IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare
ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei
nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati
nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al
finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
nonche' dell'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della
stessa legge.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato