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Gazzetta Ufficiale N. 79 del 04 Aprile 2003

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 20 marzo 2003
Modifica ed integrazioni della delibera 9 gennaio 2002, recante "Linee guida" per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri ("Approvazione delle Linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476"). (Deliberazione n. 39/2003/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della convenzione per la tutela dei Minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c),
prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi
enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge
n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di
adozione di minori stranieri;
Letta la delibera n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002, contenente "Linee guida
per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di
minori stranieri";
Letta la propria delibera n. 77/2002, inerente l'estensione
dell'operativita' in Italia, per macro-aree geografiche e sul
territorio nazionale;
Lette le risultanze del gruppo di lavoro Commissione-Enti
autorizzati con le quali sono stati individuati parametri omogenei
per i costi delle procedure di adozione da applicarsi in Italia e nei
Paesi stranieri, in attuazione degli impegni assunti con la suddetta
delibera n. 1/2002/AE/ALBO;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare alcune
disposizioni di indirizzo contenute nelle linee guida sopra indicate;
Delibera:
E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali
denominato "Modifica ed integrazione delle linee guida per l'Ente
autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio
1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476".
Roma, 20 marzo 2003
La Presidente: Cavallo

Premessa.
La Commissione per le adozioni internazionali, a seguito dei
risultati del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno 2002
sull'attivita' degli enti autorizzati e alla collaborazione
instauratasi con i medesimi, avendo osservato piu' approfonditamente
le modalita' con le quali ognuno di essi ha svolto i compiti
istituzionali, in Italia e all'estero, ritiene necessario aggiornare
le precedenti disposizioni di indirizzo.
La Commissione conferma il proprio impegno a sostenere gli enti
nell'attivita' di cooperazione internazionale che li vede partner
privilegiati nelle politiche per l'infanzia in difficolta' e per i
bambini abbandonati e collocati in strutture assistenziali, affinche'
possa realizzarsi un vero e proprio salto di qualita' negli
interventi a favore dei minori stranieri istituzionalizzati per il
rientro nella famiglia di origine, in famiglia affidataria o in
piccole comunita' di tipo familiare del loro Paese.
Al riguardo si sottolinea come l'impegno degli enti in attivita' di
cooperazione nel Paese straniero, ove sono operativi, e' uno dei
requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione; la Commissione,
pertanto, sta verificando, anche attraverso le rappresentanze
diplomatiche all'estero, le modalita' con le quali detto impegno
viene assolto.
Un'applicazione condivisa delle modifiche che vengono introdotte
con la presente delibera ai quadri A, B, C e D della delibera n.
1/2002/AE/ALBO esige, in via preliminare, alcune osservazioni:
il numero degli enti autorizzati e' significativamente lievitato
divenendo, per alcuni Paesi, non equilibrato in rapporto al numero
dei minori disponibili per l'adozione internazionale, specie se
confrontato con il numero degli enti autorizzati dagli altri Paesi di
accoglienza ivi operanti;
alcuni degli enti autorizzati non sono ancora riusciti ad
ottenere l'accreditamento, come si puo' constatare consultando
l'ultima edizione dell'Albo. Cio' genera disorientamento e confusione
nelle coppie, le quali frequentemente vengono prese in carico
dall'ente autorizzato e non accreditato, con la conseguenza che la
durata del loro percorso adottivo si protrae o, addirittura, rischia
di interrompersi;
le istanze presentate per ottenere l'autorizzazione da parte di
nuove associazioni non appaiono ridursi sensibilmente; esse
pervengono, tra l'altro, fuori dai termini previsti nelle precedenti
linee guida e non sono conformi alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 492/1999;
molti degli Enti autorizzati chiedono l'estensione per Paesi gia'
ampiamente coperti da enti. Cio' testimonia il mancato accoglimento
dell'auspicio manifestato dalla Commissione ad ampliare la
collaborazione fra enti. Appare percio' opportuno che le nuove
istanze di autorizzazione si dirigano verso Paesi scoperti da enti;
l'Autorita' straniera di riferimento chiede, a volte
informalmente, a volte espressamente, di limitare il numero degli
enti autorizzati, in quanto, dovendosi essa rapportare con molti
Paesi, preferisce interagire con pochi enti per ciascuno dei Paesi di
accoglienza;
gli enti autorizzati per uno o due Paesi, di ridotte dimensioni e
di nuova istituzione, segnalano di avere difficolta' a rientrare nei
costi che sono stati individuati dalla Commissione d'intesa con gli
enti;
alcuni enti autorizzati hanno accompagnato l'ingresso in Italia
di un numero limitato di bambini e hanno scarsamente curato, a
differenza dell'impegno assunto in sede di autorizzazione, le
attivita' umanitarie e i progetti di sussidiarieta' nel Paese
straniero;
alcuni tra i Paesi di origine dei bambini seguono sempre piu' la
prassi, non condivisa dalla Commissione, ma di fatto esistente, di
stabilire una quota di bambini destinati all'adozione internazionale
e una quota-parte per ciascun Paese di accoglienza. Ne consegue che
eventuali ulteriori autorizzazioni di enti produrrebbero soltanto una
redistribuzione dello stesso numero di bambini tra un numero maggiore
di enti;
il superamento della limitazione regionale dell'operativita'
dell'ente da una parte e la copertura di ben 45 Paesi stranieri
dall'altra, non impongono piu', in via urgente, deliberazioni
riferite a modifiche dell'Albo, in quanto l'utente puo' trovare ampia
risposta alle proprie esigenze nel quadro gia' esistente. Tale
osservazione e' fondamento della successiva previsione riferita al
termine di presentazione delle nuove istanze;
i corsi di preparazione alle coppie non sono sempre tenuti con
regolarita' e con gli approfondimenti necessari sul Paese verso cui
la dichiarazione di disponibilita' e' diretta;
i gruppi costi hanno prodotto, grazie al contributo di tutti gli
enti, un lavoro condiviso al quale sara' data visibilita' mediante
pubblicazione disposta dal Governo; l'avere individuato parametri
utili per la definizione dei costi, per qualita' e quantita' dei
servizi offerti, assicura credibilita' e fiducia nell'operativita'
degli enti e nei loro rapporti con le istituzioni;
l'eta' dei bambini autorizzati all'ingresso e' sempre piu'
elevata; si rende percio' necessaria, unitamente ad una sempre
maggiore attenzione alle competenze degli aspiranti genitori
adottivi, un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno nei
loro confronti durante il periodo di conoscenza del bambino;
la competitivita' fra gli enti deve essere leale e di stimolo ad
una corretta operativita', non deve assolutamente comportare la
caduta dei principi deontologici di base, a rischio della mancata
realizzazione del superiore interesse del minore adottato.
Quadro A - Competenze

Autorizzazione.
L'istanza di autorizzazione o di estensione a nuovi Paesi, ove non
osservi le disposizioni di cui all'art. 39-ter della legge n. 476/98
e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999,
o presentata incompleta, o fuori del termine di seguito indicato,
sara' dichiarata immediatamente irricevibile senza ulteriore
istruttoria.
All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad operare
in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare l'istanza:
a) di un approfondito studio Paese affinche' possa evincersi il
livello di conoscenza della realta' locale, specificatamente in
ordine alle condizioni dell'infanzia ed al sistema giuridico e
sociale di protezione, ed in particolare all'aspetto procedurale
dell'istituto dell'adozione;
b) di un dettagliato progetto sull'attivita' di cooperazione che
si propone di avviare nel Paese straniero, per il quale deve essere
indicata la metodologia individuata per la sua realizzazione;
c) dell'indicazione della sede operativa all'estero, la quale
potra' anche essere messa a disposizione dell'ente da organismi
localmente riconosciuti.
L'istanza di autorizzazione e/o di estensione dovra' essere
presentata entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione avra'
cosi' modo di effettuare una valutazione sistematica delle istanze,
per una piu' agevole informazione dei cittadini, in considerazione
che l'Albo viene pubblicato annualmente, ed al 31 dicembre.
E' indispensabile, ai fini di valutarne la capacita' operativa, che
l'ente dia precisa indicazione dello Stato ove intende operare, in
caso si tratti di Federazione di Stati (es. Brasile, Russia), e dei
contesti territoriali ove intende svolgere attivita' di cooperazione,
per la realizzazione del principio di sussidiarieta'.
Per quanto attiene alle "residue" limitazioni regionali
all'operativita' dell'ente (nel rispetto dell'autonomia organizzativa
delle associazioni che ne hanno fatto specifica richiesta),
perduranti nonostante la delibera n. 77/02 del 17 luglio 2002, con la
quale la Commissione ha riconosciuto l'operativita' su tutto il
territorio nazionale agli enti provvisti di almeno una sede in due
macro-aree, va precisato che l'eventuale presa in carico da parte di
enti con limitazioni di operativita' a livello regionale di coppie
residenti in regioni diverse da quelle in cui l'ente opera, dovra'
essere autorizzata dalla Commissione.
La sospensione delle procedure di adozione da parte dell'Italia con
un Paese straniero non pregiudica le coppie che hanno gia' ottenuto
l'abbinamento di un bambino o che, al fine di ottenerlo, hanno
consegnato la documentazione richiesta: esse potranno, comunque,
portare a termine l'adozione.
Le coppie, invece, che hanno soltanto iniziato la procedura presso
l'ente hanno facolta' - ove quest'ultimo sia autorizzato
esclusivamente per il Paese in questione ed ove non intendano
attendere la revoca della disposta sospensione - di richiedere alla
Commissione l'autorizzazione a conferire un secondo mandato ad altro
ente, in quanto la Commissione ritiene tale sospensione dettata da
causa di forza maggiore e, conseguentemente, riconosce come valido il
nuovo mandato ad altro ente, anche in presenza di un decreto
d'idoneita' non piu' efficace.
In difetto della predetta autorizzazione, pertanto, il secondo ente
non potra' prendere in carico la coppia, se il decreto di idoneita'
ha perso la sua efficacia per decorso del termine di un anno
dall'avvenuta comunicazione. L'autorizzazione dovra' essere
rilasciata esclusivamente dalla Commissione, restando il tribunale
per i minorenni competente per l'eventuale modifica, estensione (a
piu' bambini) o revoca del decreto di idoneita'.
La sospensione delle procedure di adozione disposta dal Paese
straniero nei confronti dell'Italia parimenti non pregiudica le
coppie che abbiano in corso una procedura di adozione; esse, ove non
intendano attendere la revoca della disposta sospensione da parte del
Paese straniero, potranno essere autorizzate dalla Commissione alla
revoca del mandato, in quanto detta sospensione configura forza
maggiore; esse potranno, pertanto, rivolgersi ad altro ente per
conferirgli mandato.
Il secondo Paese al quale la coppia indirizza la sua scelta, non
deve pero' essere tra quelli per i quali anche l'ente precedentemente
individuato e bloccato dalla sospensione era autorizzato ad operare;
cio' perche' altrimenti il secondo mandato rappresenterebbe una
sfiducia implicita nell'operato del primo ente e poiche' la revoca
del mandato per motivazioni inerenti la condotta dell'ente soggiace
alle regole generali, la coppia, in presenza di un decreto
inefficace, deve rinnovare la dichiarazione di disponibilita' ed
ottenere un nuovo decreto di idoneita'.

L'ente.
L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta l'autorizzazione
ad operare e la conseguente iscrizione all'albo, svolge alcune
funzioni delegate dalla Commissione. E' percio' tenuto ad accettare
l'incarico che la coppia intende conferirgli e a portarlo avanti dopo
aver avuto con la stessa piu' colloqui descrittivi della metodologia
operativa messa in campo, sia in Italia che all'estero, e delle
eventuali difficolta', in ordine, ad esempio, all'eta', ai tempi
dell'adozione nel Paese indicato dalle coppie. Il conferimento
dell'incarico configura accettazione di quella metodologia e
consapevolezza delle difficolta' rappresentate.
L'ente, in particolare, nell'assolvimento dei compiti inerenti la
presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione di un minore
straniero, ha l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete
possibilita' di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel
corso dell'iter adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla
procedura da svolgere all'estero. Con la presa in carico della
coppia, l'ente resta vincolato anche al rispetto della normativa
prevista dal Paese straniero nel quale la coppia ha scelto di
adottare e nel quale andra' ad esplicare la sua attivita' di
assistenza. Ne consegue che l'ente sara', tra l'altro, tenuto ad
inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella
famiglia adottiva per i tre, o piu' anni, successivi alla avvenuta
adozione, come previsto dalla legislazione del Paese di provenienza
del minore.
L'ente deve tenere un registro, anche di tipo informatico, da cui
risultino le date di svolgimento dei corsi di preparazione, il
nominativo dei formatori e delle coppie partecipanti, ai fini di
rendere possibile la verifica dello svolgimento dei corsi; in caso di
utilizzo del registro informatico, alla coppia dovra' essere
rilasciato un attestato di partecipazione al corso, mentre il
registro cartaceo dovra' essere controfirmato dagli interessati
L'ente puo' orientare la coppia verso un Paese straniero in
relazione alle disponibilita' manifestate dalla stessa ed alle
indicazioni eventualmente contenute nel decreto di idoneita', ma non
puo' rifiutare la scelta operata dalla coppia, in quanto la normativa
espressamente riconosce agli aspiranti genitori adottivi
l'opportunita' di individuare il Paese in cui adottare.
L'ente potrebbe richiedere alla coppia di sottoscrivere, in calce
al conferimento incarico, la piena consapevolezza delle difficolta'
rappresentate, in particolare in relazione ai tempi d'attesa ed
all'eta' dei bambini disponibili in quel Paese per l'adozione
internazionale. Alla Commissione pervengono, infatti, ripetute
doglianze in relazione ai tempi di attesa, ai tempi di permanenza in
loco, all'eta' dei bambini proposti in relazione all'eta' prospettata
negli incontri organizzati dall'ente, e cio' in quanto tali elementi
non sarebbero stati esplicitati al momento del conferimento del
mandato.
L'ente, utilizzando momenti d'incontro informativi e di
preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o
direttamente, deve far si' che le coppie prese in carico raggiungano
un buon livello di consapevolezza del significato profondo
dell'adozione internazionale e, parimenti, delle molteplici
responsabilita' che da essa conseguono, cosi' da farle aprire
all'accoglienza di uno o piu' minori, superando - proprio grazie ai
percorsi maturativi di sostegno - ogni pregiudizio, specialmente
quelli inerenti la diversita' somatica.
L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla
Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi
socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata,
indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in
atto.
Si tratta di un mandato a carattere atipico, in quanto la liberta'
contrattuale ed il rapporto fiduciario, elementi entrambi
caratterizzanti il mandato, nel caso di specie sussistono soltanto in
capo alla coppia che conferisce l'incarico; la coppia, una volta
dichiarata idonea, ha infatti acquisito un diritto ad attivare e
proseguire una procedura all'estero attraverso l'attivita' di
sostegno di un ente autorizzato; percio' mentre all'atto della
dichiarazione di disponibilita' essa si mette a disposizione come
risorsa familiare con le proprie potenzialita', ma non ha ancora il
diritto di attivare la procedura nel Paese straniero, intervenuto il
decreto autorizzativo, acquisisce, invece, il diritto di attivare la
procedura presso l'ente autorizzato. Quest'ultimo, si ribadisce, non
puo' rifiutare l'incarico, perche' esercita una funzione delegata
dalla Commissione, cioe' da un organo pubblico di rilevanza
internazionale.
Ove nel corso del rapporto insorgano difficolta' di tipo
relazionale, o si verifichino eventi eccezionali precedentemente non
rilevati, e di tale gravita' da poter eventualmente configurare
motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneita', l'ente
potra' dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al
tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneita', ai servizi
che hanno redatto la relazione, nonche' alla Commissione per le
adozioni internazionali.
La coppia puo' conferire mandato anche prima di ottenere il decreto
di idoneita', cioe' in corso di procedura; si tratta in questo caso
di un conferimento di incarico subordinato all'ottenimento del
decreto di idoneita'. E' chiaro che l'ente non potra' caricare alla
coppia alcun costo, se non quello dei corsi di formazione
eventualmente frequentati dalla stessa.
La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro
ente, e' tenuta, una volta effettuata la revoca, a darne
comunicazione ai servizi territoriali e al tribunale per i minorenni,
nonche' ad indicare i percorsi formativi seguiti; cio' al fine di
mettere in grado il secondo ente di approfondire le motivazioni e di
individuare eventuali problematiche sottese e sommerse e, comunque,
di continuare nell'iter formativo eventualmente interrottosi.
Tranne nei casi di espressa autorizzazione della Commissione il
secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito entro
il termine di un anno dalla emissione del decreto di idoneita',
altrimenti la revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i
termini di efficacia del citato decreto, e cio' per espressa
previsione di legge. E' chiaro che trattasi di conferimento
condizionato all'emissione del decreto di idoneita'.
Il nuovo incarico non puo', comunque, intendersi validamente
conferito se non e' stato notiziato il primo ente; cio' al fine di
permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da
parte del nuovo ente, sia da parte dei servizi socio-sanitari che del
tribunale per i minorenni, in particolar modo se non e' stato ancora
emesso il decreto di idoneita'.
Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli
aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente affidato ad
un altro ente, quest'ultimo puo' chiedere agli adottanti la
partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma
puo' anche tenere conto del percorso gia' seguito; pertanto l'ente e'
libero di riconoscere il percorso effettuato o di richiedere che i
coniugi seguano il percorso specifico individuato dal secondo ente
come adeguato. Qualora il rapporto tra ente ed aspiranti genitori
adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme
versate, l'ente potra' trattenere solo l'importo relativo ai servizi
effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di
danaro e' tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni documentate
ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.
La previsione di una revoca tacita non puo', tuttavia, essere
esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia e' quest'ultima che ne
resta penalizzata (mancata presentazione a piu' incontri, mancata
corresponsione di oneri previsti, ecc.); se dipende dall'ente
parimenti quest'ultimo ne restera' penalizzato, perche' rischia di
vedersi revocato il mandato; l'ente potra' essere chiamato da questa
Commissione a giustificare la propria inerzia, ove essa non si fondi
su validi e rilevanti motivi, indipendenti dalla sua volonta';
l'inerzia segnalata potra' essere valutata ai fini di eventuali
provvedimenti limitativi dell'operativita' dell'ente.
La Commissione ha potuto verificare quanta e quale rilevanza il
Paese straniero dia alle relazioni post-adozione, la cui mancata
trasmissione entro i termini previsti ha provocato in piu' occasioni
il blocco delle adozioni. E' chiaro che laddove il Paese intenda
avvalersi dei servizi territoriali le regioni, nell'ambito dei
protocolli d'intesa, individueranno le unita' di servizio
responsabili della predisposizione e trasmissione dei rapporti.
Gli enti sono tenuti a rispettare non solo la normativa di settore
ma anche i principi deontologici alla base di tutte le professioni,
pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in quanto le
qualita' morali sono espressamente richieste dalla legge all'atto del
rilascio dell'autorizzazione e devono continuare a sussistere nel
corso dell'operativita' dell'ente: l'ipotesi di concorrenza sleale
non e' sicuramente espressione di "idonee qualita' morali".
La Commissione si riserva di comunicare, a breve termine, uno
specifico documento relativo alle modalita' di espletamento della
vigilanza, da realizzarsi in sinergia con altre competenze
istituzionali centrali e territoriali previste dalla legge.
La Commissione si propone di promuovere un tavolo di consultazione
con gli enti, dal quale possano emergere elementi utili per definire
un codice di autoregolamentazione.

Personale dell'ente.
L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non puo' - come
previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non
incorrere nel conflitto d'interessi - avvalersi di professionisti che
siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi
riguardanti la tutela dei minori, l'adozione nazionale ed
internazionale e l'affidamento familiare in particolare. In caso di
dipendenti part-time, il lavoro privato deve riguardare materia
diversa di quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di
lavoro.
Si ritiene altresi' non corretto, sotto il profilo deontologico,
che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente -
presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano
parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della
realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle
coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre
una carica nell'organizzazione dell'ente puo' offrire la prestazione,
a titolo puramente gratuito.

Accreditamento.
E' specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio
accreditamento presso le competenti Autorita' del Paese straniero.
Tale adempimento deve essere espletato entro il piu' breve tempo
possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza
che esso abbia iniziato in concreto alcuna attivita' di adozione o di
cooperazione, l'autorizzazione potra' essere revocata, salvo nel caso
in cui si verifichi un arresto delle attivita' riferibile a decisioni
di politica generale e disposto dalle competenti Autorita' straniere.
E', invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese
bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le
procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati, al fine di
garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri
nei Paesi di provenienza.
L'ente e' tenuto a comunicare con tempestivita' alla Commissione
per le adozioni internazionali l'avvenuto accreditamento presso ogni
singolo Paese Aja per il quale e' stato autorizzato, ovvero, i motivi
del diniego.
Per i Paesi non ratificanti la Convenzione de L'Aja, per i quali
non e' richiesto l'accreditamento, si invita l'ente a sollecitare,
ove e' possibile, un documento da cui risulti il gradimento ovvero la
volonta' non ostativa all'attivita' dell'ente in quel territorio da
parte dell'Autorita' di riferimento.
Trascorso un anno dalla richiesta di accreditamento nel Paese
straniero da parte dell'ente senza che l'Autorita' di riferimento vi
abbia dato corso e in assenza di qualsiasi segnale di operativita',
la Commissione esaurite le indagini del caso, provvedera' alla
cancellazione dall'Albo.
Se trattasi di rinnovo dell'accreditamento la cancellazione
avverra' dopo due anni dalla richiesta.

Referenti.
Si sottolinea che e' compito esclusivo dell'ente individuare i
propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonche'
formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le
modalita' di assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovra'
essere fornita alle coppie in loco, nonche' le condizioni economiche
sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.
Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunita' di
delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei
referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente
ricorra ad un proprio referente, a meno che piu' enti, avendo la
stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le
modalita' di impiego della medesima persona.
La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del
referente e del suo curriculum dispone gli opportuni accertamenti
attraverso i canali istitu-zionali competenti e ne autorizza
l'impiego nel percorso di assistenza alle coppie.
Il referente deve seguire un numero limitato di coppie, tale da
consentire un servizio di qualita'.
Si richiama l'attenzione degli enti sull'importanza di vigilare sul
comportamento dei propri referenti configurandosi, in caso di
irregolarita', responsabilita' dell'ente stesso.
Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere
trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun Paese e realta'
locale, dove effettivamente l'ente opera, il "Mod. B/10bis" corredato
da una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di
collaborazione.
Sara' compito della Commissione inviare alle rappresentanze
italiane all'estero e alle Autorita' straniere ogni utile
informazione riguardante ciascun ente autorizzato. Il rappresentante
legale dell'ente avra' cura di presentare alle Autorita' straniere
per il tramite delle rappresentanze italiane i propri collaboratori.
Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle
persone da loro nominate e indicate come referenti nei modelli
allegati e a non consentire ad essi la delega a terzi di adempimenti
riguardanti le procedure.
L'ente e' tenuto a segnalare con tempestivita' alla Commissione
eventuali cambiamenti in ordine ai referenti gia' accreditati.
Costi in Italia e all'estero.
La Commissione per le adozioni internazionali, in collaborazione
con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondimento dei
costi, finora applicati ed in futuro applicabili, per i servizi resi
alle coppie in Italia ed all'estero.
Sono state predisposte le tabelle Mod. E3 e Mod. E4, secondo le
modalita' ed i parametri approvati dalla Commissione ed inseriti nel
sito www.commissioneadozioni.it; esse sostituiscono la precedente
Scheda-Costi, Mod. E3.
L'entrata in vigore delle schede-costi approvate nella riunione
congiunta Commissione adozioni internazionali - enti autorizzati, in
data 9 gennaio 2003, avverra' a seguito di pubblicazione disposta dal
Governo.
Si ribadisce infine che, per esigenze di trasparenza, e' necessario
che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi concordati, al
trasferimento all'estero delle somme necessarie all'avvio e al
completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra la data in
cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e l'utilizzo delle
somme non intercorra un lungo lasso di tempo.
L'elargizione in denaro, nonche' le donazioni e/o richieste di
partecipazione a programmi di cooperazione e solidarieta', potranno
essere corrisposti all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione
dell'iter adottivo, in considerazione che esse non possono essere
ricompresse tra i costi procedurali, ma rappresentano l'espressione
di un coinvolgimento negli obiettivi perseguiti dall'ente.
L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovra' dare
conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi
delle spese sostenute dai genitori adottivi, anche ai fini del
rilascio delle attestazioni utili alle esenzioni fiscali previste
dalla legge. Per quanto attiene le certificazioni utili alle
esenzioni, gli enti dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal
Ministero dell'economia e delle finanze; essi, pertanto, sono tenuti
a rilasciare le certificazioni su spese riguardanti esclusivamente le
attivita' procedurali. Le coppie possono autonomamente in sede di
denuncia dei redditi aggiungere quella documentazione che a loro
avviso puo' essere oggetto di esenzione.
Quadro B - Collaborazione interistituzionale Per implementare la
collaborazione tra servizio pubblico degli enti locali e delle ASL e
servizio privato al fine di fornire alle Autorita' straniere il
maggior numero di informazioni sugli aspiranti genitori adottivi, al
fine di rendere loro piu' semplice l'individuazione e la formulazione
della migliore proposta di incontro bambino-famiglia, l'ente puo'
anche compilare, nel caso sia avvenuta la presa in carico sin
dall'inizio, un proprio rapporto teso a sottolineare quei fatti e/o
quelle notizie rilevati durante il percorso di preparazione, che
potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte dei servizi
sociali o del tribunale per i minorenni prima dell'emissione del
decreto di idoneita'.
L'ente - per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla normativa
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi momento,
fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realta' personale e/o
familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui e'
venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi
territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in relazione
all'idoneita', alla sua eventuale estensione, modifica o revoca.
Va precisato che alle competenti Autorita' straniere dovra' essere
inviato il decreto di idoneita' congiun-tamente alla relazione
psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la
facolta' di allegare una comunicazione, redatta dai propri
consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai
servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale
integrazione avra' lo scopo di arricchire e completare la relazione
psico-sociale, rendendola cosi' conforme allo standard richiesto dal
singolo Paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre
ai servizi.
L'ente deve mantenere informati gli aspiranti genitori adottivi
sull'iter adozionale all'estero e sulle tappe procedurali, riferendo
tempestivamente agli interessati tutte le notizie riguardanti il
minore e quant'altro possa essere utile conoscere sin dall'inizio per
la buona riuscita dell'incontro.
Compete naturalmente alle Autorita' del Paese di origine provvedere
alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono e
adottabilita' del minore, nonche' fornire tutte le informazioni che
lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale
"reale", che tenga conto anche del livello di socializ-zazione
raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessita',
aspettative e capacita' di affrontare l'inserimento in una nuova
realta' familiare, scolastica e sociale. Tenuto pero' conto che non
tutti i Paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione
quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori
adottivi al miglior incontro con il minore, e' auspicabile che dopo
l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilita', l'ente, ove ne
abbia la possibilita', integri le informazioni in suo possesso
utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i
referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta
anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad
interiorizzare le fisionomie di coloro che diverranno i suoi nuovi
genitori e, per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo
attende. (Vedi scheda Mod. M/1 e M/2).
Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o
caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia,
l'ente dovra' adoperarsi affinche' i minori siano collocati in nuclei
familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, cosi' da
favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della
comunita' fraternale. Se cio' non e' realizzabile con la
disponibilita' delle famiglie in attesa presso tale ente, questi e'
tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per
ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa regione o
in regioni limitrofe.
Si richiama l'attenzione degli enti sul dovere di collegarsi con le
rappresentanze italiane all'estero nel pieno rispetto dei ruoli
istituzionali, presentando al Consolato i propri referenti con
l'indicazione dei ruoli loro attribuiti, non eccedendo nelle
richieste, stante l'abituale esiguita' degli organici di tali organi,
evitando pressioni e solleciti se non nei casi di effettiva
necessita' ed urgenza.
La rappresentanza italiana all'estero non e' soltanto parte del
territorio italiano, ove vengono svolti adempimenti e procedure, ma
e' anche un organo preposto a svolgere un ruolo di controllo. E
'anche necessario che l'ente faccia conoscere i propri riferimenti
nel Paese straniero, specie per quanto attiene le iniziative di
cooperazione, cio' potra' tradursi anche in un reale sostegno per lo
svolgimento dell'attivita' nel suo complesso, nell'interesse dei
cittadini che l'ente assiste e che, in quanto italiani, hanno il
diritto di ottenere adeguate risposte istituzionali.
Quadro C - Profili organizzativi e amministrativi Per raggiungere
un buon livello di organizzazione l'ente ha il compito di tenere un
registro (anche informatizzato), nel rispetto delle disposizioni
sulla sicurezza dei dati personali, dal quale risultino:
1) generalita' degli adottanti e luogo di residenza;
2) data e luogo di emissione del decreto di idoneita';
3) data del conferimento dell'incarico;
4) data in cui la coppia consegna i documenti;
5) date dei corsi di formazione seguiti con annotazione del
nominativo dell'esperto che ha tenuto il corso;
6) Paese di destinazione, data dell'invio dei documenti nel Paese
stesso;
7) data del ricevimento della proposta del/i minore/i;
8) data della formulazione della proposta alla coppia interessata
e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto;
9) generalita' del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita;
10) data della trasmissione alle competenti Autorita' nel Paese
d'origine;
11) data di partenza della coppia e data del suo rientro in
Italia;
12) dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando
previsto o se necessario;
13) costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente;
14) spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi
durante l'iter adottivo (cambio del Paese, aggiunta di fratelli,
revoca della segnalazione del minore, sospensione della pratica,
opposizione all'adottabilita' degli aventi diritto, ecc.).
A. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla
residenza permanente del minore l'ente dovra' trasmettere alla
Commissione per le adozioni internazionali, preferibilmente
attraverso un unico invio, i seguenti documenti:
1) richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza
permanente in Italia del minore secondo l'allegato Mod. E/32;
2) decreto di idoneita' dei coniugi rilasciato dal TM;
3) copia del conferimento dell'incarico all'ente;
4) provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;
5) attestazione del principio di sussidiarieta' rilasciata dalla
competente autorita' straniera;
6) proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e
profilo psico sociale del minore;
7) dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai
coniugi adottanti;
8) sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in
cosa giudicata;
9) certificato di nascita emesso in conformita' del provvedimento
che dichiara l'adozione e quello originario, se non vietato dalla
legislazione del Paese di origine;
10) per i Paesi Aja certificato di conformita' alla Convenzione
ex art. 23, comma 1.
Quadro D - Cooperazione e sussidiarieta' Nel quadro della politica
di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi a cio'
autorizzati (cooperazione decentrata), si invitano gli enti, che
operano nello stesso Paese o area geografica, ad individuare
obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, cosi' da non
disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora piu'
produttiva risultera' la collaborazione e la concreta attuazione del
principio di sussidiarieta' se i contributi sono concentrati su
obiettivi condivisi fra gli enti che operano nella stessa area.
La Commissione in sinergia con le amministrazioni competenti si
fara' carico, nell'individuazione degli obiettivi di verificare che
non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto,
oppure individuare le modalita' per la convergenza di risorse di piu'
amministrazioni o organismi pubblico o privati che intendono
concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.
A tal fine la Commissione adozioni internazionali - nell'ambito
dello stanziamento di bilancio di competenza - tenendo presenti le
priorita' ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, puo'
finanziare progetti di sussidiarieta' per le aree di provenienza dei
bambini, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi
in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la
presentazione degli stessi, nonche' la quantita' delle risorse
impegnate.
I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi
pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che
concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al
meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli
interventi progettati.
La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di
confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e
sussidiarieta' possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti
coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario
titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello
spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite.
Ed e' su questa direzione che prioritariamente intende orientare la
propria linea politica.
La Presidente: Cavallo

Modelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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