IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in data
30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003,
comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
1a serie speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a
norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e'
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 18, comma primo, limitatamente ad alcune
parti, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, contenente
disciplina dei licenziamenti individuali; degli articoli 2, comma 1,
e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, nonche'
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui
licenziamenti individuali, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3,
della legge n. 108 del 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art.
1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole
"che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se
trattasi di imprenditore agricolo" e all'intero periodo successivo
che recita: "Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art.
1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Ai fini del
computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo
conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art.
1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Il computo dei
limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita: "I
datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15
luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a
quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con
il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono altresi'
soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro
che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile
il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'art. 1 della presente legge";
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme
sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3,
della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: "Quando risulti
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a
riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o,
in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita' di
importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero
dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita'
di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle
condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennita'
puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di
lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita'
per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni;
se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici
prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente
al
periodo che cosi' recita: "La disciplina di cui all'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della
presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di
natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di
culto".
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15
giugno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato