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Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 Marzo 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2003
Approvazione di n. 7 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 13 dicembre 2000, concernente l'approvazione di questionari
per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel
settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita'
professionali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14
dicembre 2001, concernente l'approvazione di questionari per gli
studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore
delle manifatture, dei servizi, del commercio;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto direttore generale del Dipartimento delle entrate
24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata
dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di
vendita;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data
13 febbraio 2003;

Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore SM 13 U - Commercio al dettaglio di giornali,
riviste e periodici, codice attivita' 52.47.2;
b) Studio di settore SM 42 U - Commercio al dettaglio di articoli
medicali ed ortopedici, codice attivita' 52.32.0;
c) Studio di settore SM 43 U - Commercio al dettaglio di macchine,
attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, codice
attivita' 52.46.6;
d) Studio di settore SM 44 U - Commercio al dettaglio di macchine
e attrezzature per ufficio, codice attivita' 52.48.1;
e) Studio di settore SM 45 U - Commercio al dettaglio di mobili
usati, codice attivita' 52.50.2;
f) Studio di settore SM 46 U - Commercio all'ingrosso di articoli
per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici,
codice attivita' 51.47.4;
g) Studio di settore SM 48 U - Commercio di animali vivi da
affezione, codice attivita' 52.48.E;
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche,
delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili
per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SM 13 U;
- 2, per lo studio di settore SM 42 U;
- 3, per lo studio di settore SM 43 U;
- 4, per lo studio di settore SM 44 U;
- 5, per lo studio di settore SM 45 U;
- 6, per lo studio di settore SM 46 U;
- 7, per lo studio di settore SM 48 U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di
imposta 2002.

Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto
attraverso l'utilizzo di piu' punti di vendita per i quali non e'
stata tenuta contabilita' separata. Tale disposizione non si applica
per gli studi di settore SM 44 U, SM 45 U e SM 46 U;
b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati. Tale disposizione non si applica per lo
studio di settore SM 13 U;
c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a euro 5.164.569;
d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
e) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.

Art. 3.
Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il
presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la
compilazione dei relativi questionari approvati con il decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 dicembre 2000 e
con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14
dicembre 2001, tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per
la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del
presente decreto.

Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e
d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi
deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle
voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i
componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se
non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art.6
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano l'attivita' per
la quale lo studio di settore e' approvato con il presente decreto,
le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999,
concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere
dal 1 maggio 2003. E' facolta' del contribuente indicare a quale
attivita' esercitata o a quale punto di vendita debbono essere
imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri
componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di
settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di
dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo
d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30
aprile 2003 la percentuale di ripartizione determinata con
riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2003
Il Ministro: Tremonti

Allegati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.it)

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