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Gazzetta Ufficiale N. 88 del 15 Aprile 2003

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 1 aprile 2003
Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.


Capo I
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto 1'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
Nella seduta del 1 aprile 2003;
Ha deliberato
di approvare il seguente:
Regolamento interno
Definizioni:
Ai fini del presente regolamento:
a) per "Consiglio" deve intendersi il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria;
b) per "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria;
c) per "Vicepresidente", quando non e' altrimenti specificato,
deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del
Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento;
d) per "Ufficio di segreteria" deve intendersi l'ufficio di
segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Art. 1.
Insediamento del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento
il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla
data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del
Consiglio medesimo.
La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto
decreto.
2. Il componente piu' anziano d'eta', fra tutti i componenti,
presiede la seduta di insediamento.

Art. 2.
Verifica delle elezioni del Consiglio
1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella
immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel
comma secondo dell'art. l, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei
titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonche' sugli
eventuali reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni
elettorali.
2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,
decide sulle proposte del relatore.
3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti
commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a
cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica
stessa su relazione del Presidente.

Art. 3.
Elezione del Presidente
1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'art. 2, il
Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto
all'elezione del Presidente e, in votazioni separate, dei due
vicepresidenti.
2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E'
proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale
maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se
necessario, a terza votazione, nella quale e' eletto colui che abbia
raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti nella
terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che
hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parita', tra
i due piu' anziani ed e' eletto chi abbia riportato maggior numero di
voti, e, in caso di parita' anche in questa votazione, il piu'
anziano di eta'.

Art. 4.
Presidente
1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute
ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente
regolamento.

Art. 5.
Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti
1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il
Presidente e' sostituito, nella presidenza delle sedute, dal
vicepresidente che, in relazione a tale nomina, abbia riportato il
maggior numero di voti o, in caso di parita', da quello di maggiore
eta'. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il
Presidente e' sostituito dall'altro vicepresidente. In caso di
assenza o impedimento dei due vicepresidenti, il Presidente e'
sostituito dal componente piu' anziano di eta'.
2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento
si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il vicepresidente o
il componente piu' anziano convoca le sedute del Consiglio e
sostituisce il Presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge
o dal presente regolamento.
3. Nel caso in cui il Presidente cessi per qualsiasi motivo di far
parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica
di Presidente pur restando a far parte del Consiglio, il
vicepresidente o il componente piu' anziano che lo sostituisce
convoca la seduta per la elezione, con le modalita' indicate nel
precedente art. 3, del nuovo Presidente entro quindici giorni.
4. Nel caso in cui il vicepresidente cessi per qualsiasi motivo di
far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla
carica di vicepresidente pur restando a far parte del Consiglio, il
Presidente convoca la seduta per la elezione, con le modalita'
indicate nel precedente art. 3, del nuovo vicepresidente entro
quindici giorni.

Art. 6.
Posizione dei componenti del Consiglio
1. I componenti del Consiglio partecipano all'attivita' e alle
deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.
2. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il
vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento,
l'altro vicepresidente e gli altri componenti secondo l'ordine di
anzianita' di eta'.
3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti
del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni
altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.
4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella
dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione,
i componenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e
conservano la titolarita' dell'ufficio.


Capo II
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA
Art. 7.
Comitato di presidenza
1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre
che dal Presidente, che lo presiede, dai due vicepresidenti e da due
componenti eletti, in votazioni separate, con le stesse modalita' di
cui al precedente art. 3.
2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la
presenza del Presidente e di almeno due componenti, assiste e
collabora con il Presidente nella esecuzione della delibera e
nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello
svolgimento di tutte le sue funzioni.
3. Il Presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza
sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.
4. Delle piu' rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza
il Presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta
immediatamente successiva.

Art. 8.
Commissioni
1. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie, per la
formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attivita'
diversa dalle delibere, vengono istituite, con deliberazione del
Consiglio, apposite commissioni che coordinano l'attivita' dei
singoli uffici, nei quali e' ripartita l'organizzazione
amministrativa del Consiglio, disciplinata da distinta deliberazione
con attribuzione delle specifiche competenze.
2. Le Commissioni, costituite da tre componenti, tra cui un
Presidente ed un vicepresidente, sono designate ogni anno con
deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza
che la formula dopo aver sentito i componenti.
3. Con le stesse modalita' indicate nel comma secondo possono
essere istituite dal Consiglio Commissioni speciali per compiti
determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo,
unitamente al numero dei componenti.
4. Il Consiglio puo', altresi', affidare ai singoli componenti
compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di
risoluzioni e proposte, nonche' di adozione di altre iniziative,
formulando apposite direttive.

Art. 9.
Assegnazione delle pratiche alle Commissioni
1. Il Presidente incarica dell'istruttoria delle pratiche e della
formulazione delle relative proposte di deliberazione la Commissione
competente.
2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente
archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, e distrutti dopo
cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che
comunque non consentono l'identificazione dell'autore.
3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una
Commissione, questa propone immediatamente al Consiglio
l'archiviazione.
4. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne
quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu'
relatori tra i componenti della Commissione, secondo i criteri
stabiliti da quest'ultima; ne dispone quindi l'iscrizione nel
registro della Commissione, con indicazione del relatore, ed
all'ordine del giorno della Commissione.
5. Se lo ritiene opportuno, la Commissione puo' affidare il compito
di fungere da correlatore ad un componente del Consiglio che non
faccia parte della Commissione stessa.
6. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del
Consiglio, la Commissione ne richiede al Consiglio l'archiviazione
ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorita' competente,
salvo che non risulti che ne sono stati gia' informati.
7. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse commissioni appaiono
connesse, la Commissione ne informa il Presidente che, su conforme
deliberazione del Comitato di Presidenza, le assegna alla Commissione
incaricata della piu' antica o dispone che le stesse vengano trattate
congiuntamente.

Art. 10.
Registro delle commissioni
1. Presso ogni ufficio e' tenuto un registro ove le pratiche,
assegnate alle commissioni, sono iscritte nell'ordine nel quale
pervengono.
2. Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il
nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta
nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate
in proposito, gli eventuali incombenti istruttori disposti ed
espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso
e le conclusioni in fine deliberate.

Art. 11.
Ordine del giorno delle commissioni
1. Su disposizione del Presidente della Commissione, ogni ufficio
forma l'ordine del giorno settimanale della Commissione, nel quale
sono iscritte in ordine cronologico le pratiche da esaminare. In una
seconda parte sono iscritte le pratiche che debbono essere riportate
in Commissione, dovendosi deliberare sugli incombenti istruttori che
siano stati disposti.
2. Almeno tre giorni prima della successiva riunione della
Commissione, l'ordine del giorno e' comunicato al Presidente, ai
componenti della Commissione e a tuffi gli altri componenti del
Consiglio.

Art. 12.
Sedute delle commissioni
1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di almeno
due componenti. Il Presidente puo', altresi', nominare un supplente
quando un suo componente sia temporaneamente impedito.
2. Il Presidente della Commissione ne convoca le sedute e le
presiede. In caso di sua assenza, le presiede il vicepresidente.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della
Commissione, il vicepresidente provvede agli altri atti di competenza
dello stesso, per sua delega o per disposizione del Presidente.

Art. 13.
Ordine dell'esame delle pratiche
1. L'esame delle pratiche elencate nell'ordine del giorno della
Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico.
Se non vi siano obiezioni, si puo' derogare a tale ordine.
2. Ogni componente della Commissione puo' chiedere preventivamente
al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta,
indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una
pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, puo'
chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata
non puo' eccedere i venti giorni.
3. Se il Presidente, il Comitato di Presidenza o il Presidente
della Commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa e' fissata
per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di cio' e' dato
avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della Commissione e gli
altri componenti del Consiglio.
4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione di
pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se
la ritenga urgente, ma non puo' su di essa deliberare se non siano
presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi si opponga; in
questi casi, il rinvio non potra', di regola, eccedere i sette
giorni.
5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica,
puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 14.
Verbale delle sedute
1. Delle sedute delle commissioni e' redatto verbale. Il verbale
contiene l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per
ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni
espresse dai componenti che ne facciano richiesta.
2. Del verbale e' data lettura alla Commissione, che l'approva,
previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte,
ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 15.
Partecipazione alle sedute delle commissioni
1. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di intervenire alle
sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza,
peraltro, prendere parte alle votazioni.
2. A tal fine ogni componente del Consiglio puo' comunicare al
Presidente di una Commissione di volervi intervenire quando vi si
tratti una determinata pratica, chiedendo, pertanto, che gliene sia
comunicata la data. Il Presidente della Commissione da' comunicazione
della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della
Commissione.

Art. 16.
Attivita' istruttoria
1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire
compiutamente una pratica che gli sia stata assegnata, puo'
richiedere informazioni e chiarimenti ai presidenti delle commissioni
tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni
tributarie interessati.
2. Puo' anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie
per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone
estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone
preventivamente il Comitato di Presidenza per ottenerne
l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il
Comitato di Presidenza puo' formulare direttive; se, invece, ritiene
di non autorizzare l'incombente istruttorio, ne riferisce al
Consiglio in occasione della prima seduta.
3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di
giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i
componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente
istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di
esso. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di assistere
all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fiori
sede, ed ha facolta' di prendere parte alle visite presso le
commissioni tributarie.

Art. 17.
Esame degli atti
1. Ciascun consigliere ha facolta' di acquisire, per esaminarli nel
proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli
atti relativi a ogni pratica pendente, nonche' di avere copia dei
verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i
procedimenti disciplinari dall'apposito regolamento.
2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici
tributari, il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato
di presidenza.

Art. 18.
Formulazione delle proposte
1. Esauriti l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli
eventuali incombenti istruttori, il consigliere delegato redige per
iscritto la proposta di delibera che sottopone ad approvazione da
parte della Commissione, la quale designa fra i suoi componenti il
relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito in
Commissione; il Presidente della Commissione ne da' comunicazione al
Presidente, chiedendone l'inserimento all'ordine del giorno.
2. La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi
durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle
proposte fatte, delle votazioni effettuate.


Capo III
SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Art. 19.
Deliberazioni del Consiglio
1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'art. 24 del
decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive modifiche e ogni
altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza
sulle proposte del consigliere delegato.
2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze
prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del
1992, su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il
funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o
del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.
3. Il Consiglio puo', altresi', adottare risoluzioni per quanto
attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.
4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente, sentito il
Comitato di Presidenza, in conformita' alle risoluzioni di cui al
precedente comma.

Art. 20.
Formazione dell'ordine del giorno
1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno una
volta al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono
altresi' convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da
almeno cinque componenti.
Decorso inutilmente tale termine i cinque richiedenti possono
procedere direttamente alla convocazione.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dal
Presidente, ed e' comunicato a tutti i componenti presso il loro
domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del
Consiglio.
3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o
l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati
successivamente, ma almeno un giorno prima.
4. Entro gli stessi termini le proposte scritte di deliberazione,
se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i
consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del
Consiglio.
5. Ciascuno dei componenti puo' chiedere al presidente che un
determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il
Presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di
accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il
Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta,
fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia
sottoscritta da almeno cinque componenti, il Presidente fissa la data
della discussione non oltre dieci giorni.
6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza,
su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio puo' deliberare
di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra
seduta altri argomenti. Se pero' un componente ne faccia richiesta,
l'argomento e' rinviato ad apposita seduta convocata anche per il
giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla
relazione del Presidente o di un componente da lui delegato e puo'
delegare al Presidente o ad uno o piu' componenti la stesura della
motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni
emerse dalla discussione.
7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai commi
precedenti, e' predisposto un ordine del giorno speciale relativo
alle seguenti pratiche:
a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o
incompetenza del Consiglio;
b) le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla
cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del
settantacinquesimo anno di eta' o per altra causa o relative alla
comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti
e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti, quando
non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle
commissioni tributarie;
c) le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli
personali dei giudici tributari.
8. Sulle proposte di cui al precedente comma, il Consiglio delibera
unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione
nelle forme ordinarie.

Art. 21.
Convocazione successiva
1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento
normale di convocazione, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza,
la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del
giorno di tale seduta.
2. Una volta decisa la convocazione, e' in facolta' del Presidente
aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti,
dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.

Art. 22.
Sedute del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno
otto componenti, di cui almeno uno designato dal Parlamento.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal
vicepresidente.
3. Il Presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione
del regolamento.

Art. 23.
Ordine delle deliberazioni
1. Nel corso della seduta, salvo quanto previsto dagli ultimi due
commi dell'art. 20, ogni punto all'ordine del giorno e' distintamente
esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al
successivo se sul precedente non si sia deliberato.
2. Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta puo'
modificare la successione dei punti da considerare e riunire la
discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta
di un componente non sia fatta propria dal Presidente, il Consiglio
delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga
discussione, il Presidente puo' limitarla a un oratore per ognuna
delle tesi in contrasto e per non piu' di cinque minuti ciascuno.
Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del
giorno preventivamente comunicato.

Art. 24.
Relazione e discussione
1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione e'
aperta, di regola, dal relatore ed e' conclusa con la votazione della
sua proposta.
2. Se una delibera concerne piu' persone e un componente ne faccia
richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.
3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta,
puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti.
4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per
quella sospensiva, il proponente puo' prendere la parola per non piu'
di cinque minuti; su tali questioni e' ammesso soltanto l'intervento
di un componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque
minuti; la questione e', quindi, immediatamente decisa e non sono
ammesse dichiarazioni di voto.
5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno
e' introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni componente
puo' prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo
massimo di dieci minuti. Il medesimo componente, sull'argomento in
discussione, puo', a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta
per non piu' di cinque minuti dopo l'intervento degli altri
consiglieri in precedenza iscritti a parlare.
6. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non piu' di
cinque minuti, E'' in facolta' del Presidente della seduta concederla
subito o a fine discussione.
7. Ogni componente, che non l'abbia gia' fatto nel corso della
discussione, puo' illustrare proposte ed emendamenti o fare
dichiarazioni di voto per non piu' di cinque minuti.
8. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente.
9. In caso di argomenti di particolare rilievo, il Consiglio puo'
deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito,
prima del suo inizio.
10. La richiesta di deroga e' motivata per non piu' di cinque
minuti dal proponente e su di essa e' ammesso l'intervento di un solo
componente a favore e di uno contro, per non piu' di cinque minuti.

Art. 25.
Votazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse
partecipano almeno otto componenti, di cui almeno uno designato dal
Parlamento, e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti
validi espressi; a parita' di voti, prevale il voto del Presidente
della seduta.
2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri
casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di
mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi.
3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre
che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano
almeno cinque componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome
estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
4. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per
questioni concernenti persone o su richiesta di almeno cinque
componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda
"SI" o "NO" alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni
per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.
5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei
voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano
depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del
numero legale.
6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella
di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni
riguardanti persone.

Art. 26.
Ordine delle votazioni
1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione,
comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata,
con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in
votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle
sospensive.
2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta
viene immediatamente esaminata e decisa dal Presidente della seduta
o, su richiesta di almeno cinque componenti, con votazione del
Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle
votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su
quelle di definizione del merito. In ogni caso, il Presidente della
seduta puo' limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni
istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per
l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la
priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione
principale.
4. Per tutte le deliberazioni e' posta in votazione per prima la
proposta del consigliere delegato. Se essa sia respinta, vengono
successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli
altri componenti, secondo l'ordine della loro presentazione, salvo
che il rigetto della proposta non costituisca gia' di per se'
decisione di merito.
5. Per le pratiche di carattere concorsuale, se sono presentate
piu' proposte, la votazione avviene per ballottaggio.
6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i
candidati proposti sono piu' di due, gli stessi vengono posti in
votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia
ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione.
Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei
partecipanti alla votazione, si procede, senza soluzione di
continuita', a votazioni successive, escludendo ogni volta il
candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione
precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni intermedie,
viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero
di voti o che ha la minore anzianita' nelle funzioni di giudice
tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i
candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione
finale i candidati ricevono parita' di voti, la votazione stessa e'
immediatamente ripetuta. Se la parita' permane, e' nominato il
candidato con maggiore anzianita' nelle finzioni di giudice
tributario, Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano
presentate due o piu' proposte, la votazione puo' avvenire per
ballottaggio.
7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le
pratiche non concorsuali, se le proposte sono piu' di due, le stesse
vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata
quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti
alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla
maggioranza dei partecipanti alla votazione, si procede, senza
soluzione di continuita', a votazioni successive, escludendo ogni
volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella
votazione precedente. In caso di parita' di voti nelle votazioni
intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di
voti, si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta
da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva
le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti.
Se nella votazione finale le proposte ricevano parita' di voti, la
votazione stessa e immediatamente ripetuta.
8. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione
gli emendamenti.
Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso testo, essi
sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si allontanano
dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi
quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli
emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il
testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti
distinti, si puo' procedere a voto per parti separate, su richiesta
di un componente; si puo', altresi', in tal caso, procedere a
discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa
in votazione.
9. Il Presidente della seduta ha facolta' di modificare l'ordine
delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o
della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 27.
Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare
1. Se dalla attivita' istruttoria o di ispezione compiuta dal
Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla
condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente
suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne
informa i titolari dell'azione disciplinare.
2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non
implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle
responsabilita' disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 28.
Verbale delle riunioni del Consiglio
1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della
segreteria tecnica, e sempre che il Consiglio non incarichi un
consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e
dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei
partecipanti.
2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con,
eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che
siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri,
le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalita' delle singole
votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun
componente.
3. Il Consiglio puo' anche deliberare che venga effettuata una
registrazione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il
testo degli interventi dei singoli consiglieri.
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i
consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito, il verbale viene
sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima
seduta successiva alla scadenza di tale termine.
In tale occasione, i consiglieri possono prendere la parola
soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali puo'
replicare soltanto il Presidente che ha sottoscritto il verbale.

Art. 29.
Pubblicita' delle sedute del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di
sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicita', anche con riguardo
allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della
commissione tributaria comunque rilevanti sul piano professionale,
prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di
terzi. In tali casi, l'esclusione della pubblicita' della seduta o
della discussione di singole pratiche e' deliberata su proposta anche
di un singolo componente. La relativa deliberazione e' adottata, in
assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.
3. Il Presidente determina le modalita' e le limitazioni
dell'accesso, in conformita' alle indicazioni del Consiglio.

Art. 30.
Rilascio di copia degli atti
1. Quando le sedute sono pubbliche, il Presidente autorizza il
rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi
abbia un giustificato motivo.
2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti
consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in
copia dal Presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un
giustificato motivo.
3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia
stata esclusa la pubblicita' della seduta, sono rilasciate ai giudici
tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La
medesima regola vale per il rilascio di copia degli atti acquisiti o
formati nel corso del relativo procedimento.
4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo
modalita' fissate con apposita delibera.

Art. 31.
Obbligo del segreto
1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al
segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali
e' stata esclusa la pubblicita'.
2. La disposizione che precede si applica anche alle attivita'
istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando la segretezza sia
stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla
materia trattata o per il singolo procedimento.

Art. 32.
Risoluzioni del Consiglio
1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:
a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei
componenti delle commissioni tributarie;
b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi
giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonche'
per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;
c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento
professionale dei giudici tributari;
d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite
dalla legge.

Art. 33.
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria e' posto alle dirette dipendenze del
Comitato di Presidenza del Consiglio.
2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto
ufficio, nonche' l'eventuale revoca della detta assegnazione devono
essere preventivamente approvati dal Consiglio.
3. Con apposita deliberazione il Consiglio adegua il regolamento
per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 34.
Notiziario del Consiglio
1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o
notizia che il Consiglio ritenga utile sono, di regola, pubblicate in
un notiziario del Consiglio.
2. Il Consiglio delibera in ordine alla periodicita', ai
destinatari ed alla struttura del notiziario.
3. Su richiesta di almeno cinque componenti, sul notiziario vengono
altresi' pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi
all'esame di pratiche determinate e per le quali non sia stata
dichiarata la segretezza.
4. La richiesta deve essere formulata al piu' tardi in occasione
dell'approvazione del verbale.
5. Il Consiglio puo' disporre, con deliberazione motivata, che di
proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.

Art. 35.
Disposizioni finali
1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate
con il voto favorevole di almeno otto componenti, di cui almeno due
designati dal Parlamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il lo giugno 2003.
3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e
la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa
a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle
strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attivita'
tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.
4. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 1 aprile 2003
Il Presidente: Sepe


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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