IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici
Visto il codice della strada approvato con decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360;
Visti i decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 93 e 2 febbraio
2002, n. 23 di attuazione rispettivamente delle direttive 97/23/CE e
99/361/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a
pressione e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Unione
europea, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 15
maggio 1997, 28 settembre 1999, 3 maggio 2001 e 21 dicembre 2001 di
attuazione rispettivamente delle direttive 96/88/CE, 99/47/CE,
2000/61/CE e 2001/7/CE che adeguano al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Tenuto conto che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con decreto del 7 febbraio 2001 "Attuazione della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" ha
stabilito i criteri per la designazione degli organismi da abilitare
alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13,
14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
prevede che il Dipartimento dei trasporti terrestri proceda alla
designazione di organismi notificati ed autorizzati a svolgere le
attivita' previste agli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto ed
individua i criteri minimi per la loro designazione;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2002 n. 23, stabilisce i requisiti e le procedure per la designazione
degli organismi notificati ed autorizzati che operano nell'ambito
loro attribuito dagli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto
legislativo per le diverse categorie di attrezzature a pressione
trasportabili.
Art. 2.
Designazione degli organismi
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri designa gli organismi
notificati ed autorizzati che ne fanno richiesta e che risultano in
possesso dei prescritti requisiti per l'effettuazione delle attivita'
previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 23. La designazione ha validita' temporale di tre anni dalla
data di pubblicazione del relativo provvedimento.
2. I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere
iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e devono essere forniti di
polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi
prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale di 3,5
milioni di euro.
3. Il titolare dell'impresa individuale che chiede la designazione
deve possedere i seguenti requisiti personali e professionali:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione
europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione
europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita';
c) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione.
4. Nel caso di societa', i requisiti di cui al comma 3, devono
essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in
accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
Art. 3.
Requisiti degli organismi notificati
1. Gli organismi richiedenti la designazione di notificato ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 all'atto
della presentazione della richiesta, fermo restando i rispettivi
requisiti stabiliti dagli allegati I, II del medesimo decreto
legislativo, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi
correlati con il settore o i settori di competenza per cui e' stata
presentata specifica richiesta:
a) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa, che oltre
a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di
certificazione di prodotti come indicati nella norma europea UNI CEI
EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si
richiede l'autorizzazione;
b) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le
mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificita'
riportate nel successivo art. 5, che risulti da dettagliato
organigramma;
c) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attivita' di
cui alla richiesta, nonche' eventuali laboratori, propri o
convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 6,
con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;
d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento
dell'attivita' di certificazione, di esami e prove, compatibili con i
settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di
alcune di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver
stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, cosi' come
specificato al successivo art. 6. In ogni caso i laboratori di esami
e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alla
norma UNI CEI EN 45001;
e) manuale di qualita' conforme alla norma UNI CEI EN 45011,
contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure,
la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con
esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione
oggetto della richiesta di autorizzazione;
f) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale
tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni e
certificati CE, con riferimento ai settori di competenza;
g) ove l'organismo intenda svolgere attivita' inerenti il campo
delle giunzioni, dovra' dimostrare di operare secondo i criteri
generali di qualificazione del proprio personale, previsti dalla
norma UNI CEI EN 45013. Ove infine, l'organismo intenda operare anche
nel campo della certificazione di qualita', secondo la normativa UNI
EN ISO 9002, dovra' produrre un manuale di qualita' secondo la norma
UNI CEI EN 45012.
Art. 4.
Requisiti degli organismi autorizzati
1. Gli organismi richiedenti la designazione di autorizzato ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
all'atto della presentazione della richiesta, fermo restando i
rispettivi requisiti stabiliti dagli allegati I e III del medesimo
decreto legislativo, devono possedere i seguenti requisiti essenziali
minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui e'
stata presentata specifica richiesta:
a) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che sia
adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si richiede la
designazione;
b) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le
mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificita'
riportate nel successivo art. 5, che risulti da dettagliato
organigramma;
c) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attivita' di
cui alla richiesta, nonche' eventuali laboratori, propri o
convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 6;
d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento
dell'attivita' di esame e prove, compatibili con i settori per i
quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali
attrezzature, l'organismo dovra' dimostrare di aver stipulato
convenzioni con laboratori o strutture esterne, cosi' come
specificato al successivo art. 6. In ogni caso i laboratori di esami
e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alla
norma UNI CEI EN 45001;
e) manuale di qualita' contenente, tra l'altro, la specifica
sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e
i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di
attrezzature a pressione oggetto della richiesta di designazione.
Art. 5.
Personale tecnico degli organismi
1. Il personale con rapporto di lavoro dipendente operante negli
organismi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere
qualificato in relazione alla specifica attivita' richiesta
nell'istanza di designazione. In ogni caso gli organismi notificati
devono riferirsi, nella scelta e qualificazione del proprio
personale, ai criteri generali di cui alla norma UNI CEI EN 45013,
nonche' alla norma EN 719, per il personale operante nel settore
delle saldature e alla norma EN 743, per quello addetto alle prove
non distruttive in relazione ai vari livelli di competenza.
2. In relazione ai vari settori previsti dal decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23, il personale preposto alle varie attivita' deve
essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
i) diploma di laurea in ingegneria con almeno tre anni di
esperienza acquisita nel relativo settore, ovvero diploma di istituto
tecnico industriale o per geometra con almeno cinque anni di
esperienza nel relativo settore, per il personale preposto all'esame
e valutazione di conformita' del progetto di attrezzature a pressione
trasportabili;
ii) diploma di laurea in ingegneria con almeno due anni di
esperienza nel relativo settore o diploma di istituto tecnico
industriale o per geometra con almeno tre anni di esperienza nel
relativo settore, per il personale preposto alle verifiche, prove e
ispezioni;
iii) diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con
adeguata esperienza nella tecnologia produttiva delle attrezzature a
pressione trasportabili, e almeno due anni di esperienza in una
organizzazione di certificazione di qualita', per il personale
addetto alla valutazione dei sistemi di qualita' del fabbricante.
3. Il personale che svolge attivita' di collaborazione, in via
esclusiva, oltre ai requisiti indicati al comma 1, deve possedere
un'esperienza professionale specifica, comprovata da almeno cinque
anni di attivita' di verifiche e prove, nel settore di competenza.
Art. 6.
Ricorso da parte degli organismi a strutture esterne
1. Nel caso in cui gli organismi notificati e autorizzati facciano
ricorso a strutture esterne, limitatamente ad esami o prove
complementari o specifiche, o particolari, deve essere stipulato
apposito contratto, nelle forme di legge, con strutture esterne di
riconosciuta competenza professionale nel settore.
Art. 7.
Procedure per la designazione
degli organismi notificati ed autorizzati
1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, quale autorita' competente ai sensi
dell'art. 2 lettera f) del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
a seguito di specifica richiesta, verificato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, avvalendosi della
commissione di cui al successivo art. 9, provvede alla designazione
degli organismi richiedenti;
2. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici provvede altresi' a notificare agli
organismi il numero di identificazione assegnato preventivamente
dalla Commissione europea. L'elenco degli organismi notificati, il
loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati
notificati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
3. I richiedenti alla domanda di designazione devono allegare i
seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di
diritto privato, ovvero dell'atto costitutivo per i soggetti di
diritto pubblico;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
d) specificazione del settore di competenza con indicazione
dettagliata delle procedure di valutazione della conformita';
e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate,
nonche' dei laboratori di prova nella disponibilita' dell'organismo;
f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle
relative qualifiche;
g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla
effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla
certificazione;
h) manuale di qualita' relativo alle specifiche sezioni attinenti
l'attivita' da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93.
Art. 8.
Organismi abilitati alla certificazione dei prodotti ai sensi
dell'art. 12, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di
attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione
1. Gli organismi abilitati dal Ministero delle attivita' produttive
alla certificazione dei prodotti ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature a pressione sono designati a
richiesta quali organismi notificati a svolgere le attivita' previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
relativamente alle corrispondenti categorie di attrezzature.
2. La designazione ai sensi dall'art. 8 del decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 23 non puo' essere di durata superiore a quella di
cui l'organismo richiedente e' in possesso ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
3. Alla richiesta di designazione l'organismo deve allegare copia
del decreto di autorizzazione nonche' dimostrare una ulteriore
copertura assicurativa per un importo non inferiore a 3,5 milioni di
euro.
4. Gli organismi notificati ai sensi del presente articolo
soggiacciono a tutte le disposizioni del presente decreto con
particolare riferimento alle ispezioni iniziali e periodiche.
Art. 9.
Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari
per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati
1. E' istituita, presso la Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre, una commissione per la
valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli
organismi notificati ed autorizzati, col compito di eseguire le
verifiche iniziali e le ispezioni.
2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal Direttore
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre ed e' composta da un dirigente tecnico con funzioni di
presidente, da due funzionari tecnici o da un funzionario tecnico ed
uno amministrativo con qualifiche non inferiori rispettivamente ad
ingegnere coordinatore e direttore coordinatore, nonche' da un
funzionario tecnico con qualifica non inferiore a ingegnere o
funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna
funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.
3. Il presidente, i membri, il segretario ed i relativi supplenti
appartengono alla Direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre.
4. La commissione puo' chiedere pareri alle seguenti commissioni
istituite presso il Dipartimento dei trasporti terrestri:
a) commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per
gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita con decreto
ministeriale 12 settembre 1925;
b) commissione per l'accreditamento di organizzazioni od enti,
istituita con decreto ministeriale 15 maggio 1997.
Art. 10.
Verifiche iniziali ed ispezioni
agli organismi notificati ed autorizzati
1. Nel corso delle verifiche iniziali e delle ispezioni di ciascun
organismo, la commissione di cui al precedente articolo verifica la
sussistenza o la permanenza dei requisiti previsti negli allegati I,
II o III al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e di quelli
previsti nel presente decreto, nonche' il corretto funzionamento
degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il
rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali
impartite dalla Direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre.
2. Sono a carico degli organismi gli oneri relativi alle verifiche
iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente
normativa in materia.
Art. 11
Misure di salvaguardia dell'Amministrazione
1. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni, si accerti che sono
venuti meno, in tutto o in parte, i requisiti di cui agli articoli 4
e 5, che le attrezzature e le strumentazioni non siano state
periodicamente sottoposte ai controlli prescritti, non siano tenute
in condizione di normale efficienza o non siano correttamente
funzionanti, che le operazioni tecniche siano effettuate in
difformita' dalle prescrizioni vigenti, l'organismo incorre nella
diffida per i casi di minore gravita', nella sospensione
dell'attivita' da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore
gravita' o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella
revoca della designazione nei casi di reiterate gravi violazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2003
Il capo del Dipartimento: Fumero
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato