IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione dei crediti
d'imposta da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative
istruzioni:
a) modello IPC, relativo all'istanza di attribuzione del
credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche,
previsto rispettivamente dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da presentare, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 7 febbraio 2003, da parte dei soggetti che hanno optato per i
regimi agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo e per le attivita' marginali e si avvalgono
dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate;
b) modello IPE, relativo all'istanza di attribuzione del
credito d'imposta per gli investimenti, previsto dall'art. 8 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio
2003, da parte delle imprese produttrici di prodotti editoriali.
1.2. I modelli di cui al punto 1.1 sono composti da un
frontespizio riservato ai dati identificativi del soggetto che
presenta l'istanza e dal quadro A riservato ai dati relativi
all'investimento ed alla determinazione del credito d'imposta
richiesto.
2. Reperibilita' dei modelli.
2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia dalle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.it
2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi'
prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano
conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
2.4. E 'consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto della conformita' grafica ai modelli approvati e della
sequenza dei dati.
3. Termini di presentazione.
3.1. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera a) mod. IPC - devono
essere presentate nell'anno 2003 a partire dal 14 aprile 2003; negli
anni successivi dal 1 febbraio di ogni anno.
3.2. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera b) mod. IPE - devono
essere presentate a partire dal 14 aprile 2003.
4. Modalita' di presentazione.
4.1. Le istanze di cui al punto 1.1, devono essere presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, ovvero
tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze
di cui al punto 1.1, lettera a), e' effettuata utilizzando il
prodotto di gestione denominato "CREDIT RFA"; la trasmissione dei
dati contenuti nelle istanze di cui al punto 1.1, lettera b), e'
effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOR".
Detti prodotti di gestione sono resi disponibili gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it
4.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica di rilasciare ai soggetti interessati un
esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo dei
prodotti informatici di cui al punto 4.2, nonche' copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
4.4. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto
interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi
contenuti.
4.5. Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza
per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al
punto 1.1.
Motivazioni.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio
2003, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, ha apportato sostanziali modifiche alle
modalita' di attribuzione dei crediti d'imposta previsti dagli
articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e dall'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, originariamente
fruibili in via automatica.
In particolare, nel determinare il limite degli oneri finanziari
disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni di cui trattasi,
il citato decreto ha subordinato la fruizione dei crediti anzidetti,
i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dal 12 febbraio
2003, (data della sua entrata in vigore), all'accoglimento di
un'istanza da presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate.
Sulla base di quanto previsto dal medesimo decreto, le istanze
devono essere presentate:
successivamente all'acquisto della apparecchiatura informatica
necessaria alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia
delle entrate, per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dagli
articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge n. 388 del 2000 a
favore delle persone fisiche che si avvalgono della facolta' di farsi
assistere negli adempimenti fiscali dall'Agenzia delle entrate;
prima dell'effettuazione degli investimenti, per la fruizione
del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001
a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.
Peraltro le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione
dei crediti d'imposta di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388
del 2000, sono state recentemente modificate, con decorrenza
dall'anno 2004, con il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39.
Lo stesso decreto 7 febbraio 2003 ha disposto, inoltre,
l'applicabilita' alle predette agevolazioni delle procedure e
modalita' previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con
esclusione della disposizione contenuta nel comma 1-ter concernente
la conservazione del diritto di priorita' delle istanze presentate
nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi,
rinviando la definizione dei dati da indicare nelle istanze ad un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione di tali disposizioni e', pertanto, emanato il
presente provvedimento con il quale vengono approvati i modelli -
mod. IPC - mod. IPE - con le relative istruzioni, da utilizzare per
la redazione delle predette istanze.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione
telematica, il provvedimento fa rinvio ai prodotti di gestione
denominati "CREDIT RFA" e "CREDITOR", che saranno resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet
www.agenziaentrate.it
La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla
gestione delle predette istanze, viene attribuita al Centro operativo
di Pescara.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
del decreto 7 febbraio 2003, il termine iniziale per la presentazione
delle istanze di cui al punto 1.1 viene fissato al 14 aprile 2003.
Limitatamente alle istanze per l'attribuzione del credito
d'imposta a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo e delle attivita' marginali, viene, inoltre, stabilito al 1
febbraio di ogni anno il termine iniziale per la presentazione delle
istanze per gli anni successivi al 2003; cio' al fine di garantire un
trattamento paritario tra i soggetti interessati, tenuto conto che la
domanda di adozione del regime fiscale previsto per le attivita'
marginali puo' essere presentata entro il mese di gennaio di ogni
anno (punto 2.1 del provvedimento del 14 marzo 2001).
Con il presente provvedimento viene, infine, disciplinata la
reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articoli 13 e 14) .
Provvedimenti 14 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle
entrate concernente i regimi fiscali agevolati per le nuove
iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e delle attivita'
marginali.
Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002,
n. 143, recante regolamento concernente la disciplina del credito di
imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali,
ai sensi dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, concernente il
differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche.
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7
febbraio 2003, concernenti il monitoraggio dei crediti d'imposta da
adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999,
nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato