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Gazzetta Ufficiale N. 88 del 15 Aprile 2003

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 marzo 2003
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'I.N.P.D.A.P.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n.
410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito
in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della
ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione,
con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non
territoriali;
Vista la nota n. 4289 del 7 marzo 2003 dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica in cui sono
individuati ulteriori immobili di proprieta' dello stesso;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001,
convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio
il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi
elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del
demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'Amministrazione pubblica i seguenti beni immobili:
Cologno Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 227 - dal
subalterno 1 al subalterno 77;
Cologno Monzese - Einaudi 1 - foglio 35 - particella 228 - dal
subalterno 2 al subalterno 4 e dal subalterno 8 al subalterno 71;
Pistoia - Borgognoni 18 - foglio 202 - particella 543 -
subalterno 141;
Firenze - Pasquali 13 - 15 - 17 - foglio 108 - particella 1398
dal subalterno 13 al subalterno 15 e dal subalterno 22 al subalterno
30.

Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli
immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica, e produce ai fini della
trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile,
nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1, e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli
accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla
documentazione trasmessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2003
Il direttore: Spitz


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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