IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il proprio decreto del 29 novembre 2002, registrato alla
Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367,
emanato in applicazione del decreto- legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
concernente "Limitazione agli impegni e all'emissione di titoli di
pagamento per le Amministrazioni dello Stato nonche' riduzione delle
spese di funzionamento per gli organismi pubblici non territoriali";
Visto l'art. 2 del citato decreto, secondo cui le economie
derivanti dalle predette riduzioni, per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali, che adottano una contabilita'
economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile, sono
evidenziate in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel
passivo della situazione patrimoniale;
Considerato che tra i soggetti destinatari del decreto 29 novembre
2002 risultano incluse, ai sensi dell'art. 2, le aziende sanitarie,
le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Considerato che il decreto medesimo ha operato nei confronti delle
suddette aziende ed istituti in modo asimmetrico tra le regioni e tra
le stesse aziende, che, come successivamente emerso, avevano in molti
casi superato il budget per esse previsto;
Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246, prevede che le economie derivanti da tali riduzioni
sono rese indisponibili fino a diversa determinazione di questo
Ministero;
Ritenuto che la situazione economico-finanziaria riscontrata per le
aziende sanitarie, per le aziende ospedaliere e per gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico legittima l'esercizio della
potesta', attribuita a questo Ministero, di far cessare, in via
perequativa, lo stato di indisponibilita' del fondo di
accantonamento, ove effettuato;
Decreta:
Il fondo di accantonamento, nel quale sono evidenziate le economie
derivanti dalle riduzioni dei costi della produzione, operate dalle
aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, e' reso disponibile.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 77
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato