IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la
commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n.
146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24
ottobre 2000;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 13 dicembre 2000, concernente l'approvazione di questionari
per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel
settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita'
professionali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro
e della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
marzo 2002, concernente i criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di
vendita;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data
13 febbraio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. E' approvato, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, lo studio di settore relativo alla seguente
attivita':
a) Studio di settore SK 25 U - Consulenze fornite da
agronomi,
codice attivita' 74.14.A.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
relativi allo studio di settore indicato nel comma 1 sono determinati
sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio, di cui all'allegato 1.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Lo studio di settore si applica ai contribuenti esercenti arti
e professioni che svolgono in maniera prevalente l'attivita' indicata
nel comma 1.
5 Lo studio di settore approvato con il presente decreto e'
utilizzabile a partire dal periodo di imposta 2002.
Art. 2.
Modalita' di applicazione degli studi di settore
1. In via sperimentale, i compensi nonche' gli indici di coerenza
economica, risultanti dall'applicazione dello studio di settore
approvato con il presente decreto, sono utilizzati come criteri
selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con
le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi di
ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto studio di
settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi
determinati a seguito della revisione dello studio stesso.
Art. 3.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Lo studio di settore approvato con il presente decreto non si
applica nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi
di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore a euro 5.164.569.
Art. 4.
Variabili delle attivita' professionali
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da
utilizzare per l'applicazione dello studio di settore approvato con
il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la
compilazione del relativo questionario approvato con il decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 dicembre 2000,
tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione
delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base dello studio di settore sono determinati
presuntivamente i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di
cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applica lo studio di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dello studio stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2003
Il Ministro: Tremonti
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Agenzia delle Entrate
(http://www.agenziaentrate.it)