il prezzo sia superiore.
ART. 68
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico
emessi dal competente ufficio e firmati dal consegnatario.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione od altri motivi e' disposta con provvedimento del
Direttore Generale sulla base di una motivata proposta del dirigente
del competente ufficio amministrativo.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica, altresi',
l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico
dei responsabili ed e' portato a conoscenza del consegnatario al fine
della redazione del verbale di scarico.
4. I beni cancellati dagli inventari per fuori uso sono posti in
vendita o sono conferiti alla Croce Rossa Italiana oppure, in caso di
rifiuto, a scuole, enti di assistenza e beneficenza, istituzioni
scientifiche e culturali, che rilasciano apposita ricevuta di
acquisizione. In ultimo sono inviati alle discariche pubbliche.
5. Il direttore dell'ufficio di contabilita' e bilancio, in base agli
atti o ai documenti di carico e scarico, provvede al conseguente
aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta, per gli stampati,
per le schede, per i supporti meccanografici e per l'altro materiale
di consumo il Consegnatario deve tenere un registro di carico e
scarico.
7. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo
scarico dalle dichiarazioni delle strutture che hanno ricevuto i
beni.
ART. 69
Materiali di consumo
1. Il consegnatario provvede alla tenuta di idonea contabilita' per
quantita' e specie degli oggetti di cancelleria, stampati, schede,
supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base dei rispettivi
ordini e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno delle singole strutture e'
effettuato mediante richiesta e firma dei rispettivi responsabili.
ART. 70
Inventari e registri
1. Gli inventari dei beni immobili contengono le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e la
struttura o l'organo cui sono affidati
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari,
i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
2. I beni immobili in uso gratuito devono essere registrati in
apposito registro tenuto presso la struttura che ha in dotazione i
beni stessi.
3. Gli impianti fissi o amovibili costituiscono pertinenze
dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario
dei beni.
4. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono inseriti a
cura del Consegnatario in apposito elenco denominato registro delle
manutenzioni.
5. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) la denominazione del bene e la sua descrizione secondo la natura e
la specie;
b) il luogo in cui il bene si trova;
c) la quantita' o il numero;
d) la classificazione "nuovo" " usato", "fuori uso";
e) il titolo di appartenenza;
f) il valore;
6. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli
inventari.
7. Il consegnatario deve tenere un libro mastro per le categorie dei
mobili ed un giornale degli aumenti e delle diminuzioni.
ART. 71
Chiusura annuale degli inventari
1. Gli inventari, tenuti costantemente aggiornati, sono chiusi al
termine di ogni esercizio finanziario.
2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti
responsabili, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario,
all'ufficio contabilita' e bilancio per le conseguenti annotazioni
nelle relative scritture.
CAPO XII
Scritture contabili
ART. 72
Scritture finanziarie e patrimoniali
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio
devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la
competenza, sia separatamente per i residui, la situazione degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei
relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e
pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a
valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
ART. 73
Sistema di scritture
1. L'Istituto attiva le seguenti scritture:
a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento
iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle
riscosse e quelle rimaste da riscuotere, per ciascun capitolo
d'entrata;
b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e
le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle
rimaste da pagare, per ciascun capitolo;
c) un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio
di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio,
le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da
pagare;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
e) il registro degli inventari contenente la descrizione, la
valutazione dei beni dell'Istituto all'inizio dell'esercizio, le
variazioni intervenute nelle singole voci in corso dell'esercizio per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti,
deperimenti, sopravvenienze, insussistenza), nonche' la consistenza
alla chiusura dell'esercizio;
f) i registri previsti dalla normativa fiscale o da altre
disposizioni di legge.
2. Le modalita' di tenuta delle scritture, le forme dei modelli
relative alle suindicate scritture, nonche' ogni altro registro,
scheda o partitario occorrente per la contabilita' sono stabilite
dall'Istituto, sentito il Ministero dell'economia e delle Finanze,
avvalendosi di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
nel rispetto della normativa in vigore.
ART. 74
Sistemi di elaborazione automatica dei dati
1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali
l'Istituto si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei
dati concordato, nelle modalita' di realizzazione, con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale -
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' dello
stato.
CAPO XIII
Sistema dei controlli
ART. 75
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto e disciplinato ai
sensi dell'art. 11 del DPR 20/01/2001, n. 70, esercita le funzioni
collegialmente.
2. I singoli componenti possono, tuttavia, procedere anche
individualmente ad atti ispettivi e ad operazioni di riscontro
nell'ambito dei programmi di attivita' deliberati dal Collegio e
previa comunicazione al Presidente del collegio stesso.
3. Il Collegio esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e
sul conto consuntivo, redigendo la relazione di accompagnamento per
il Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio esprime, altresi', parere sulle variazioni di
bilancio, sul prelevamento dal fondo di riserva, sui provvedimenti di
riaccertamento dei residui, sulla contrazione dei mutui e sulla
inesigibilita' dei crediti iscritti nello stato patrimoniale.
5. Il Collegio effettua il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale,
svolgendo periodicamente le necessarie verifiche con la
collaborazione dell'ufficio di contabilita' e bilancio.
6. Il Collegio compie verifiche di cassa almeno ogni trimestre.
7. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni redatte
e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di
informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di
controllo esterno sulla base delle disposizioni di legge.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e'
redatto apposito verbale.
ART. 76
Relazione del Collegio dei revisori
1. Nella relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto sono
evidenziati:
a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa
sulla consistenza dei beni patrimoniali;
b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso
dell'esercizio;
c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni;
d) la concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e
la regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Istituto, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso
sottoposti e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell'esercizio.
ART. 77
Controllo delle societa' partecipate
1. Le societa' partecipate - la cui disciplina costituisce oggetto di
apposito regolamento - devono produrre i piani di attivita' ed i
preventivi economico-finanziari al fine di permettere all'Istituto di
seguire l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della
propria partecipazione, per le opportune valutazioni e decisioni.
2. L'Istituto riscontra periodicamente e, comunque, almeno alla fine
dell'esercizio, il rispetto degli obiettivi di piano e dei
preventivi.
ART. 78
Controlli interni
1. Il sistema dei controlli interni e' disciplinato conformemente
alle disposizioni contenute nel capo I del Decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
CAPO XIV
Disciplina delle attribuzioni degli organi sull'attuazione
del regolamento e norme transitorie
ART. 79
Disciplina delle attribuzioni degli organi
sull'attuazione del regolamento
1. Ai fini della corretta attuazione del presente regolamento, il
Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo ed adotta
i necessari atti deliberativi, mentre il Presidente sovrintende e
vigila affinche' dalle strutture, comprese quelle tecniche, sia
assicurata unita' operativa.
2. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma, il Direttore
Generale adotta i relativi provvedimenti, intesi ad adeguare alle
necessita' funzionali ed a rendere concreta, efficiente e graduale
l'applicazione del regolamento anche mediante l'emanazione di
istruzioni o di manuali di comportamento cui deve attenersi
l'apparato.
3. Tenuto conto degli obiettivi e del programma annuale di attivita',
il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla deliberazione del
bilancio, emana le direttive per l'azione amministrativa e per la
gestione, trasferendo a ciascun C.R.A. le rispettive risorse.
4. Il Direttore Generale, per il tramite dell'ufficio contabilita' e
bilancio, segue l'andamento della gestione economica e finanziaria
dell'Ente e delle singole strutture assegnatarie di risorse
economiche, informandone periodicamente il Consiglio di
Amministrazione.
5. Il Direttore Generale, in sede di verifica periodica
dell'andamento della gestione, indica al Consiglio di amministrazione
gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare la corretta ed
economica gestione delle risorse assegnate ai C.R.A.
ART. 80
Norme transitorie
1. Nelle more dell'attuazione del presente regolamento, l'attivita'
amministrativa continua ad essere regolata secondo l'organizzazione,
le modalita' e le procedure in vigore.
2. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di
svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della
stipula dei contratti e dell'indizione delle gare.
TABELLE
Allegato 1 - Preventivo finanziario decisionale
Allegato 2 - Preventivo finanziario gestionale
Allegato 3 - Risultato di amministrazione presunto
Allegato 4 - Quadro di riclassificazione dei risultati economici
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato