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Gazzetta Ufficiale N. 86 del 12 Aprile 2003

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 marzo 2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;
Vista la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la
direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
Rilevata la necessita' di emanare specifiche disposizioni sui
requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e
ventilazione;
Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco
dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio
di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
costituenti le condotte
1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione
al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi
componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione
isolante, e' ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del
manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale
incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in
grado di assicurare, anche nel tempo, la continuita' di protezione
del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non
superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e'
superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati
in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno),
1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con
materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1
(uno).
5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche
armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la
tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi
manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel
sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero
dell'interno ed individuati come "condotte di ventilazione e
riscaldamento" o "manufatti completi isolanti per condotte di
ventilazione e riscaldamento". La rispondenza a quanto dichiarato dal
produttore, circa le modalita' di assemblaggio ed installazione del
manufatto, e' attestata dall'installatore mediante apposita
dichiarazione di conformita'.

Art. 3.
Commercializzazione
1. I prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle
autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni
cogenti comunitarie o italiane.
2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle
previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le
certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati
contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza
alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente
art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un
organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di
autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per
i quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la
normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea,
stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

Art. 4.
Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro: Pisanu


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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