Le leggi 27 dicembre 2002, numeri 288 e 289 - recanti "Provvidenze
in favore dei grandi invalidi" e "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - hanno previsto
rispettivamente agli articoli 1 e 40 la possibilita', per le sotto
elencate categorie di invalidi, di usufruire di accompagnatori del
servizio civile, individuati negli obiettori di coscienza di cui alla
legge 8 luglio 1998, n. 230 e nei volontari in servizio civile
previsti dalla legge 31 marzo 2001, n. 64.
In particolare, in base alle citate disposizioni, possono
beneficiare di accompagnatori del servizio civile:
A) pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere
A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E,
numero 1 di cui alla tabella E del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;
B) grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'art. 3
della legge 2 maggio 1984, n. 111, affetti dalle invalidita'
specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2; A-bis; B,
numero 1; C; D ed E, numero 1 di cui alla tabella E del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni;
C) pensionati di guerra affetti da invalidita' specificate nella
tabella E del citato decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, che siano insigniti
di medaglia d'oro al valor militare;
D) invalidi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, recante
"Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili", che
svolgano un'attivita' lavorativa o sociale ovvero abbiano la
necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
La legge n. 288/2002 ha altresi' previsto che - a decorrere dal 1
gennaio 2003, qualora gli enti preposti all'assegnazione degli
accompagnatori non provvedano, entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta, a destinare al richiedente il giovane - ai grandi
invalidi, che siano affetti dalle invalidita' specificate nelle
lettere A, numeri 1, 2, 3, e 4, comma 2 e A-bis della citata tabella
E e che fruiscano, alla data di entrata in vigore della medesima
legge, di un accompagnatore militare o del servizio civile, compete,
in sostituzione, un assegno mensile pari a Euro 878 per dodici
mensilita'.
Inoltre la legge sopra citata ha rimesso ad un decreto
interministeriale il compito di accertare, entro il 30 aprile 2003,
il numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell'accompagnatore nonche' di provvedere, nell'ambito delle risorse
disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che
potranno essere liquidati agli altri aventi diritto
all'accompagnamento, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto
richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente
la data di entrata in vigore della legge in argomento ed ai quali gli
enti preposti non siano stati in grado di assicurarlo.
L'entita' dell'assegno e' stabilito nella misura di Euro 878 ovvero
in misura ridotta al 50 per cento a seconda della gravita' della
patologia cui i beneficiari sono affetti.
Occorre evidenziare che la possibilita' di ottenere l'assegno
sostitutivo dell'accompagnamento non e' previsto dalla legge n.
289/2002 a favore dei ciechi civili.
Cio' premesso, la presente circolare provvede ad individuare le
modalita' per l'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari
per il servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di
guerra e per servizio nonche' dei ciechi civili.
Per quanto riguarda la procedura volta a consentire ai soggetti
legittimati di fruire per il servizio di accompagnamento di un
obiettore di coscienza, si fa presente che i cittadini interessati
devono inviare un'istanza, tramite raccomandata a/r, indirizzata
all'Ufficio nazionale per il servizio civile sito in Roma, via San
Martino della Battaglia n. 6.
All'istanza deve essere allegata idonea documentazione atta a
dimostrare la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni
che danno titolo al beneficio.
In particolare:
i soggetti di cui alla lettera A) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' specificamente individuate nelle lettere A,
numeri 1, 2, 3, 4, comma 2; A-bis; B, numero 1; C; D ed E, numero 1
di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, di avere lo status
di pensionato nonche' dichiarare di non usufruire di un
accompagnatore militare;
i soggetti di cui alla lettera B) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' contemplate nella tabella E del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni e dichiarare di non usufruire di un accompagnatore
militare.
i soggetti di cui alla lettera C) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' contemplate nella tabella E del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive
modificazioni, di avere lo status di pensionato, di essere stati
insigniti di medaglia d'oro al valor militare nonche' dichiarare di
non usufruire di un accompagnatore militare;
i soggetti di cui alla lettera D) devono documentare di essere
affetti dalle invalidita' contemplate nella legge n. 382/1970 sopra
citata nonche' lo status di lavoratore mediante certificato del
datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, degli ordini o degli
albi professionali per i lavoratori autonomi, degli enti o
associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, del medico di
famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e
per periodi determinati.
L'Ufficio, ricevuta l'istanza, accerta la completezza della
documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti previsti
dalla legge, provvedendo, se necessario, a richiedere l'integrazione
della documentazione.
Tale eventuale fase sub-procedimentale comporta la sospensione del
termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 2 della legge
n. 288/2002.
Successivamente l'Ufficio provvede alla tempestiva verifica della
esistenza, nell'ambito del comune di residenza del richiedente, di
enti che siano convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza
e che svolgano attivita' di carattere assistenziale. Effettuata tale
verifica, l'Ufficio richiede agli enti individuati la disponibilita'
a destinare uno dei giovani da loro impiegati alle specifiche
esigenze dell'istante.
Gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione, entro
venti giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio,
solo nel caso in cui sussistano le condizioni per soddisfare la
richiesta medesima.
L'Ufficio, in caso di mancata risposta entro il termine
sopraindicato, o nel caso in cui non abbia individuato, nell'ambito
territoriale di interesse, enti che operano nel settore assistenziale
attesta l'impossibilita' di soddisfare la richiesta anche al fine di
consentire ai soggetti legittimati di beneficiare dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della richiamata
legge n. 288/2002.
La procedura sopradescritta, comportante il coinvolgimento, ai fini
dell'individuazione dell'obiettore da destinare al richiedente, degli
enti titolari di convenzione, si rende necessaria in quanto il
sistema normativo vigente non prevede la possibilita' di una gestione
"diretta" degli obiettori di coscienza da parte dell'Ufficio, sia
pure per fini di sicura rilevanza, ma conferisce agli enti titolari
di una convenzione il compito di provvedere all'impiego e alla
gestione diretta dei giovani sia per gli aspetti gestionali che per
gli aspetti economico-amministrativi.
Di conseguenza l'Ufficio - diversamente da quanto avviene per le
strutture militari - non ha la possibilita' di assegnare un
accompagnatore al singolo invalido, a richiesta anche nominativa, in
quanto provvede esclusivamente - nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 - a stipulare apposite convenzioni
con gli enti interessati all'attuazione del servizio civile,
impiegando gli obiettori di coscienza nei diversi settori unicamente
mediante assegnazioni presso tali enti.
E' bene evidenziare al riguardo che resta, comunque, ferma la
possibilita' per le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di
guerra e per servizio o i ciechi civili nonche' per le
amministrazioni che ne curino gli interessi, al fine di avvalersi
dell'attivita' degli obiettori di coscienza da destinare al servizio
di accompagnamento, di addivenire alla stipula di una convenzione con
l'Ufficio secondo le modalita' previste dalla legge n. 230/1998,
inviando un'istanza all'Ufficio nazionale per il servizio civile -
Servizio convenzioni e progetti - via San Martino della Battaglia n.
6 - Roma, previa presentazione di un apposito progetto volto a
soddisfare le specifiche esigenze dei soggetti appartenenti alle
categorie sopra individuate e beneficiari delle leggi numeri 288 e
289 del 2002.
Per quanto attiene all'impiego di volontari del servizio civile
come accompagnatori dei soggetti beneficiari delle sopra richiamate
leggi, si fa presente che anche in tale ipotesi l'Ufficio non puo'
procedere - nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001,
n. 64 - ad una assegnazione diretta del volontario al singolo
richiedente ne' puo' seguire la procedura sopra descritta relativa
all'utilizzo -- nel servizio di accompagnamento ai grandi invalidi e
ai ciechi civili - degli obiettori assegnati agli enti convenzionati
in considerazione della peculiarita' dei progetti di servizio civile
volontario la cui approvazione e', peraltro, subordinata alla
sussistenza di congruita' tra il numero di volontari da impiegare nel
progetto e gli obiettivi da realizzare con il progetto medesimo.
Pertanto, al fine di utilizzare i volontari del servizio civile
come accompagnatori delle categorie dei soggetti legittimati, e'
necessario che le associazioni cui aderiscono i grandi invalidi di
guerra o per servizio e i ciechi civili ovvero le amministrazioni che
ne curino gli interessi presentino - ai sensi della legge n. 64/2001
- progetti per il servizio civile volontario finalizzati al
soddisfacimento delle specifiche esigenze degli eventuali richiedenti
appartenenti alle categorie di cui alle leggi numeri 288 e 289 del
2002.
In merito alle modalita' di presentazione dei progetti, alla
valutazione degli stessi da parte dell'Ufficio e al necessario
inserimento nei bandi di reclutamento dei volontari, si fa presente
che si provvedera' ad applicare la circolare n. 31550/III/2.16 in
data 29 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 24 dicembre 2002 e sul sito Internet
www.serviziocivile.it, salvo che per cio' che concerne:
a) i tempi di presentazione dei progetti;
b) il numero minimo e massimo di volontari da impiegare.
Nel redigere la scheda di progetto allegata alla predetta
circolare, gli enti proponenti avranno cura di richiamare le leggi
numeri 288 e 289 del 2002 e di accludere l'elenco nominativo,
completo dei dati anagrafici, degli indirizzi e della categoria di
appartenenza dei destinatari finali. I requisiti di appartenenza ad
una delle categorie individuate dalle citate leggi numeri 288 e 289
del 2002 sono verificate dall'ente proponente il progetto.
I bandi di selezione dei volontari relativi ai progetti di cui
trattasi potranno essere pubblicati anche in date diverse da quelle
programmate dalla circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002.
Roma, 3 marzo 2003
Il direttore generale dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile
Palombi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato