IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
e
IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Obiettivi
(1) Nell'ambito del Patto di Stabilita' per l'Europa
Sud-orientale firmato a Colonia il 10 giugno 1999, e' stato istituito
il Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e
l'assistenza all'attuazione (di seguito denominato RACVIAC).
(2) Il presente accordo definisce la struttura, le questioni di
organizzazione generale e le funzioni del RACVIAC, ivi compresi gli
aspetti relativi alle contribuzioni finanziarie della Repubblica
Federale di Germania e della Repubblica di Croazia per la
costituzione e il funzionamento del RACVIAC.
(3) La sede del RACVIAC e' in Croazia.
(4) Il RACVIAC sara' aperto alla partecipazione di tutti gli
Stati interessati, in conformita' ai principi stabiliti dal Patto di
Stabilita'.
Art. 2.
Gruppo di consulenza multinazionale
(1) Il Gruppo di consulenza multinazionale (di seguito denominato
MAG) agira' in quanto organo supervisore del RACVIAC. Ciascuna parte
al presente accordo sara' rappresentata al MAG da un delegato. Il MAG
determinera' il proprio regolamento interno.
L'amministratore del RACVIAC ed il capo dell'Elemento
finanze/bilancio preventivo o i loro vice saranno membri permanenti
in quanto consulenti del MAG.
(2) Il MAG agira' in quanto organo di controllo del RACVIAC, con
il consenso dei suoi membri, esso adottera' le decisioni operative
sulle attivita' offerte dal RACVIAC e valutera' l'organizzazione di
queste attivita'.
(3) II MAG si riunira' almeno una volta l'anno. Esso adottera'
regole di procedura che specificano i dettagli rilevanti. Le mansioni
del segretariato saranno svolte dall'ufficio del vice direttore del
RACVIAC e del capo del personale.
(4) Nell'ambito della sua responsabilita', il MAG emanera'
direttive destinate all'amministratore del RACVIAC. L'amministratore
dovra' riferire al MAG sulla loro attuazione.
Art. 3.
Questioni organizzative generali
(1) Il RACVIAC avra' personalita' giuridica. Esso avra' la
capacita' di stipulare contratti al fine di esercitare le sue
funzioni.
(2) Il RACVIAC, i suoi locali e le sue proprieta' beneficeranno
di uno statuto pari a quello concesso alle missioni diplomatiche ai
sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18
aprile 1961. In particolare, il RACVIAC sara' esentato da tasse per
quanto riguarda tutte le merci, servizi e agevolazioni nella
Repubblica di Croazia, ivi comprese le forniture di combustibile
acquistato per il proprio uso ufficiale. Inoltre il RACVIAC sara'
esente da dazi sulle importazioni quanto riguarda tutte le merci
importate per i suoi usi ufficiali.
(3) I membri del personale del RACVIAC, compreso
l'amministratore, ed i loro congiunti e parenti a carico
beneficieranno nella Repubblica di Croazia di uno status pari a
quello concesso al personale tecnico ed amministrativo ed ai loro
famigliari facenti parte delle rispettive famiglie, di cui all'art.
37 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18
aprile 1961. Non saranno concesse eccezioni a quanto stipulato
nell'art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
del 18 aprile 1961.
(4) Se un membro del personale del RACVIAC e' cittadino o
residente stabile della Repubblica di Croazia esso (o essa)
beneficera' in tutti i casi dell'immunita' per quanto riguarda gli
atti compiuti nella sua capacita' ufficiale. Cio' non si applica al
personale reclutato in conformita' al paragrafo 4 del presente
articolo.
(4) Il RACVIAC puo' reclutare localmente tale personale
ausiliario, a seconda delle sue necessita', ed in conformita' alla
legislazione nazionale croata.
(5) Il RACVIAC fornira' al Cerimoniale di Stato del Governo di
Croazia una lista dei nomi, luoghi, date di nascita, Paese di
origine, fotografie, titoli e rango delle persone che faranno parte
del personale del RACVIAC, nonche' dei loro congiunti e parenti a
carico facenti parte delle rispettive famiglie, come pure un
curriculum vitae dell'amministratore. Al momento del loro arrivo, ai
membri del personale RACVIAC sara' rilasciata una carta d'identita'
idonea da parte del Cerimoniale di Stato del Governo della Repubblica
di Croazia. Durante la loro permanenza nella Repubblica di Croazia, i
membri del personale del RACVIAC dovranno costantemente avere con se'
la carta d'identita' in oggetto.
Art. 4.
Mansioni
(1) Il RACVIAC costituisce il quadro organizzativo per
l'addestramento del personale di controllo e fungera' da istanza per
le questioni connessi al controllo delle armi convenzionali in questa
regione. Tuttavia ad esso non compete di espletare mansioni di
verifica connesse all'attuazione di questi accordi. A tal fine il
RACVIAC dovra' innanzitutto permettere agli Stati della regione di
partecipare a pieno titolo all'attuazione degli accordi sul controllo
degli armamenti di cui tali Stati sono parte. Inoltre, iniziando e
mantenendo il dialogo e la cooperazione, esso migliorera' la
conoscenza e la messa in opera di intese sul controllo degli
armamenti, predisponendo gli Stati ad una potenziale adesione agli
accordi in materia di controllo degli armamenti.
(2) L'amministratore del RACVIAC sara' responsabile della
pianificazione e della direzione degli eventi in materia di attivita'
di formazione professionale nonche' delle attivita' offerte dal
RACVIAC. L'amministratore elaborera' un bilancio preventivo annuale
per i progetti programmati dal RACVIAC in cooperazione con il capo
dell'Elemento bilancio preventivo/finanze e lo sottoporra' al MAG per
approvazione. L'amministratore e' responsabile dell'attuazione aperta
e trasparente del bilancio preventivo del RACVIAC.
Art. 5.
Risorse umane
(1) Le parti forniranno il personale, le attrezzature e le altre
risorse necessarie per il funzionamento del RACVIAC. Il personale
interessato sara' di norma distaccato per un periodo di due anni, ma
non inferiore ad un anno, in conformita' con l'organico del personale
reciprocamente concordato.
(2) Per quanto riguarda la posizione dell'amministratore del
RACVIAC, vi sara' una rotazione fra le parti su decisione del MAG.
Tale assegnazione non dovra' superare due anni, salvo se diversamente
convenuto dal MAG.
(3) La lingua di lavoro del RACVIAC sara' l'inglese. Per il
lavoro giornaliero, potranno altresi' essere utilizzate la lingua
croata e la lingua tedesca; fermo restando che tutti i documenti
saranno scritti in inglese.
(4) La struttura iniziale e l'organico del personale del RACVIAC
saranno approvati dal MAG.
Art. 6.
Responsabilita' nazionali
(1) Le questioni concernenti la disciplina e gli obblighi
nazionali rimarranno sotto la responsabilita' degli Stati
interessati. Le parti si accerteranno che il loro personale si
conforma alle direttive ed alle procedure stabilite
dall'amministratore del RACVIAC o dal suo vice entro i limiti delle
rispettive leggi e direttive nazionali.
(2) I componenti nazionali avranno facolta' di fornire un
supporto agli incarichi unilaterali nazionali, a seconda della
situazione. Qualora il recesso di un componente nazionale risulti
necessario, il rispettivo componente ne informera' l'amministratore
RACVIAC al piu' presto.
Art. 7.
Finanziamenti
(1) La quota principale dei costi operativi per i primi due anni
sara' a carico della Repubblica Federale di Germania, nei limiti
delle disposizioni finanziarie per gli scopi del Patto di Stabilita'.
I fondi del Patto di Stabilita' sono forniti dalla Repubblica
Federale di Germania per la realizzazione di particolari progetti. La
base sulla quale questi fondi sono forniti e' un bilancio preventivo,
approvato dal MAG, che contiene questi progetti. Gli Stati
rappresentati al MAG sono richiesti di dare il loro accordo al
susseguente funzionamento del RACVIAC ed alla chiave di distribuzione
dei costi che ne derivano.
(2) La Repubblica di Croazia fornira' alcuni servizi di supporto,
quali definiti in un Accordo tecnico fra la Repubblica di Croazia ed
il RACVIAC.
Art. 8.
Inventario congiunto, rapporti
sulla condizione e valore residuo
(1) Entro trenta giorni dopo aver consegnato l'infrastruttura e
le attrezzature al RACVIAC, i rappresentanti delle parti elaboreranno
un inventario congiunto ed un rapporto sulla condizione nel settore
della caserma "Vitez D. Martic" a Rakitje che sara' utilizzato dal
RACVIAC. L'inventario ed il rapporto sulla condizione saranno
costantemente aggiornati.
(2) Entro trenta giorni dopo la cessazione del presente accordo,
l'inventario finale congiunto e il rapporto sulla condizione saranno
compilati e confrontati al precedente inventario congiunto e rapporto
sulla condizione per determinare se sussista eventualmente l'obbligo
di effettuare riparazioni.
(3) Tutti i reclami relativi al valore residuo al momento della
cessazione del presente Accordo saranno definiti mediante
negoziazioni fra le parti.
Art. 9.
Sicurezza
La trasmissione, la custodia, l'uso e la salvaguardia di tutti i
materiali classificati, distribuiti o elaborati nell'ambito del
presente Accordo, saranno soggetti ai regolamenti di sicurezza
nazionali delle parti.
Art. 10.
Vertenze per danni e responsabilita'
(1) Le parti desisteranno reciprocamente da tutte le reciproche
vertenze, per quanto riguarda le lesioni personali ed i danni alla
proprieta', a meno che questi ultimi siano stati causati
intenzionalmente o per via di una grossolana negligenza.
(2) I reclami di terzi, derivanti da atti o da omissioni del
personale del RACVIAC nell'adempimento delle loro mansioni ufficiali
durante l'espletamento di incarichi ufficiali per il RACVIAC o
causati dall'uso ufficiale dei materiali utilizzati dal personale
implicato per scopi del RACVIAC e responsabili del danno, saranno
liquidati dal RACVIAC a carico del proprio bilancio preventivo, ove
cio' sia possibile, senza mettere a repentaglio le operazioni RACVIAC
fondamentali. Qualora cio' non sia possibile, le parti negozieranno
una soluzione.
(3) Nel caso di una controversia concernente il reclamo di una
terza parte, tale reclamo sara' sottoposto ad una commissione mista
per le vertenze. La composizione di questa commissione ed il suo
regolamento interno, saranno concordati fra le parti in un Addendum
al presente accordo.
(4) Le vertenze di parti terze contro membri del personale
RACVIAC derivanti da atti o omissioni non attinenti ai loro compiti
ufficiali, saranno regolate dalla parte il cui membro del personale
e' responsabile dell'insorgenza del reclamo.
Art. 11.
Veicoli
(1) I veicoli che appartengono alle Nazioni contribuenti o che
queste ultime hanno concesso per l'uso ufficiale del RACVIAC avranno
targhe d'immatricolazione appropriate, fornite dal Governo della
Repubblica di Croazia.
(2) I veicoli utilizzati dal RACVIAC dovranno essere muniti
dell'assicurazione croata per conto terzi.
(3) Il Governo della Repubblica di Croazia accetta in quanto
valide, senza tasse, tariffe o patenti di guida, le patenti
automobilistiche nazionali del personale del RACVIAC.
Art. 12.
Annessi
Gli annessi in allegato contenenti disposizioni particolareggiate
su:
mansioni (annesso A) e infrastruttura e logistica (annesso B)
sono parte integrante del presente accordo.
Gli annessi possono essere cambiati con l'approvazione delle
parti, in conformita' al paragrafo 2 dell'art. 13.
Art. 13.
Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo si applica a titolo provvisorio a
decorrere dalla data della sua firma ed entrera' in vigore trenta
giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica che le condizioni
previste per l'entrata in vigore sono state espletate.
(2) Il presente Accordo puo' essere emendato o integrato mediante
il consenso iscritto delle parti, in conformita' con il paragrafo 1
del presente articolo.
(3) I Governi di altri Stati interessati che intendono offrire
personale, attrezzature o contribuzioni finanziarie al RACVIAC in
base all'art. 1 paragrafo 4, possono essere invitati ad aderire al
presente Accordo. Le notifiche di adesione saranno depositate presso
il Governo della Repubblica di Croazia che notifichera' alle parti
ciascun deposito. Per ogni Governo aderente, l'Accordo entrera' in
vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento.
(4) Il presente Accordo puo' essere denunciato da ciascuna delle
parti tramite le vie diplomatiche, facendo pervenire all'altra parte
un preavviso scritto di sei mesi. Le parti si consulteranno
reciprocamente per concordare accettabili condizioni di cessazione.
(5) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o
l'attuazione del presente accordo, sara' regolata per mezzo di
consultazioni fra le parti senza fare ricorso a terzi. Tali
controversie non saranno sottoposte ai tribunali internazionali, ne'
ad altre corti di arbitrato.
Fatto a Zagabria, l'8 marzo 2001 in due originali ciascuno in
lingua croata, tedesca e inglese, tutti i testi facenti fede. In caso
di divergenze interpretative, prevarra' il testo inglese.
Annesso A
INCARICHI DEL RACVIAC
1. Generalita'.
Il RACVIAC costituira' il quadro organizzativo per lo svolgimento
di attivita' di formazione professionale, l'organizzazione di
conferenze e di colloqui con esperti, in vista di migliorare la
verifica e le altre misure di attuazione nell'ambito della portata
degli accordi sul controllo degli armamenti di cui gli Stati
dell'Europa Sud-orientale sono parti. Il RACVIAC organizzera' eventi
informativi al fine di familiarizzare gli Stati interessati riguardo
ad altri accordi sul controllo degli armamenti. Per impartire le
lezioni del corso di formazione, il RACVIAC si avvarra' soprattutto
di personale esterno.
2. Particolari.
Il RACVIAC:
svolgera' mansioni di segretariato per il MAG;
pianifichera' misure di formazione professionale in relazione
ai mandati di verifica nell'ambito degli accordi sul controllo degli
armamenti ai quali gli Stati della regione hanno aderito secondo le
istruzioni del MAG;
organizzera' conferenze, seminari, gruppi di lavoro ed altri
eventi su argomenti attinenti al controllo degli armamenti, in vista
d'intensificare il dialogo e la cooperazione fra gli Stati
interessati, secondo le istruzioni del MAG;
organizzera' eventi informativi riguardo a specifici accordi
sul controllo degli armamenti, secondo le istruzioni del MAG;
cooperera' con gli enti competenti nazionali ed internazionali
e con le agenzie di controllo di altri Stati per la pianificazione,
la preparazione, la direzione e le eventuali sollecitazioni riguardo
a queste attivita';
selezionera' ed invitera' personale insegnante esterno;
fornira' supporto al personale insegnante esterno per la
preparazione e l'applicazione di misure di formazione professionale
per le missioni di verifica;
manterra' i contatti con le Forze armate croate e con altre
Forze armate, ove applicabile, per assicurare il sostegno alle
attivita' di formazione;
fornira' servizi di supporto ai partecipanti ai seminari ed ai
corsi durante la loro permanenza presso il RACVIAC;
valutera' e documentera' tutte le attivita' di formazione
professionale;
fara' rapporto al MAG sia regolarmente, sia su richiesta;
presentera' gli incarichi, l'importanza ed i risultati del suo
lavoro alle forze armate degli Stati interessati come pure ai mezzi
d'informazione ed al pubblico, in considerazione dei vari
gruppi-bersaglio;
liquidera' i conti per tutte le spese incorse nell'adempiere
alle sue mansioni;
predisporra' ed aggiornera' un piano finanziario annuale ed a
medio termine.
Annesso B
La Repubblica di Croazia fornira' gratuitamente alloggi per il
personale RACVIAC in una parte della caserma "Vitez D. Martic" a
Rakitje.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato