Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione
Marche, che ha fatto propria con delibera del 22 maggio 2001 la
richiesta del consorzio di tutela del vino "Verdicchio dei Castelli
di Jesi", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
"Verdicchio dei Castelli di Jesi", approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche;
Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Marche;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi in Moie di Maiolati il 25 gennaio 2003,
con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 19 febbraio 2003, presente il
funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana 10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
"VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI"
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli
di Jesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Verdicchio dei Castelli di Jesi";
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico;
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico Superiore;
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico Riserva;
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Riserva;
"Verdicchio dei Castelli di lesi" Spumante;
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Passito.
Art. 2.
Vitigni ammessi
I vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei
Castelli di Jesi" devono essere ottenuti dalle uve del vitigno
Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione
per le province di Ancona e Macerata, congiuntamente o
disgiuntamente, per un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" ricade nelle province
di Ancona e Macerata ed e' cosi delimitata: parte dal punto di
incontro dei confini dei comuni Filottrano-Jesi-Cingoli e segue,
all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino
ad incontrare la localita' Castreccioni. Di qui prende la direttrice
Castreccioni-Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che
passa per Palazzo, sino alla localita' Annunziata, quindi imbocca la
strada che, dalla localita' Annunziata, percorre la zona di S.
Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimita' di
Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa sino a dove si interseca con
il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine
comunale tra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di
Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e
Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Fabriano, poi il confine
comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico sino al Cimitero di S. Elia
(nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da
questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che
percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76
sino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le
localita' Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino; Palazzo e
Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Arcevia ed indi a
Castelleone di Suasa e poi, in prossimita' della Fattoria Ruspoli,
incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine
sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine
comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe
ed Ostra per poi immettersi al suo incontro, sulla strada che passa
per S. Gregorio, Pianello e S. Maria Apparve e raggiunge Ostra.
Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che
segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba.
Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro
d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-S.
Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora
lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini,
Castelbellino, Monteroberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli
sino a riconiungersi al fiume Musone.
L'uso della menzione "Classico" per il vino a denominazione di
origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi", e' riservata
al vino prodotto nella zona originaria piu' antica. Tale zona e'
costituita da quella delimitata dal presente articolo con
l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei
territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia in
provincia di Ancona.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" devono essere quelle tradizionali
della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la
forma di allevamento a pergola detta "tendone".
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare (nuovi e rimpianti), dovranno avere una
densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di
Jesi", di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:
=====================================================================
Vino | Resa uva/Ha
=====================================================================
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" | ton 14
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Riserva | ton 11
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico t 14 | ton 14
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico Superiore | ton 11
"Verdicchio dei Castelli di lesi" Classico Riserva | ton 11
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del
20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la
produzione non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi".
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%, e per la tipologia "spumante" al
netto della presa di spuma. Qualora superi questo limite, ma non il
75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto; pertanto la resa massima
ettolitro/ettaro di vino non deve essere superiore a 98 HI per il
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" e per il "Verdicchio dei Castelli
di Jesi" Classico, mentre per le tipologie "Riserva", "Classico
Superiore" e "Classico Riserva" non deve essere superiore a 77
HI.
Per i nuovi vigneti la resa media per ceppo e' di 6,4 kg per il
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" e "Verdicchio dei Castelli
di Jesi"
Classico e 5 kg per le tipologie "Riserva", "Classico Superiore"
e
"Classico Riserva".
La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con
proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto
delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un
limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio
rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della
zona, e' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine dei vini, di consentire, su motivata
richiesta, la vinificazione, l'appassimento delle uve e
l'invecchiamento dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi" a quelle
aziende che avendo stabilimenti siti nelle province di Ancona e
Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente operazioni di
vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Verdicchio dei Castelli di Jesi", prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine dei vini - consentire l'effettuazione
delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle
aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal
confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti
iscrivibili all'albo dei vigneti "Verdicchio dei Castelli di Jesi",
dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla
zona di cui sopra per produrre vini a denominazione di origine
controllata, purche' le predette operazioni siano state effettuate
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata i seguenti titoli alcolometrici
volumici naturali totali minimi:
=====================================================================
Vino |Vol. %
=====================================================================
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" 10,5 0% vol | 10,5
---------------------------------------------------------------------
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Riserva 11,50% vol | 11,5
---------------------------------------------------------------------
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico 10,50% vol | 10,5
---------------------------------------------------------------------
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico Superiore 11,50% |
vol | 11,5
---------------------------------------------------------------------
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico Riserva 11,50% vol| 11,5
---------------------------------------------------------------------
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Spumante 9,00% vol | 00,0
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di oricine
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" possono essere destinate alla
produzione del "Passito", dopo essere state sottoposte ad un periodo
di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno
successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve
essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore
al 45%;
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine
controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi" Passito non puo'
avvenire prima del 1 dicembre dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15,00% vol.;
l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di
vinificazione delle uve di cui agli articoli 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi"
e' ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della
zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con
autoarricchimento.
Per tutte le tipologie dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi"
e' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei
Castelli di Jesi", all'atto della immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Verdicchio dei Castelli di Jesi":
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Riserva:
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico:
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l per mille.
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico Superiore:
colore: paglierino;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l per mille.
"Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva:
colore: paglierino;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minino: 17,0 g/l.
"Verdicchio dei Castelli di Jesi" Passito:
colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: armonico, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di
cui almeno 12,00 effettivo;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 1,5 g/l.
I vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi", e "Verdicchio dei
Castelli di Jesi" Classico Superiore, possono rivendicare in
etichetta la menzione "Riserva" se derivano da uve aventi le
caratteristiche previste nei precedenti articoli 2/4/5 e abbiano
superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi
di cui almeno 6 in bottiglia.
L'invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'anno di produzione
delle uve.
La menzione "Riserva" non puo' essere aggiunta alla qualifica
"Superiore".
La denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli
di Jesi" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante
ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai
requisiti previsti dal presente disciplinare.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la
produzione dello spumante possono essere effettuate in tutto il
territorio della regione Marche.
La menzione aggiuntiva "Riserva", potra' essere utilizzata dopo
almeno 9 mesi di permanenza sulle fecce.
"Il Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche organolettiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi
verdolini;
odore: proprio, delicato, fine ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale: 4,5 g
estratto non riduttore minino: 15,0 g/l per mille.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata "Verdicchio dei
Castelli di Jesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone,
aree, localita' e mappali, compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie
contenenti il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi", puo' figurare
l'annata di produzione delle uve. Tale indicazione e' sempre
obbligatoria per il vino designato con menzione "Classico",
"Superiore", "Passito" e "Riserva".
Il vino "Verdicchio dei Castelli di Jesi" puo' essere
confezionato in recipienti delle capacita' previste dalla vigente
normativa.
Per l'immissione al consumo dei vini "Verdicchio dei Castelli di
Jesi" Classico sono ammesi recipienti fino a 5 litri.
Per l'immissione al consumo dei vini "Verdicchio dei Castelli di
Jesi" Classico Superiore, "Verdicchio dei Castelli di Jesi" Classico
Riserva e "Verdicchio dei Castelli di Jesi" Riserva sono ammessi
soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a litri 3.
Per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e
corona.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato