Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2003
Approvazione di n. 9 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Visti i decreti del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 23 ottobre 2000 e 13 dicembre 2000, concernenti
l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad
attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi,
del commercio e ad attivita' professionali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate 16
marzo 2001, concernente l'approvazione di 37 modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore dei
servizi da utilizzare per il periodo d'imposta 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di
vendita;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data
13 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore SG 40 U - Valorizzazione e vendita
immobiliare, codice attivita' 70.11.0; Compravendita di beni immobili
effettuata su beni propri, codice attivita' 70.12.0; Locazione di
beni immobili propri e sublocazione, codice attivita' 70.20.0;
b) Studio di settore SG 48 U - Riparazione di apparecchi elettrici
per la casa, codice attivita' 52.72.0;
c) Studio di settore SG 52 U - Confezionamento di generi
alimentari, codice attivita' 74.82.1; Confezionamento di generi non
alimentari, codice attivita' 74.82.2;
d) Studio di settore SG 53 U - Organizzazione di convegni, codice
attivita' 74.83.1; Traduzione ed interpretariato, codice attivita'
74.83.3;
e) Studio di settore SG 54 U - Sale giochi e biliardi, codice
attivita' 92.34.2; Altre attivita' di intrattenimento e spettacolo,
solo se svolte da gestori di apparecchi di intrattenimento, codice
attivita' 92.34.4;
f) Studio di settore SG 55 U - Servizi di pompe funebri e
attivita' connesse, codice attivita' 93.03.0;
g) Studio di settore SG 69 U - Demolizione di edifici e
sistemazione del terreno, codice attivita' 45.11.0; Trivellazioni e
perforazioni, codice attivita' 45.12.0; Lavori generali di
costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice
attivita' 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di
ossature di tetti di edifici, codice attivita' 45.22.0; Costruzione
di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice
attivita' 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attivita'
45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attivita'
45.25.0;
h) Studio di settore SG 78 U - Attivita' delle agenzie di viaggi e
turismo (compresi i tour operators), codice attivita' 63.30.1;
i) Studio di settore SG 87 U - Consulenze finanziarie, codice
attivita' 74.14.1; Attivita' degli amministratori di societa' ed
enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale, codice attivita' 74.14.4; Agenzie di informazioni
commerciali, codice attivita' 74.14.6.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SG 40 U;
- 2, per lo studio di settore SG 48 U;
- 3, per lo studio di settore SG 52 U;
- 4, per lo studio di settore SG 53 U;
- 5, per lo studio di settore SG 54 U;
- 6, per lo studio di settore SG 55 U;
- 7, per lo studio di settore SG 69 U;
- 8, per lo studio di settore SG 78 U;
- 9, per lo studio di settore SG 87 U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria
per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il
disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata,
per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2002.

Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
ovvero compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a euro
5.164.569;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
2. Per gli studi di settore SG 40 U ed SG 69 U, ai fini della
determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi
di settore, di cui alla lettera b) del comma 1, i ricavi devono
essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze
iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60, del testo unico
delle imposte sui redditi.

Art. 3
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con
il presente decreto, e' effettuata sulla base delle istruzioni per la
compilazione dei relativi questionari approvati con i decreti del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 e
13 dicembre 2000, tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni
per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1
del presente decreto. Per lo studio di settore SG 69 U la predetta
determinazione e' effettuata sulla base delle informazioni contenute
nei modelli SG69A, SG69B, SG69C, SG69D ed SG69E per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico 2000 e
approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2001.

Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo,
ovvero i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di
cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle
attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il
presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si
applicano a decorrere dal 1 maggio 2003. E' facolta' del contribuente
indicare a quale attivita' esercitata debbano essere imputati i
ricavi o compensi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri
componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di
settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di
dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo
d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti
fino al 30 aprile 2003 la percentuale di ripartizione determinata con
riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1 maggio
2003. Tale disposizione non si applica per lo studio di settore SG 69
U.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2003
Il Ministro: Tremonti

Allegati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.it)

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it