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Gazzetta Ufficiale N. 52 del 04 Marzo 2003

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DECRETO 30 gennaio 2003
Regolamento recante norme concernenti la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e per la costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto Superiore di Sanita'.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.
70, ed in particolare l'art. 13;
Vista la deliberazione n. 1/d, adottata dal Consiglio di
amministrazione in data 22 febbraio 2002, relativa all'adozione del
regolamento recante norme concernenti la stipula di covenzioni,
contratti ed accordi di collaborazione e per la costituzione o
partecipazione a consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto
Superiore di Sanita';
Vista la nota del 10 luglio 2002, con la quale il Ministero della
Salute formulava osservazioni sul predetto regolamento;
Vista la deliberazione 1/d adottata dal Consiglio di amministrazione
in data 24 settembre 2002;
Vista la nota in data 23 ottobre 2002 del Ministero della Salute con
la la quale e' stato approvato il predetto regolamento ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2001, n. 70;

E m a n a

l'unito regolamento concernente la stipula di convenzioni, contratti
ed accordi di collaborazione e per la costituzione o partecipazione a
consorzi, fondazioni o societa' dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2003
Il presidente: Garaci

REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI LA STIPULA DI CONVENZIONI,
CONTRATTI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE E PER LA COSTITUZIONE O
PARTECIPAZIONE A CONSORZI, FONDAZIONI O SOCIETA' DELL'ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITA'.

Art. 1
Principi generali
1. Per il perseguimento dei fini istituzionali di cui al D.P.R. 20
gennaio 2001, n. 70, l'Istituto Superiore di Sanita' (di seguito
denominato Istituto), anche attraverso l'utilizzo economico dei
risultati della propria ricerca, collabora con altri soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni,
societa' ed enti analoghi quali, tra gli altri, i Gruppi Europei di
Interesse Economico (GEIE) e le societa' finalizzate alla
utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art.
2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297.
2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni ad altri soggetti,
come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, e'
improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di
trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa; nel caso di
partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa e' vincolata al
reimpiego di ogni eventuale utile nelle attivita' istituzionali.
Art. 2
Procedure di valutazione e decisione della partecipazione
dell'Istituto Superiore di Sanita' alle iniziative
1. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri generali e le
procedure per la disposizione della presenza in iniziative comuni ad
altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente
regolamento.
2. La presenza dell'Istituto in iniziative comuni e' disposta sulla
base di un'istruttoria effettuata dai competenti organi tecnici e
amministrativi, tenendo conto dell'adeguatezza dell'iniziativa a
realizzare gli interessi dell'Istituto in relazione almeno ai
seguenti elementi:
a) l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacita' di contribuire
al perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto quali, tra
l'altro:
1) le attivita' ad alto contenuto tecnologico;
2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati
delle ricerche;
3) la formazione;
4) la collaborazione con enti e organismi sovranazionali;
5)
il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
6) la costituzione di imprese altamente innovative;
b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche
significative quali tra l'altro:
1) l'applicazione o meno del diritto italiano;
2) lo scopo di lucro o mutualistico;
3) la destinazione dei risultati economici della gestione;
4) il rischio economico che la partecipazione puo' comportare;
5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
c) il coinvolgimento di un Istituto di ricerca o di un programma
nazionale o internazionale di ricerca, di seguito denominati
"strutture di ricerca" e la possibilita', per tali strutture, di
operare al fine di consentire la efficace partecipazione
dell'Istituto all'iniziativa;
d) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine
di evitare rischi, di carattere economico o per l'immagine,
nell'adesione all'iniziativa;
e) il ruolo che l'Istituto e' chiamato a svolgere, ad esempio di
promozione scientifica, guida all'iniziativa, sostegno economico o
finanziario;
f) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e
personale dell'Istituto, i riflessi di tale coinvolgimento sulla
normale funzionalita' dell'azione istituzionale, la previsione
dell'esigenza di interventi conseguenti;
g) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'Istituto
nell'iniziativa di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di
controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di
ruoli sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale.
3. La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni e' disposta dal
Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 3
Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 2, lettera c), di coinvolgimento
diretto di una struttura di ricerca dell'Istituto, l'interesse alla
partecipazione diretta e' espresso attraverso pareri degli organi di
gestione e di valutazione della struttura, relativamente alla
convenienza, per tale struttura, dell'adesione, sulla base del
rapporto tra il prevedibile impegno in termini di personale, beni e
attrezzature scientifiche ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono
resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si
prescinde da detti pareri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma precedente, l'Istituto, nel
disporre la presenza nell'iniziativa, puo', con la delibera di
approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della
struttura di ricerca interessata alla gestione della partecipazione,
ferma restando la possibilita' di direttive generali da parte del
Consiglio di Amministrazione, relativamente agli obblighi di
comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di
particolare rilevanza.
Art. 4
Intese programmatiche
1. Le procedure di valutazione ed approvazione dei progetti di
presenza dell'Istituto in iniziative comuni di cui agli articoli 2 e
3 del presente regolamento si applicano anche nel caso di intese
programmatiche con gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o
di modificazione successiva di tali intese.
2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente
comma, particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovra'
essere riservata alla quantificazione ed alla individuazione delle
risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'iniziativa,
alle fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti
da parte dell'Istituto anche in termini di immagine e di apporto di
opera scientifica ed alla adeguatezza degli apporti e conferimenti
degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa ed alle ipotesi
di recesso o altri comportamenti resi necessari per l'Istituto da
modifiche legislative o dalla propria regolamentazione.
Art. 5
Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni
1. Per ogni iniziativa alla quale l'ente aderisce, il Presidente
dell'Istituto, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2, comma
1, ferma restando la presenza di rappresentanti delle strutture di
ricerca eventualmente coinvolte nell'iniziativa, designa un
rappresentante dell'Istituto nell'ente partecipato, conferendogli
l'incarico di verificare, nella gestione della partecipazione, il
rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente
regolamento, ed in particolare di operare affinche' il Consiglio di
Amministrazione e l'ufficio competente dell'Istituto dispongano di
adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e
sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.
Art. 6
Relazione al Ministero della Salute
1. L'Istituto presenta al Ministero della Salute, ai sensi dell'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, una
relazione nella quale sono evidenziati i dati relativi alla gestione
complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e
per orientare le scelte successive, i riferimenti piu' significativi
a singole iniziative per le quali vengono in considerazione scelte
circa la prosecuzione o la modifica dell'azione, gli elementi
essenziali della programmazione relativa all'anno in corso.
2. La relazione e' presentata dal Presidente al Consiglio di
Amministrazione per l'approvazione.
Art. 7
Autorizzazione preventiva e pareri
1. La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate
ad autorizzazione preventiva del Ministro della Salute, volta, tra
l'altro, ad accertare che non sussistano situazioni di
incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di
autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del
Ministro della Salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso
di costituzione di societa' o di partecipazione societaria deve
essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla ricezione della richiesta, il parere del Ministro
dell'economia e delle finanze; qualora il suddetto parere non venga
reso nel suddetto termine di 45 giorni, il parere stesso si intende
espresso favorevolmente.
Art. 8
Convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione
1 Nello svolgimento della sua attivita' di ricerca o dei suoi compiti
istituzionali, l'Istituto puo' stipulare, ai sensi dell'art.2,
secondo comma, lettera b) del D.P.R. 20 gennaio 2001, n.70,
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con
Amministrazioni, Enti, Istituti, Associazioni ed altre persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali,
anche ricevendo contributi per lo svolgimento di ricerche particolari
attinenti alle funzioni istituzionali.
2. Il Comitato scientifico esprime parere sulla validita' scientifica
delle convenzioni, contratti ed eventualmente accordi di
collaborazione e sulla compatibilita' degli stessi rispetto alla
struttura proponente. Tale parere potra' non essere richiesto nel
caso di progetti intramurali dell'Istituto o progetti finanziati da
organismi nazionali ed internazionali, sottoposti a valutazione da
parte di Commissioni specifiche di esperti o nel caso di una
committenza specifica del Ministero della Salute.
3. Le convenzioni ed i contratti di cui al precedente comma,
predisposti dai titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
secondo atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, acquisito
il parere del Comitato scientifico, vengono trasmesse al Direttore
Generale, il quale provvede alla loro attuazione.
4. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 2, predisposti dai
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa, vengono
approvati ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera f) del D.P.R.
n.70/2001.
5. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa provvede
alla assegnazione delle risorse finanziarie anche ad unita' di
progetto extramurali su indicazione del Responsabile scientifico.
6. Il Responsabile scientifico del progetto, al termine della
convenzione o dell'accordo o esaurito comunque il programma, presenta
una relazione concernente i risultati scientifici conseguiti -
evidenziando il modo in cui sono stati utilizzati i contributi
disponibili - al titolare del centro di responsabilita'
amministrativa, il quale provvedera' a trasmetterla al Presidente ed
al Direttore Generale per gli atti di competenza.
Art. 9
Programmi di studio, per la promozione e tutela della salute;
sperimentazioni cliniche; programmi e/o progetti nazionali
ed internazionali di ricerca
1. L'Istituto puo' promuovere programmi di studio e ricerca e
programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela
della salute, nonche' promuovere lo svolgimento di sperimentazioni
cliniche; l'Istituto puo' altresi' partecipare a programmi e/o
progetti nazionali e internazionali di ricerca di prioritario
interesse per l'avanzamento della scienza e comunque di interesse dal
punto di vista della ricerca biomedica e/o sanitaria.
2. Laddove la partecipazione a programmi e/o progetti determini la
necessita' di cooperare con unita' di personale afferente ad altri
organismi nazionali e/o internazionali si procede mediante la stipula
di convenzioni con le modalita' di cui all'art. 8.
3. Nell'ambito di finanziamenti erogati da altre istituzioni o
derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalita' direttamente
connesse all'avanzamento delle conoscenze biomediche ed alla tutela
della salute, l'Istituto puo' finanziare sia unita' di ricerca
intramurali che extramurali.
Art. 10
Attivita' di collaborazione scientifica con
Istituzioni nazionali e internazionali
1. Il Presidente promuove le attivita' di collaborazione scientifica
dell'Ente con le altre istituzioni nazionali ed internazionali e
nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, di
progetti e iniziative nazionali ed internazionali. Puo' altresi'
procedere alla nomina di commissioni specifiche per l'espletamento di
compiti istituzionali scientifici anche con rappresentanti di altre
istituzioni.
2. Nell'eventualita' di un conflitto d'interessi che dovesse sorgere
per il conferimento d'incarichi o per stipula di convenzioni,
contratti o accordi, sulla base di atti di indirizzo del Comitato
scientifico, sara' acquisito il parere del Comitato etico. In caso di
parere non favorevole del Comitato etico, la questione sara'
sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilira' norme e procedure per
favorire la collaborazione didattica, scientifica e tecnologica tra
il personale dell'Istituto e quello delle altre istituzioni
universitarie e di ricerca, pubbliche e private.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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