IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, a 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Viste le decisioni n. 2000/418/CE della Commissione europea e la n.
2000/766/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
10 novembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'Ordinanza del Ministro della sanita' 13 novembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 271 del 20 novembre 2000;
Vista l'Ordinanza del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 2001;
Vista l'Ordinanza del 23 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 1 febbraio 2002;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in
legge 9 marzo 2001, n. 49;
Visto il decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002 come convertito in
legge 18 giugno 2002, n. 118;
Visto il regolamento n. 1774 del 3 ottobre 2002 del parlamento e
del Consiglio europeo recante norme sanitarie relative si
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista l'ordinanza 30 marzo 2001, recante le misure sanitarie e
ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi
trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico e
all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali
ad alto e basso rischio;
Considerato che il regolamento n. 1774/02 entrera' in applicazione
dal 1 maggio 2003;
Ritenuto necessario mantenere il controllo sanitario dei
sottoprodotti di origine animale a basso ed alto rischio, nonche' del
materiale specifico a rischio come definito dal Regolamento
999/2001/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le
modalita' attualmente in essere fino all'emanazione di chiarimenti
sugli effettivi campi di applicazione del regolamento del parlamento
europeo;
Ritenuto, pertanto, di prorogare ulteriormente il termine di cui
all'art. 1 dell'ordinanza 30 marzo 2001 e successive modifiche;
Ordina:
Art. 1.
Il termine del 30 giugno 2002 di cui all'ordinanza 30 marzo 2001,
come prorogato dall'ordinanza 1 luglio 2002, e' prorogato al 1 maggio
2003, data dell'entrata in applicazione del regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1774/02.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro della salute: Sirchia
Il Ministro dell'ambiente e territorio: Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 228
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato