Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato - Gabinetto
Agli Uffici centrali di bilancio
presso le Amministrazioni
centrali dello Stato
All'Amministrazione dei monopoli di
Stato
All'Istituto agronomico per
l'oltremare
All'Agenzia del demanio
Alla Patrimonio dello Stato S.p.a.
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e, p.c.:
Alla Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede di controllo
1. Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla
"Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio,
riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato", emanato in attuazione della
specifica delega di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94,
per effetto delle modifiche intervenute nella struttura del bilancio
e di quelle derivanti dalle disposizioni degli articoli 13 e 14,
rende necessaria una nuova impostazione del Conto generale del
patrimonio sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in
riferimento alla economicita' della gestione patrimoniale.
In particolare l'individuazione dei beni suscettibili di
utilizzazione economica - secondo la tipologia esposta nella nuova
classificazione prospettata nella tabella C, allegata al suddetto
decreto legislativo, successivamente modificata dal decreto
interministeriale del 18 aprile 2002, concernente "Nuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello
Stato e loro criteri di valutazione" (art. 14, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279) - introduce nel Conto
generale del patrimonio una "ulteriore" classificazione dovuta ad
una
logica economica che si differenzia da quella che risponde ad
esigenze giuridico-amministrative sulle quali sono strutturati gli
attuali conti generali.
In relazione a quanto precede si e' reso necessario, pertanto,
ristrutturare la rendicontazione di tutte le attivita' e passivita'
patrimoniali con la conseguente revisione, integrazione e
modificazione dei conti generali, per realizzare una adeguata
rilevazione e dimostrazione, attraverso la contabilita' patrimoniale,
dei dati fisici, del valore, delle variazioni annuali e delle
relative cause, della redditivita' del patrimonio dello Stato.
A cio' si aggiunga che nell'ambito di un sistema contabile
comparabile a livello internazionale, e analogamente al criterio
seguito per la classificazione economica e funzionale, i conti accesi
ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello
Stato andavano raccordati alla classificazione delle poste attive e
passive riportate nel Sec. 95 (regolamento n. 2223/96 del Consiglio
del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali nella Comunita), per cui la classificazione anzidetta ha
comportato, anche per questo, il superamento dell'attuale struttura
dei conti suddivisa per "conti generali".
Infine, in linea peraltro con tale classificazione, i fondamentali
obiettivi che si intendono raggiungere con il modello di
rappresentazione, che viene ad innovare la preesistente struttura del
documento contabile, risultano essere i seguenti:
maggiore significativita' dei valori rappresentati dalle
consistenze patrimoniali;
legame piu' stretto e puntuale tra variazioni patrimoniali e
gestione di bilancio;
quantificazione sotto il profilo economico dei risultati nella
gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa correlati.
2. Cio' premesso, occorre ricordare che il Conto generale del
patrimonio (parte II del rendiconto generale dello Stato) e' il
documento contabile che fornisce annualmente la situazione
patrimoniale dello Stato quale risulta in chiusura di esercizio per
effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi
componenti attivi e passivi dalla gestione di bilancio o da qualsiasi
altra causa (art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Tale Conto - a parte l'anteposta "Nota preliminare" - e'
attualmente strutturato in quattro Sezioni, di cui la I comprende i
conti generali n. 1 (Attivita' finanziarie), n. 2 (Crediti e
partecipazioni), n. 3 (Beni patrimoniali), n. 4 (Passivita'
finanziarie) e n. 5 (Passivita' patrimoniali), cosi' come disposto
dalla circolare n. 6 del 7 febbraio 1981, emanata dal Ministero del
tesoro per il raggruppamento degli elementi attivi e passivi da
inserire nel rendiconto patrimoniale.
La sezione I e' oggetto di svolgimento attraverso "riassunti",
prospetti riepilogativi delle variazioni, prospetti analitici,
"sviluppi" che riguardano le attivita' e le passivita' distinte per
"Conti generali", mentre la Sezione IV riporta prospetti riassuntivi
delle attivita' e delle passivita' nonche' le tabelle per ciascuna
delle amministrazioni che le hanno in gestione unitamente agli
"allegati" al Conto del patrimonio in generale, disaggregati per
Ministeri, come ulteriore dettaglio delle componenti attive e passive
del patrimonio.
Le restanti due Sezioni comprendono la dimostrazione dei vari punti
di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale
(Sezione II) e il Conto delle rendite e delle spese (Sezione III),
che si configura come un conto economico nel quale mancano comunque i
movimenti figurativi nonche' i fondi di rischio, di ammortamento,
ecc.
A completamento del rendiconto patrimoniale, il Conto speciale
(Conto del "dare e avere" del tesoriere), previsto dal terzo comma
del citato art. 22 della legge n. 468 del 1978, e' corredato di
prospetti allegati, concernenti tra l'altro il movimento generale di
cassa, la situazione del tesoro, nonche' la situazione dei debiti e
crediti di tesoreria.
3. Tenuto conto di quanto rappresentato, il Conto generale del
patrimonio, che scaturisce dal citato decreto interministeriale 18
aprile 2002, emanato in attuazione dell'art. 14, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, viene invece distinto in
due parti, la seconda delle quali risponde gia' all'attuale Sezione
II con la illustrazione dei legami tra i dati patrimoniali e quelli
del Conto del bilancio, alla luce della nuova impostazione del
bilancio per unita' previsionali di base, e in particolare per le
spese secondo le funzioni obiettivo, ossia le missioni istituzionali
perseguite da ciascuna amministrazione.
Nella Sezione I, che forniva annualmente la situazione patrimoniale
dello Stato per "Conti generali", vengono d'ora in avanti esposti
distintamente i conti accessi ai componenti attivi e passivi
significativi del patrimonio, raccordati con il SEC '95, come
specificato negli allegati 1 e 2 al suddetto decreto
interministeriale.
Da un punto di vista strettamente contabile, la suddetta
classificazione, che riguarda tutti gli elementi che caratterizzano
la gestione dell'azienda dello Stato, distingue tre categorie di
attivita' di primo livello:
attivita' finanziarie (attivita' economiche comprendenti i mezzi
di pagamento, gli strumenti finanziari e le attivita' economiche
aventi natura simile agli strumenti finanziari);
attivita' non finanziarie prodotte (attivita' economiche ottenute
quale prodotto dei processi di produzione);
attivita' non finanziarie non prodotte (attivita' economiche non
ottenute tramite processi di produzione).
Tali macroaggregati (di primo livello) vengono ulteriormente
distinti in successivi livelli di dettaglio (secondo, terzo, quarto e
quinto), per meglio rappresentare la loro intrinseca specificita'.
Per quanto concerne le "passivita'" scompare la vecchia distinzione
tra "passivita' finanziarie" e "passivita' patrimoniali",
evidenziando l'insieme in un'unica voce di primo livello "passivita'
finanziarie", anch'esse qui ulteriormente specificate in successivi
livelli di maggior dettaglio (secondo, terzo, quarto e quinto) che
meglio esprimono le caratteristiche dei vari debiti.
Il superamento degli attuali Conti generali comporta che gli
elementi attivi e passivi, che finora sono stati raggruppati in tali
Conti, abbiano una diversa collocazione in ragione della loro
appartenenza a ciascuna delle suddette quattro ripartizioni con cui
vengono suddivisi detti elementi nella nuova impostazione del
documento contabile.
A tale proposito, per una comparazione tra la impostazione
precedente e quella attuale introdotta con riferimento al gia'
richiamato decreto interministeriale, ed al fine di facilitare
l'approccio con la nuova rappresentazione, si ritiene opportuno
evidenziare quanto segue:
le "attivita' e passivita' finanziarie" comprendono le attivita'
e passivita' monetarie, come danaro disponibile in cassa o altri
valori similari, elementi del capitale che sostituiscono
temporaneamente la moneta (rappresentati da sospensioni in
riscossioni da ricevere e in pagamenti da effettuare ovvero crediti e
debiti verso lo Stato); nonche' da pagamenti effettuati dalla
Tesoreria dello Stato per conto del bilancio e per compiti di propria
pertinenza (crediti di tesoreria) o disponibilita' di fondi
costituiti a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato (debiti di
tesoreria). Tali attivita' e passivita' sono quelle attualmente
comprese nei Conti generali 1 e 4. Restano da comprendere i crediti e
i debiti di finanziamento rappresentati da tutti i crediti a cui sono
corrisposte uscite di danaro o da tutti i debiti a cui sono
corrisposte entrate quali ad esempio i mutui attivi e passivi, i
prestiti obbligazionari, i titoli del debito pubblico, le monete in
circolazione e i residui passivi eliminati dal bilancio statale per
perenzione amministrativa. Attualmente tali crediti sono riportati
nel conto generale n. 2 - sottocategoria "crediti" mentre i debiti
sono riportati nel Conto generale n. 5.
Tra le "attivita' finanziarie" si comprendono anche le
"partecipazioni" dello Stato al capitale o al fondo di dotazione di
enti, societa' finanziarie bancarie e non bancarie, societa' non
finanziarie, organismi economici e finanziari sia nazionali che
esteri, attualmente comprese nel Conto generale n. 2 - sottocategoria
"partecipazioni".
Per quanto concerne poi i beni patrimoniali riportati finora nel
conto generale n. 3, l'applicazione del decreto legislativo n.
279/1997 ha reso necessaria la loro riclassificazione nonche'
l'individuazione e classificazione dei beni demaniali suscettibili di
utilizzazione economica, attualmente esclusi dal Conto generale del
patrimonio. E' da ricordare, come precisato in precedenza, che la
classificazione dei beni e la loro appartenenza alle "attivita' non
finanziarie prodotte e non prodotte", quale risulta dall'allegato 1
al decreto interministeriale del 18 aprile 2002, esprime come gia'
affermato una logica economica per la rappresentazione dell'attivo
patrimoniale, che si differenzia da quella derivante da esigenze
giuridico-amministrative su cui si basavano le "categorie" riportate
finora nel conto generale n. 3.
Resta da aggiungere che, in relazione alla istituzione della
Patrimonio dello Stato S.p.a. (societa' le cui azioni sono detenute
integralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed avente
il compito di provvedere alla valorizzazione, alla gestione ed
all'alienazione del patrimonio dello Stato) per effetto dell'art. 7,
comma 12-bis, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, viene
allegato, ogni anno, al Conto generale del patrimonio il conto
consuntivo, economico e patrimoniale di detta societa'. Uno specifico
allegato al Rendiconto generale dello Stato contiene il conto
consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della
Patrimonio dello Stato S.p.a.; cio' al fine di offrire un quadro
conoscitivo completo che, tra l'altro, esponga le risultanze delle
operazioni compiute (anche in termini di alienazioni) e della
gestione sul conto del patrimonio.
Le scritture contabili.
4. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la
dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio
finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per
effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
La struttura dei nuovi modelli relativi alle suindicate scritture,
nonche' di ogni scheda di rilevazione delle risultanze contabili
derivanti dalla gestione risponde alle finalita', ai criteri e ai
vincoli indicati nell'art. 14 del summenzionato decreto legislativo
n. 279/1997 e richiamati nel decreto interministeriale di cui
trattasi.
Per la tenuta delle scritture economico-patrimoniali, come e' noto,
ci si avvale di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
rappresentate dal Sistema R.G.S.
Nel dettaglio occorre ricordare che il Conto generale del
patrimonio si avvale per la sua compilazione di scritture elementari
e di scritture riepilogative e sintetiche. Le prime sono utilizzate
nella fase costitutiva degli elementi attivi e passivi del patrimonio
quali ad esempio, inventari, buoni di carico e scarico, quietanze o
mandati informatici, mentre le seconde, riepilogative di quelle
elementari utilizzate, come detto, nella fase costitutiva degli
stessi elementi, espongono i valori patrimoniali in apposite schede
automatizzate, accese ai singoli componenti attivi e passivi,
indicati al quinto livello nell'allegato 1 al decreto
interministeriale.
Pertanto, al fine di rendere disponibili i dati necessari al nuovo
tipo di rendicontazione, sono state apportate modifiche agli stampati
sia dei beni immobili, patrimoniali e demaniali (23/a, 23/b, 23/c,
23/d, 41, 91, 92 e 93), che dei beni mobili (94 C.G., 96 C.G., 98
C.G., 99 C.G., 130 P.G.S. e 227 P.G.S.), secondo quanto riportato
negli allegati 2 e 3 della presente circolare.
In particolare, la novita' che interessa tutti i modelli concerne
l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 (in
tal senso e' stato modificato anche il modello 99 C.G.).
5. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire delucidazioni circa le
relative modalita' di applicazione. Com'e' noto, detto codice prevede
cinque livelli di classificazione (allegato n. 1 del decreto
interministeriale citato in premessa), in base ai quali sono stati
analizzati i diversi elementi attivi e passivi del conto del
patrimonio (descritti nell'allegato n. 2 dello stesso decreto). Ora,
dovendo, ad esempio, classificare un bene rientrante nella posta
attiva "mobili ed arredi per ufficio" indicata al quinto livello,
si
provvede, in primo luogo, all'individuazione delle attivita' degli
altri livelli corrispondenti in senso orizzontale; poi, si procede,
contraddistinguendo ognuna delle individuate attivita', con due
lettere dell'alfabeto indicanti la posizione, relativa ed assoluta,
occupata in senso verticale all'interno dei livelli e dei
sottolivelli. Nel caso preso in esame il codice si formera',
pertanto, come segue: livello I - "attivita' non finanziarie
prodotte" - BA, livello II - "capitale fisso" - AA, livello III
-
"beni materiali prodotti" - AA, livello IV - "mobili e arredi"
- HA,
livello V - "mobili ed arredi per ufficio" - AA, e sara', quindi,
BA
AA AA HA AA.
Ad ogni buon fine, si fa rinvio all'allegato 1 della presente
circolare che riporta la tabella di corrispondenza tra le "poste
patrimoniali" nella nuova classificazione SEC '95 e la relativa
codifica meccanografica.
Per quel che riguarda i beni immobili in particolare, si evidenzia
che:
tutti i modelli, sia sul frontespizio che all'interno, sono stati
aggiornati con le attuali denominazioni degli organi istituzionali
interessati ("Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del
demanio - Filiale di ...");
sul frontespizio, ove pertinente, e' stata aggiunta la
denominazione della categoria patrimoniale di riferimento;
nel modello 23/a, la prima parte della dicitura presente nella
colonna relativa all'"utilista", e' stata modificata come segue:
"estremi del titolo di utilizzazione"; le colonne 2, 13 e 17 del
vecchio modello sono state soppresse, come anche nel 23/c;
nel modello 23/d sono state inserite due nuove colonne per
l'indicazione del "canone" e del "valore".
Per quanto attiene, poi, ai beni mobili "considerati immobili ai
fini inventariali", si invitano le amministrazioni interessate ad
apportare le opportune modifiche alla modulistica, al fine di
recepire la classificazione SEC '95.
Si conferma, infine, per la contabilizzazione dei beni mobili, che
i modelli sopra indicati non dovranno essere utilizzati dalle
Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e
contabile, nonche' dagli organismi appartenenti alle Forze armate, di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione
dei loro ordinamenti speciali, cosi' come dispone, da ultimo, l'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n.
254, concernente il nuovo "Regolamento per le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato". Si
precisa, tuttavia, che le stesse Amministrazioni dovranno continuare
a fornire ai competenti Uffici centrali del bilancio gli elementi per
la formazione del Conto generale del patrimonio nella considerazione
che anche i beni di tali Amministrazioni, sia pure diversamente
classificati, dovranno consentire a detti Uffici centrali del
bilancio di individuare i beni secondo la nuova classificazione SEC
'95 indicata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale.
6. Le presenti disposizioni, innovative in materia di
rendicontazione patrimoniale, trovano una prima espressione con il
Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002, mentre per
l'utilizzo dei nuovi modelli contabili che riportano la
classificazione dei beni per "categorie" e quella ulteriore del SEC
'95, secondo quanto disposto dal suddetto decreto interministeriale
del 18 aprile 2002, si operera' a decorrere dall'esercizio 2003, e
precisamente dal 1 luglio 2003 per permettere nel frattempo la stampa
e la distribuzione dei nuovi modelli per gli uffici che non abbiano
ancora in uso il "Nuovo sistema di controllo e gestione dei beni
mobili - GECO" utilizzabile attraverso intranet/internet.
Resta solo da precisare che, per consentire la rendicontazione
patrimoniale gia' dall'esercizio 2002, le contabilita' rese dagli
Uffici consegnatari con i modelli 98 C.G. - vecchia formulazione -
dovranno essere acquisite, da parte degli Uffici di ragioneria
riscontranti, al Sistema informativo RGS nella voce "classificazione
residuale" relativa alla categoria di appartenenza.
Le amministrazioni e gli uffici in indirizzo, ciascuno per la
rispettiva competenza, sono pregati di curare la piu' ampia
diffusione delle presenti istruzioni.
Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli
Allegato 1 - TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA POSTE PATRIMONIALI DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE SEC '95 E RELATIVA CODIFICA MECCANOGRAFICA
Allegato 2 - NUOVE SCRITTURE CONTABILI DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Allegato 3 - NUOVE SCRITTURE CONTABILI DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI
FILE COMPLETO DEGLI ALLEGATI 1,2 E 3 IN FORMATO COMPRESSO (zip - 1,39 Mb)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato