LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992, e successive modificazioni, che prevede che l'attivita' di
formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente, per il miglioramento dell'efficacia,
efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione della
Commissione nazionale per la formazione continua, cui e' affidato il
compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, nonche' gli ordini ed i collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere
nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione,
e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici;
e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire
i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi,
criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di
"Educazione continua in medicina", nonche' i requisiti per
l'accreditamento delle societa' scientifiche, soggetti pubblici e
privati e verificarne la sussistenza;
Rilevato che l'attivita' di formazione continua di che trattasi,
rientra nella materia "Tutela della salute" affidata alla potesta'
legislativa concorrente delle regioni, secondo le modifiche apportate
all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001
(repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di
formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una
leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse,
soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione
del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l'altro
(punto 3), che l'accordo diventasse lo strumento per assumere
decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere
prescrittorio del programma ECM;
Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro
della salute l'11 dicembre 2002;
Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio 2003, i rappresentanti
regionali hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica e
che l'esame del provvedimento e' stato rinviato alla successiva
riunione del 29 gennaio 2003; che, in tale sede, i rappresentanti
regionali hanno presentato una proposta di accordo sui cui contenuti
il rappresentante del Ministero della salute si e' riservato una
valutazione;
Vista la nota del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero della
salute ha comunicato il proprio avviso favorevole sul testo
consegnato dalle Regioni nella riunione tecnica del 29 gennaio 2003,
ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione
della parola "promosse" con la parola "accreditate";
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, l'argomento e' stato posto, ancorche' non iscritto,
all'ordine del giorno su richiesta dei presidenti delle regioni e che
il Ministro della salute ha dichiarato il proprio assenso all'esame
nel testo del presente accordo come proposto dalle regioni, ivi
compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della
parola "promosse" con la parola "accreditate";
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto
indicati:
1. Sono confermati per l'anno 2003 i contenuti dell'Accordo sancito
da questa Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e
le precisazioni di cui ai punti seguenti.
2. Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attivita'
di formazione a distanza, ad individuare i requisiti per
l'accreditamento delle societa' scientifiche nonche' dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' formative, e a realizzare
un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti
formativi acquisiti dai singoli professionisti, dovranno essere
portati all'esame della Conferenza Stato-Regioni, cui resta riservata
ogni ulteriore decisione di livello nazionale.
3. Le regioni, in forza del loro ruolo nel programma di educazione
continua in medicina, possono contribuire alla realizzazione delle
predette finalita', partecipando alle sperimentazioni o utilizzando
l'esperienza gia' maturata nel settore anche con la collaborazione di
partner diversi da quelli individuati dalla Commissione, favorendo
cosi' la definizione di criteri condivisi.
4. Per l'anno 2003 le attivita' formative residenziali, ivi
comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e
valutate con le modalita' e le procedure attualmente in vigore, ferma
restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza
acquisita nel corso dell'anno 2002.
5. Il predetto sistema di accreditamento degli eventi formativi
dovra' continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per
gli eventi organizzati dai provider accreditati, al fine di poter
confrontare la correttezza delle valutazioni dei provider stessi in
rapporto a quelle che fornisce il sistema generale ed elaborare gli
eventuali correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle
valutazioni o disfunzioni del sistema.
6. Le regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria
attivita' di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale
l'avvio dell'attivita' di accreditamento secondo i criteri
individuati dalla stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a
livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.
7. I crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle
iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono
riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
8. In considerazione della carente offerta formativa per alcune
categorie professionali registratasi nel corso dell'anno 2002, e
tenuto conto che il predetto anno e' stato il primo della formazione
residenziale a regime, non essendo stata ancora attivata la
formazione a distanza, e' consentito di soddisfare il debito
formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).
9. In mancanza del Piano sanitario nazionale sono confermati anche
per il 2003 gli obiettivi d'interesse nazionale gia' individuati per
l'anno 2002 con l'accordo del 21 dicembre 2001, ferma restando la
facolta' delle regioni di individuare obiettivi formativi di
specifico interesse regionale.
10. I costi delle attivita' formative di cui al presente accordo
possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1,
dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, cosi' come ripartite alle
singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo
complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio
2000-2002 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole
regioni.
11. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad
eventi formativi nel periodo compreso dal 1 gennaio 2003, fino alla
data del presente accordo.
Roma, 13 marzo 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato