IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche
ed in particolare l'art. 10;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 con il
quale e' stata data la possibilita' di integrare entro il 7 dicembre
2002, le domande ritenute incomplete;
Visto l'art. 2 dello stesso decreto 18 settembre 2002, con il quale
e' stato deciso di accogliere entro la stessa data del 18 settembre
2002 le domande pervenute oltre i termini stabiliti dal decreto
ministeriale 15 marzo 2002 il cui ritardo e' stato giustificato da
cause di forza maggiore;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 con il quale e'
stato stabilito che la graduatoria pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 settembre 2002 ha solo accertato il possesso dei
requisiti di ammissione al contributo e che la stessa deve essere
contenuta nei limiti delle disponibilita' economiche complessive;
Considerato, inoltre, che le disponibilita' economiche non
consentono di corrispondere il contributo a tutti i progetti inerenti
le unita' utilmente collocati in graduatoria;
Tenuto conto delle valutazioni tecniche ed amministrative delle
singole pratiche effettuate dalla commissione nominata per la
selezione delle domande;
Considerato che il comitato finanziamenti nella seduta del 20
dicembre 2002, ha espresso il proprio parere;
Viste le note n. 28808 del 16 novembre 2001 e n. 603754 del
22 febbraio 2002 trasmesse alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 88 del trattato;
Vista la legge n. 29/1992 e successive modifiche;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2002, per
l'accesso ai finanziamenti SFOP, sono approvate le seguenti
graduatorie definitive di merito distinte per regioni, nonche' le
graduatorie nazionali di cui all'art. 9, punto 5 del citato decreto
ministeriale 15 marzo 2002:
Ammodernamento "FO - Elenco idonei per regione ammessi a
contributo" (Allegato n. 1);
Ammodernamento "FO - Elenco nazionale idonei ammessi a
contributo" (Allegato n. 2);
Ammodernamento "FO - Elenco nazionale idonei non ammessi a
contributo per mancanza di fondi" (Allegato n. 3);
Ammodernamento "Ob. 1 - Elenco idonei per regione ammessi a
contributo" (Allegato n. 4);
Ammodernamento "Ob. 1 - Elenco nazionale idonei NON ammessi a
contributo per mancanza di fondi in base agli accordi multiregionali"
(Allegato n. 5);
Nuove costruzioni "FO - Elenco idonei per regione ammessi a
contributo" (Allegato n. 6);
Nuove costruzioni "FO - Elenco nazionale idonei ammessi a
contributo" (Allegato n. 7);
Nuove costruzioni "Ob. 1 - Elenco idonei per regione ammessi a
contributo" (Allegato n. 8).
Art. 2.
Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, gli
idonei ammessi al contributo inseriti nelle graduatorie regionali o
nazionali, sono tenuti a presentare al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di
mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI
- viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:
1) certificato camerale con l'indicazione dello stato non
fallimentare;
2) per gli importi di contributo superiori ad Euro 154.937,00
certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Art. 3.
La concessione del contributo a favore dei beneficiari ed il
relativo pagamento sono subordinati al preventivo riconoscimento da
parte della commissione della compatibilita' del provvedimento con il
trattato.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli
organi di controllo.
Roma, 18 febbraio 2003
Il direttore generale: Tripodi
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato