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Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2003

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 febbraio 2003, n. 64
Regolamento concernente la disciplina della scuola di guerra dell'Esercito.


Capo I
Generalita'
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 4, commi 13-bis e 13-ter
che prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano
disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della
scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il
regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore
interforze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei
vertici militari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, recante
la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmessa con nota n. 8/53847/D.V.6 dell'11 novembre 2002;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita'
1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente
dell'Esercito sono previsti il corso di stato maggiore ed il corso
pluritematico, di durata complessiva non superiore a un anno
accademico.
2. Il corso di stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico,
e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far
acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli stati maggiori
dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello
equivalente.
3. Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione
tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di:
a) operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi operativi
intermedi, negli organi di vertice della Forza armata e dei comandi
terrestri multinazionali;
b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla
pianificazione e condotta delle operazioni militari;
c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico
presso gli istituti militari di formazione.
4. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le modalita' di
avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata
sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28
dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998; si riporta il testo
dell'art. 4, commi 13-bis e 13-ter:
"13-bis. Con regolamento del Ministro della difesa, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli
ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti
indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative
finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso
superiore di stato maggiore interforze. istituito dal comma
1;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli
ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno
compiuto i periodi di comando o ai quali siano state
conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini
dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche
in relazione all'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli
ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai
corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi
all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli
ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e
selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore
dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di
svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia
di formazione del personale militare previste dalla legge
18 febbraio 1997, n. 25.
13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
a) l'art. 1, primo comma, lettere a) e c), e gli
articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge
28 aprile 1976, n. 192;
b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n.
611.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000.
- Il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245,
concernente "Regolamento recante norme concernenti
l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore
interforze e la definizione dei criteri e delle modalita'
per la selezione dei candidati alla frequenza del corso
superiore di stato maggiore interforze", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 2000.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
concernente "Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 novembre
1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

Art. 2.
Partecipazione al corso di stato maggiore
1. Partecipano al corso di stato maggiore, obbligatoriamente, i
capitani appartenenti ai ruoli normali dell'Esercito dopo aver
compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i
prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di
servizio validi ai fini dell'avanzamento e, secondo le modalita'
previste dalle disposizioni del capo II, i capitani dei ruoli
speciali.

Art. 3.
Partecipazione al corso pluritematico
1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 17, gli ufficiali in possesso di
laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno
superato il corso di stato maggiore e sono risultati idonei agli
accertamenti attitudinali.
2. Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza e'
obbligatoria.

Art. 4.
Convenzioni con le universita'
1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito puo' stipulare apposite
convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in
sostituzione dei corsi di cui all'articolo 1 e in conformita' con i
principi stabiliti dal presente regolamento, di corrispondenti master
universitari di secondo livello.


Capo II
Ammissione dei capitani dei ruoli specialial corso di stato maggiore
Art. 5.
Concorso
1. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore i capitani
dei ruoli speciali dell'Esercito che superano il concorso, per titoli
ed esami, di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, bandito con decreto
dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle
esigenze organico-funzionali dell'Esercito.


Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (vedi note
alle premesse):
"4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non
abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1
possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed
esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non
sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in
possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'eta' non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di
attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli
normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore ad "eccellente"".

Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, e' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) tre ufficiali in servizio permanente, con grado non inferiore
a maggiore, membri;
c) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a
maggiore, membro con funzioni di segretario;
d) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a
maggiore, membro supplente.

Art. 7.
Titoli di merito
1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione
esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione
preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di
dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo,
ripartiti nel modo seguente:
a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione
personale e professionale;
b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare
prestato;
c) fino a punti 2/30, per altri titoli.
2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 8
gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un
punteggio non inferiore a 6/30.

Art. 8.
Prove d'esame
1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:
a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura
professionale;
b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina
militare di Forza armata;
c) i test volti all'accertamento dell'idoneita'
psico-attitudinale.
2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di
concorso.
3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso
in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un
punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.


Nota all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante "Norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nei pubblici impieghi", e' pubblicato,
nel testo aggiornato, nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
4 febbraio 1997; si riporta il testo degli articoli 13 e
14:
"Art. 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo
svolgimento delle prove scritte). - 1. Durante le prove
scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente,
a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e
la firma di un componente della commissione esaminatrice o,
nel caso di svolgimento delle prove la localita' diverse,
da un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti
dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni
dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei
confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di
vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed
hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono
trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime".
"Art. 14 (Adempimenti dei concorrenti e della
commissione al termine delle prove scritte). - 1. Al
candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame
due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza
apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il
foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome
e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e
lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta
piccola nella grande che richiude e consegna al presidente
della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne
fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato
di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente
sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della
chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla
busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente io
stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in
modo da poter riunire, esclusivarnente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova
di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si
procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero
in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta
numerata. Tale operazione e' effettuata dalla commissione
esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento
di almeno due componenti della commissione stessa nel
luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione
orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di
esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
superiore alle dieci unita', potranno assistere alle
anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione
esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei
lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione
dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei
concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dal candidati
nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice
ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del
singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in
plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio
periferico al presidente della commissione
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove
scritte".

Art. 9.
Graduatoria
1. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti calcolando
la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella
valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle
prove d'esame, dando la precedenza, a parita' di punteggio, al piu'
anziano in ruolo.
2. La graduatoria approvata e' comunicata agli interessati dalla
direzione generale del personale militare.
3. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore, nel
numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei
utilmente collocati nella graduatoria.
4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso
risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati
in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei
ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.
R i n v i o
1. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto
sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la
presentazione della domanda e l'inizio del corso, puo' partecipare al
primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto
limite di eta', se la sospensione precauzionale e' stata revocata a
tutti gli effetti.


Capo III
Corso di stato maggiore
Art. 11.
Sessioni
1. Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate
piu' sessioni dello stesso corso di stato maggiore, nelle quali
ripartire gli ufficiali frequentatori.

Art. 12.
Valutazione del profitto
1. Durante lo svolgimento del corso di stato maggiore, il grado di
capacita' e preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato
mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline
oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in
trentesimi e determinabili al millesimo.

Art. 13.
Esame finale
1. Il corso di stato maggiore si conclude con l'esame finale,
consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare
riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attivita'
operative riferita a scenari diversi.
2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno
conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto
calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella
valutazione del profitto di cui all'articolo 12.
3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento
della prova pratica e' estratto a sorte tra quelli predisposti dalla
commissione esaminatrice. Durante la prova e' ammessa la
consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a
esercitazioni eseguite durante il corso.
4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in
trentesimi e determinabile al millesimo, e' ottenuto calcolando la
media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della
commissione esaminatrice.
5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un
punteggio non inferiore a 18/30.
6. L'esito dell'esame finale ed il punteggio conseguito sono
comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la
giornata di svolgimento della prova.

Art. 14.
Commissione esaminatrice
1. Per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 13 la
commissione e' composta da:
a) un ufficiale generale appartenente all'istituto di formazione,
presidente;
b) quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello ovvero
colonnello, membri;
c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello,
membri supplenti;
d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario
senza diritto di voto.
2. In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente
ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente,
da un ufficiale pari grado dell'istituto.
3. La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi
componenti.
4. Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un
processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il
voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova
pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio
attribuito.

Art. 15.
Graduatoria
1. Al termine del corso di stato maggiore viene formata per
ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali
frequentatori, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nell'esame
finale.
2. Agli ufficiali che superano il corso di stato maggiore e'
rilasciato il relativo diploma.

Art. 16.
Rinvio, dimissione
1. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo
stato maggiore dell'Esercito, puo' essere disposto solo ai due corsi
di stato maggiore immediatamente successivi a quello al quale
l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.
2. Il rinvio d'autorita' dell'ufficiale sottoposto a sanzione
disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego
e' disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero
alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.
3. L'ufficiale, che non puo' iniziare a frequentare il corso di
stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della
durata, puo' presentare domanda di rinvio a frequentare il corso
nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati
motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici
successivi, nel caso di infermita' riconosciuta dai competenti organi
medico-legali.
4. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo
superiore ad un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza
e' determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato
ovvero da infermita' riconosciuta dai competenti organi
medico-legali, puo' essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare
il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero
entro i due anni accademici successivi.
5. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello
stesso corso ovvero al corso successivo puo' essere disposto, per una
sola volta, in favore dell'ufficiale che non e' stato ammesso
all'esame finale, di cui all'articolo 12, per aver conseguito un
punteggio inferiore a 18/30.
6. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per
infermita' non puo' sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, e'
rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione
d'esame.
7. La dimissione dal corso di stato maggiore per gravi motivi
disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta
dallo stato maggiore dell'Esercito, su proposta di un'apposita
commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e
comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso di stato
maggiore.


Capo IV
Corso pluritematico
Art. 17.
Modalita' di ammissione
1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal
Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali utilmente
collocati nella graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei
punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non
inferiore a 18/30.
2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito
valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore
dell'Esercito:
a) la votazione riportata nell'esame finale del corso di stato
maggiore, di cui all'articolo 13;
b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e
dallo stato di servizio.
3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono
effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore
dell'Esercito, composta da:
a) un ufficiale generale, ispettore dell'Esercito, presidente;
b) un ufficiale generale, capo reparto dello stato maggiore
dell'Esercito, membro;
c) un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello,
responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale, membro;
d) un ufficiale generale e un ufficiale con grado non inferiore a
tenente colonnello, membri supplenti;
e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario
senza diritto di voto.

Art. 18.
Valutazione del profitto
1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di
preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante
prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle
discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate
attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al
millesimo.
2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo e'
attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei
punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.

Art. 19.
Prova finale
1. Il corso pluritematico si conclude con la prova finale,
consistente in una esercitazione pratica a carattere
interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito
di gruppi di lavoro.
2. Il punteggio della prova finale e' attribuito a ciascun
ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di
lavoro.
3. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per
infermita' non puo' presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al
comma 2, e' rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno
accademico in cui e' iscritto.
4. La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in
centodecimi, e' ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi
attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.
5. Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale
consegue una votazione non inferiore a 66/110.
6. Agli ufficiali che superano il corso pluritematico viene
rilasciato il relativo diploma.

Art. 20.
Rinuncia, rinvio, dimissione
1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione
dello stato maggiore dell'Esercito, puo' essere presentata
dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta
l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico.
2. L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del
corso pluritematico o che non puo' iniziare a frequentarlo, per gravi
e documentati motivi di carattere privato o per infermita', entro un
periodo di tempo pari ad un sesto della durata, deve presentare allo
stato maggiore dell'Esercito domanda di rinvio ad altro corso.
3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo
superiore ad un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza
e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermita'
derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio al
corso successivo anche in soprannumero.


Capo V
.Servizio di stato maggiore
Art. 21.
Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi
al servizio di stato maggiore
1. Possono svolgere funzioni di stato maggiore e ricoprire gli
incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e
negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato
maggiore dell'Esercito, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli
obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche
previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, per l'avanzamento al grado superiore,
riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso
superiore di stato maggiore interforze, ovvero il corso di cui
all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che
rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno
natura dirigenziale.


Note all'art. 21:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, lettera a),
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (vedi note
alle premesse):
"4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale
ai corsi superiori svolti presso:
a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art.
1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n.
192, e successive modifiche;".

Art. 22.
Disposizione transitoria
1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 21 gli
ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei
materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, hanno completato il
percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza
armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al
grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.


Capo VI
Disposizione finale
Art. 23.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 4, comma 13-ter, del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 220


Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 4, comma 13-ter, del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, vedi note alle
premesse.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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