IL DIRETTORE
dell'ex unita' operativa autotrasporto
internazionale di cose - A.P.C. 3
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" e successive
modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante
"Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.
98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE
del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali" e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante
"Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2000, recante "Disposizioni
applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 17 aprile 2000;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2002, recante "Modifica del
decreto dirigenziale 7 aprile 2000" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002;
Vista la risoluzione CEMT/CM(2000)10 approvata dal Consiglio dei
Ministri Cemt a Praga il 31 maggio 2000 sull'armonizzazione nei
trasporti stradali;
Visto il documento CEMT/CM(200l)7/FINAL contenente l'accordo
adottato a Lisbona il 29-30 maggio 2001, sulla evoluzione del
contingente per il 2002;
Visto il documento CEMT/CM(200l)9/FINAL contenente la "Guida per
l'uso delle autorizzazioni CEMT" approvata dal Consiglio dei Ministri
Cemt a Lisbona il 29-30 maggio 2001;
Visto il documento CEMT/CS/TR(2002)14 del 7 novembre 2002
contenente la nuova distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il
2003 fra i vari Paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle
stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per
l'anno 2003 e' stato portato a 379 autorizzazioni con un aumento
rispetto al 2002 di 57 autorizzazioni, 32 delle quali sono valide
anche per l'Austria;
Considerato che, del contingente relativo all'anno 2002, non sono
state rinnovate, per il 2003, 48 autorizzazioni (una delle quali e'
valida Austria), risultano pertanto disponibili complessivamente da
distribuire per graduatoria, 105 autorizzazioni cosi' ripartite a
seconda delle rispettive limitazioni risultanti dalla nota CEMT di
attribuzione del contingente 2003 all'Italia:
33 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo "euro
tre";
2 non valide in Austria, utilizzabili almeno con veicoli "euro
due";
32 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con
veicoli "euro due";
38 non valide in Austria e Grecia ed utilizzabili almeno con
veicolo "euro tre";
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno 2002, le imprese concorrenti, per essere ammesse alla
graduatoria, devono totalizzare almeno 150 punti;
Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno 2002, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni
CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei "euro
2" o "euro 3" o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione
CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di
cui possono essere titolari;
Tenuto conto che ai sensi del comma 1-quater dell'art. 3 del
decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto
dirigenziale 18 giugno 2002, le autorizzazioni CEMT, "valide Austria"
vengono attribuite, in ordine di punteggio una per ciascuna impresa,
a quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovate, dello
stesso tipo;
b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;
c) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile,
per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e
Bielorussia,
e che le autorizzazioni che dovessero residuare vengono assegnate in
aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso
criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 1-quinquies del decreto
dirigenziale 7 aprile 2000, come modificato dal decreto dirigenziale
18 giugno 2002, le autorizzazioni CEMT "non valide Austria" vengono
assegnate in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio, attribuendo
una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia totalizzato
almeno 150 punti e ricominciando il giro a partire dalla prima
classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il
divisore l50 per un massimo di 4 giri,
e che le eventuali autorizzazioni residue vengono attribuite con
ulteriori giri ad esaurimento, senza tenere piu' conto del divisore;
Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, come
modificato dal decreto dirigenziale 18 giugno 2002, sulla
ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
Esaminate le 166 domande presentate;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1
allegato al presente decreto relativa all'anno 2003, per il rilascio,
delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada,
della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.
Art. 2.
Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine
di punteggio, 105 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza
nel parco disponibile di veicoli della categoria "euro 2" o "euro
3"
a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono
cosi' ripartite:
33 valide anche in Austria utilizzabili almeno con veicolo "euro
tre";
2 non valide in Austria, utilizzabili almeno con veicoli "euro
due";
32 non valide in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con
veicoli "euro due";
38 non valide in Austria e Grecia ed utilizzabili almeno con
veicolo "euro tre".
Art. 3.
Le 33 autorizzazioni valide Austria sono assegnate tenendo conto
dei requisiti prescritti dal comma 1-quater dell'art. 3 del D.D.
7 aprile 2000 cosi' come modificato dal D.D. 18 giugno 2002 e che
appaiono nell'ultima colonna dell'elenco 1 allegato al presente
decreto.
Art. 4.
Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti
prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto,
raggruppate dalla lettera A) alla lettera D) secondo i motivi
dell'esclusione.
Art. 5.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2003
Il direttore: Lobina
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato