Capo I
AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei
Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995,
n. 580, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle
strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il
quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle
spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Viste le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio
2003;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Autonomia finanziaria
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di
Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle
spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali
in base alle norme del presente regolamento, emanando altresi' le
opportune direttive generali e verificando la rispondenza dei
risultati alle direttive generali impartite.
Art. 2.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione, redatto in termini di competenza. Il relativo progetto e'
predisposto dall'ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa, su proposta del segretario generale e dei segretari
delegati, ciascuno per la parte di competenza, unitamente ad una
relazione illustrativa comprendente la programmazione triennale della
spesa, in base agli indirizzi di massima forniti dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa. Entro il 15 luglio di
ciascun anno il segretario generale ed i segretari delegati
illustrano al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
il progetto di bilancio predisposto dal loro ufficio.
3. Il progetto e' trasmesso, entro il 31 ottobre, al Consiglio di
presidenza per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.
4. Entro il 31 dicembre il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa approva definitivamente il bilancio preventivo, che
viene trasmesso a cura del presidente del Consiglio di presidenza ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche', per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero
della giustizia.
5. In caso di mancata approvazione entro il termine del 31
dicembre, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio stesso
autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nei limiti
previsti per il bilancio dello Stato.
Art. 3.
Struttura del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, suddiviso in tre distinti centri di
responsabilita', uno per il Consiglio di Stato, uno per i Tribunali
amministrativi regionali e l'altro per le spese comuni, la cui
titolarita' e' attribuita rispettivamente al segretario delegato per
il Consiglio di Stato, al segretario delegato per i Tribunali
amministrativi regionali, ed al segretario generale, espone le
entrate e le spese per il funzionamento rispettivamente del Consiglio
di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, e delle attivita'
comuni, in coerenza con i principi contenuti nella legge 3 aprile
1997, n. 94, e con i criteri fissati dal decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, anche per quanto concerne la progressiva introduzione
della contabilita' economica. Il segretario generale convoca
periodiche riunioni di coordinamento con i segretari delegati per
l'esame collegiale dell'andamento della spesa e per lo studio di
ipotesi programmatorie.
2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i
limiti delle entrate.
3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Sono altresi' iscritte, quali poste di entrata del
bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel
corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento. Le entrate,
comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in
capitoli, recanti una specifica denominazione, e sono classificate
secondo le seguenti categorie:
Cat. I: entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
Cat. II: entrate eventuali;
Cat. III: avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione.
4. Le spese sono ripartite in tre unita' previsionali di base come
definite dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, corrispondenti ai suddetti tre centri di
responsabilita'. Le spese sono altresi ripartite, ai sensi dell'art.
4 della legge 3 aprile 1997, n. 94 - ai fini della gestione e
rendicontazione - in capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto
economico e funzionale della spesa, nonche' secondo il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima.
5. Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo indicate in
apposito allegato al bilancio di previsione.
6. Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per
evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali
comuni a piu' centri di responsabilita' sono gestite dal segretario
generale.
7. In apposito capitolo e' iscritto il fondo di riserva per un
importo non superiore al 4 per cento delle spese correnti.
8. Confluisce nel fondo di riserva anche l'eventuale differenza tra
l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto
finanziario nell'esercizio precedente e quello indicato quale posta
di entrata nel bilancio di previsione relativamente alle somme non
impegnate.
Art. 4.
Requisiti del bilancio
1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza
alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Non e' consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del
bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari
disposizioni di legge.
Art. 5.
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di
riserva, sono disposte con delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa su proposta del segretario generale sentiti
i segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza.
2. In caso di urgenza il presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa puo' disporre variazioni compensative
nell'ambito dello stesso centro di responsabilita' salvo informarne,
per la ratifica, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa nella prima riunione utile.
3. Le delibere di variazione di bilancio sono allegate al
rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.
4. Nessuna variazione di bilancio puo' essere effettuata dopo il
termine dell'esercizio.
Capo II
CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI
Art. 6.
Conto finanziario
1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono
riassunti e dimostrati nel conto finanziario.
2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione
finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli
secondo la struttura divisa in tre centri di responsabilita' adottata
per il bilancio di previsione e in armonia con i principi di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Il conto finanziario espone:
a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le
previsioni definitive;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e
rimaste da riscuotere;
c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste
da pagare;
d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
e) le somme incassate dalla Tesoreria centrale e quelle pagate
per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e
in conto dei residui;
f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano
all'esercizio successivo;
g) le eventuali economie di gestione;
h) i residui perenti.
Art. 7.
Allegati al conto finanziario
1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:
a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il
fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i
pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;
b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di
cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per
competenza e residui, alla fine dell'esercizio;
c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli
stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da
provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni
particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da
capitolo a capitolo;
d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.
Art. 8.
Conto generale del patrimonio
1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni
patrimoniali relativi al Consiglio di Stato e beni patrimoniali
relativi ai tribunali amministrativi regionali, predisposto
dall'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria, e' redatto in
armonia a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
2. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato il prospetto
indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto
finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.
Art. 9.
Approvazione del conto finanziario
1. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione
illustrativa, e' predisposto a cura dell'Ufficio centrale di bilancio
e ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.
2. Il predetto Ufficio, accerta la completa ed esatta esecuzione
degli adempimenti contabili e riscontra che i dati rilevati dalle
proprie scritture corrispondono con quelli relativi agli incassi e ai
pagamenti eseguiti dalla tesoreria centrale e dalle Sezioni di
tesoreria.
3. Entro il 31 maggio successivo l'ufficio del segretariato
generale della giustizia amministrativa trasmette al Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa lo schema del conto,
unitamente alla relazione.
4. Il conto e' approvato con delibera del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario e'
trasmesso, a cura del segretario generale, ai presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche', per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.
Capo III
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Art. 10.
Accertamento, riscossione e versamento delle entrate
1. Per la riscossione delle entrate eventuali del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali e' istituito un
apposito conto corrente postate intestato alla tesoreria centrale.
2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a
qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo
versamento sul conto corrente postate di cui al primo comma.
3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al
secondo comma trasmettono all'Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di
versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.
4. Il centro compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette
all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria la documentazione
riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto,
bollettini di versamento e certificati di accreditamento) ed alla
tesoreria centrale una copia dell'estratto conto giornaliero. La
tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta dell'Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria, le somme affluite sul conto
corrente postate, curandone il versamento al conto corrente di cui al
primo comma del successivo art. 19 e trasmette la relativa quietanza
all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria.
5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie
di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21
febbraio 1989, n. 99, e 10 ottobre 1996, n. 525, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti
amministrativi richieste in applicazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, art. 25, si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto
previsto dalla direttiva 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene
mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite
dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al
rilascio.
Art. 11.
Disciplina delle spese
1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e
regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni
e servizi sono effettuate senza necessita' di specifiche
autorizzazioni.
2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano
oggetto di apposito atto autorizzativo emanato dall'ordinatore di
spesa.
Art. 12.
Fasi della spesa
1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:
a) assunzione degli impegni;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
2. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto
compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
Art. 13.
Assunzione degli impegni
1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali devono essere
trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa,
all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, affinche' provveda
alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarita'
della documentazione, della esatta imputazione e dell'esistenza dei
fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono
contenere le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto della spesa;
b) le modalita' di esecuzione della spesa;
c) l'importo previsto;
d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese
pluriennali, gli anni di riferimento;
e) l'indicazione del creditore.
3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria formula sugli atti
non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone
comunicazione agli ordinatori della spesa, di cui agli articoli 4 ed
8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n.
580.
4. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria non puo' comunque
dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di
bilancio ovvero che siano da imputare ai residui piuttosto che alla
competenza e viceversa.
5. Gli uffici competenti devono comunicare all'Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni
altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa.
L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria annota nelle sue
scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni
provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. 16,
primo comma, del presente regolamento.
Gli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza,
gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico,
distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando
eventuali procedure automatizzate.
Art. 14.
Liquidazione delle spese
La liquidazione delle spese consistente nella determinazione
dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto
creditore del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, e' effettuata dagli ordinatori di spesa, previo
accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e
della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di
liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o
all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo
quanto previsto dalle disposizioni in materia.
Art. 15.
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di cui
all'articolo precedente con l'emissione di un ordine di pagare, che
deve indicare:
a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di
bilancio;
e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o
partita IVA;
f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa;
h) la data di emissione;
i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;
j) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;
k) la data di esigibilita'.
2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi
della spesa, devono essere inoltrati all'Ufficio centrale di bilancio
e ragioneria che, previa verifica della regolarita' amministrativa e
contabile della spesa, provvedera' a controfirmarli, a trattenere
agli atti i documenti giustificativi della spesa e ad immettere i
dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici di
pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente
competenti secondo quanto previsto dall'art. 19 per i pagamenti a
favore di terzi.
3. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria segnala agli
ordinatori della spesa, nonche', in ogni caso, al segretario generale
ed ai segretari delegati per le spese di rispettiva competenza,
eventuali irregolarita' amministrative o contabili prima di immettere
i dati nel Sistema informativo integrato della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'emissione dei mandati informatici.
4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art.
16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il
furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonche'
quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo
caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a
quietanzare. Ai mandati informatici sono altresi' applicabili le
norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli
rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.
Art. 16.
Spese per il funzionamento
dei Tribunali amministrativi regionali
1. Il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali,
sentiti i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali ed i
presidenti delle sezioni staccate, in relazione alle disponibilita'
finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, formula al
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la proposta di
piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di
funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di
tale proposta il segretario delegato per i tribunali amministrativi
regionali informa gli altri componenti dell'ufficio del segretariato
della giustizia amministrativa. Con propria deliberazione il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva detto
piano annuale di ripartizione dei fondi. I presidenti delle Sezioni
staccate sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai
fondi assegnati, salvo l'esercizio da parte del presidente del T.A.R.
del potere di avocazione con provvedimento congruamente motivato.
2. Il piano e' trasmesso dal segretario delegato per i tribunali
amministrativi regionali all'Ufficio centrale di bilancio e di
ragioneria per le previste annotazioni contabili.
3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e', in base
alle disponibilita' finanziarie, sottoposto a revisione
quadrimestrale, al fine di corrispondere ad eventuali diverse
esigenze di spesa.
Art. 17.
Accertamento dei residui attivi e passivi
1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle
somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come
residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' curata dall'Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria sula base di dettagliati elenchi
delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le
entrate e disposto le spese.
2. I cassieri di cui all'art. 20, entro il 10 gennaio di ogni anno,
nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria l'importo dei fondi non pagati
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Dopo il 31 dicembre, non e' piu' possibile impegnare somme sulle
disponibilita' dell'esercizio precedente.
Art. 18.
Gestione dei residui
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti
ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente
dalla competenza del medesimo.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato
eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue e'
istituito, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su
proposta dell'ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa, previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, un capitolo aggiunto.
3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui
relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si
applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla
contabilita' generale dello Stato.
4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere
riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con
riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi
successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando
afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di
pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori
o di forniture eseguiti.
5. In nessun caso puo' iscriversi fra i residui alcuna somma in
entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli
esercizi anteriori.
6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture,
distinti per esercizio di provenienza.
Art. 19.
Servizio di tesoreria
1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei
creditori del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576
e seguenti del regolamento per la contabilita' generate dello Stato.
A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sull'apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze e' trasferito al conto
corrente intestato alla giustizia amministrativa, aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato.
2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti
effettuati dalla Tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di
Tesoreria provinciale, l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel
Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, i mandati
informatici estinti.
3. Il responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria,
dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne da'
formale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - affinche' questo
ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal
conto corrente di cui al comma 1.
4. Per i mandati informatici che le banche o le poste non hanno
potuto accreditare sui conti correnti bancari o postati dei creditori
ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non e' stato
possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni ci
cui all'art. 544-bis delle istruzioni generali sui servizi del
Tesoro. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria riceve dalle
tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per
l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la
Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni
(I.Ge.P.A.).
5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al precedente comma
l'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A. la richiesta di
prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione
delle complete generalita' del beneficiario a favore del quale deve
esser disposto il pagamento nonche' le modalita' con le quali detto
pagamento deve essere effettuato.
Art. 20.
Gestione fondo di cassa
1. Gli ordinatori della spesa (segretario generale, segretario
delegato per il Consiglio di Stato, segretario delegato per i
tribunali amministrativi regionali, presidenti dei tribunali
amministrativi regionali e presidenti di sezioni staccate) ciascuno
per la parte di competenza, possono delegare ai cassieri, nominati ai
sensi del successivo comma 2, la gestione delle minute spese,
costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai
pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Puo' essere
altresi' delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente
autorizzati.
2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni
ed alle specifiche responsabilita' dei cassieri del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si applicano le
disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel
regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni,
in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
3. La provvista dei fondi e' effettuata, per ogni capitolo di
bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri
dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri
debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle
esigenze mensili.
4. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le
operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il
fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per
i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla
chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in
deposito.
5. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto
trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria. Al termine dell'esercizio
finanziario presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla
gestione complessiva di loro competenza.
Art. 21.
Verifiche sulla gestione di cassa
1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria,
nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, puo'
disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e
sulle relative scritture contabili. Dispone, altresi', apposita
verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al
momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli
di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.
3 Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre
originali, dei quali uno e' tenuto dai cassieri, uno e' conservato
dal direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria e
l'altro e' trasmesso agli ordinatori della spesa.
4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un
quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i
documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non
esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica
stessa.
Capo IV
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 22.
Consegnatari
1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal
segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte
di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata
preparazione in campo amministrativo e contabile. Per i tribunali
amministrativi regionali e le sezioni staccate essi sono proposti dai
rispettivi segretari generali.
2. Ai consegnatari e' affidata:
a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di
cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili
ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreto,
di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine
ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione
degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri
elaborazione dati.
Art. 23.
Inventario e classificazione dei beni
1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione
della consistenza del patrimonio, all'inizio dell'esercizio
finanziario le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto
della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza
del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in
inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di
acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili la
localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo, quelli di
valore minimo (ed i materiali di impiego delle officine e dei
laboratori), per i quali si provvede comunque a registrazione secondo
le modalita' dell'art. 25.
3. L'inventario del patrimonio librario e' tenuto a cura del
responsabile della Biblioteca del Consiglio di Stato nonche' dei
responsabili delle biblioteche dei tribunali amministrativi
regionali. Al termine di ciascun esercizio i responsabili delle
biblioteche trasmettono ai consegnatari dei rispettivi Istituti il
prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario.
4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di
acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti
per altra causa.
5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine
di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e
copia. I consegnatari trasmettono, all'Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria, entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di
riferimento, il prospetto di tutte le variazioni della consistenza
patrimoniale per la redazione della situazione finale. L'Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria trasmette i valori complessivi
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale
dello Stato.
6. L'inventario e' sottoposto a revisione quinquennale secondo la
ricognizione fisica dei beni registrati.
7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le
relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario
dei buoni di carico e scarico.
Art. 24.
Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili
1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su richiesta del
consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica,
nominata, per i rispettivi istituti, dal segretario generale e dai
segretari delegati. Per i tribunali amministrativi regionali e le
sezioni staccate, i componenti della commissione sono proposti dai
segretari generali. Ove necessario, la commissione e' integrata da
tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da
apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non
possono essere immediatamente confermati.
2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo
di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed e'
portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del
verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore
simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore
simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel
rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica.
4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento
di contabilita' generale dello Stato.
Art. 25.
Contabilita' degli oggetti di consumo
1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilita'
degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in
base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei
fornitori.
2. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo
scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.
Art. 26.
Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari
1. Il direttore dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo puo' disporre
senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la
consistenza dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del
materiale di consumo. Dispone, altresi', apposita verifica nei casi
di cambiamento del consegnatario.
2. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali
redatti con le stesse modalita' previste al precedente art. 21 per le
verifiche sulla gestione di cassa.
Art. 27.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nei precedenti articoli del capo IV si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, in quanto compatibili con il principio
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali.
Capo V
ATTIVITA' NEGOZIALE
Art. 28.
Procedure di acquisizione di beni e servizi
1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle
forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi
in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le
norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla
normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono
prevedere il tacito rinnovo alla scadenza.
3. Nei contratti devono essere previste adeguate penalita' per
inadempienza e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni
convenute.
4. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono
prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, nella misura
del cinque per cento dell'importo contrattuale.
Art. 29.
Stipula dei contratti
1. Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di competenza,
individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e
provvedono mediante apposito atto, all'approvazione dei medesimi.
2. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura
ristretta e' sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I
medesimi contratti sono soggetti alle formalita' fiscali previste per
gli atti pubblici.
3. I contratti stipulati con procedura negoziata possono essere
formati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere
commerciali. In tal caso e' nella facolta' del responsabile che ha
stipulato l'atto richiederne l'iscrizione in repertorio, con
l'osservanza delle prescritte formalita' fiscali.
Art. 30.
Procedure contrattuali
1. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico
incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e
"negoziate" (trattativa privata).
2. Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura
"ristretta", salvo che per i contratti attivi nei quali e' richiesta
la procedura "aperta".
3. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo
dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il
Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non
dispongono nell'ambito della propria organizzazione, il relativo
incarico e' conferito anche a professionalita' estranee
all'amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni,
che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti
tariffe professionali.
4. L'eventuale ricorso a procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi avviene nel rispetto delle
norme contenute nell'apposito regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
Art. 31.
Procedura "aperta"
Nella procedura "aperta" tutti i soggetti interessati possono
presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti
dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara.
Art. 32.
Procedura "ristretta"
1. Nella procedura "ristretta" sono individuate, anche mediante
apposita preselezione, le imprese che per capacita' tecnica ed
economico-finanziaria sono in grado di assicurare l'esecuzione delle
forniture e prestazioni richieste dal Consiglio di Stato e dai
tribunali amministrativi regionali.
2. Ai concorrenti selezionati sara' trasmesso il capitolato tecnico
e lo schema di contratto che regolera' il rapporto, con l'invito a
presentare, entro un termine prestabilito, la relativa offerta.
3. Per il regolare svolgimento della procedura ristretta e'
necessaria l'acquisizione di almeno due offerte valide.
Art. 33.
Criteri di aggiudicazione
Nel bando di gara, in relazione alla natura delle prestazioni di
servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i
seguenti criteri di aggiudicazione:
a) il prezzo piu' basso;
b) offerta tecnicamente ed economicamente piu' vantaggiosa ove si
ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte,
elementi ulteriori rispetto al solo prezzo;
c) il prezzo piu' alto nei casi di contratti attivi.
Art. 34.
Procedura "negoziata"
1. Si provvede con la procedura "negoziata" nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo
l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi
compresi quelli del settore informatico e per l'esecuzione di lavori
che una sola impresa puo' fornire o eseguire con i requisiti tecnici
e il grado di perfezione richiesti;
c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita
da privativa industriale;
d) per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare
per particolari esigenze funzionali;
e) quando all'acquisto di beni o servizi si debba provvedere con
urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta
ovvero con particolari modalita' imposte da motivi di sicurezza. Tali
circostanze devono essere indicate con idonea motivazione nelle
premesse del contratto o nel decreto di approvazione dello stesso;
f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a
persone o imprese aventi alla competenza tecnica o scientifica.
2. Nei casi indicati nelle lettere a) e f) del comma 1 e'
necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di
mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi.
Art. 35.
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione definitiva
nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti da un
funzionario di qualifica non inferiore alla settima nominato
ufficiale rogante dal segretario generale e dai segretari delegati,
ciascuno per la parte di competenza, su proposta dei dirigenti
amministrativi per quanto di rispettiva competenza.
2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, in caso
di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero
mediante scrittura privata autenticata, a verificare l'identita', la
legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a
tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie
autentiche degli atti ricevuti.
Art. 36.
Servizi in economia
1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di
beni, servizi ed esecuzione dei lavori, puo' essere attuato nei
seguenti casi e fino all'importo massimo di 130.000 euro, con
esclusione dell'IVA:
a) per spese per lavori di riparazione, adattamento e
manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonche' dei
relativi impianti, infissi e manufatti;
b) per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per
l'organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni,
conferenze, incontri di studio ed altre manifestazioni nazionali ed
internazionali;
c) per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;
d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature
elettroniche, informatiche e relativa manutenzione e riparazione;
e) per spese relative al funzionamento degli uffici;
f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso a
mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali
e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad
agenzie di informazioni;
h) per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi;
acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di
carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia, litografia,
qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
j) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e
facchinaggio;
k) per spese postali, telefoniche e telegrafiche;
l) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali
adibiti a sede degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali;
m) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione
di mobili e suppellettili per ufficio;
n) per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e
perfezionamento del personale;
o) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni;
p) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino
all'importo di 5.200 euro, al netto dell'IVA;
q) in caso di scioglimento di un precedente rapporto
contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
assicurare la fornitura, il servizio o l'opera nel termine previsto
dal contratto;
r) ove si renda necessario il completamento, non previsto da
contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
s) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o
cose nonche' a danno della salute pubblica.
Art. 37.
Modalita' per l'esecuzione dei lavori e provviste
1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di
cui all'art. 36, ove non ricorrano le ipotesi di cui al disposto
dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58, legge
23 dicembre 2000, n. 388, devono acquisirsi almeno tre preventivi di
persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola
persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro,
della provvista e trenta del servizio ovvero quando l'importo della
spesa non superi 10.500 euro, IVA compresa. E' consentito, altresi'
il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del bene da
acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.
2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente
approssimazione la quantita' della provvista dei lavori o dei servizi
da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non
superiore comunque all'anno finanziario, sulla base di una indagine
di mercato che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi,
potra' procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno
si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il
preventivo piu' conveniente, sempre che il limite globale di spesa,
per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di 52.000
euro, al netto dell'IVA.
3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere le
condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i
relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore
di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari
vigenti, nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere
all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e
pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante
semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli
obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari
vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti
dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.
4. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu'
vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d'invito.
5. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi e'
effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata,
dal dirigente responsabile ed e' immediatamente esecutiva.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento e per quanto
riguarda la procedura del cottimo fiduciario, si applicano le norme
del regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 agosto 2001, n. 384.
Art. 38.
Congruita' dei prezzi
L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte
fornitrici e' effettuato, attraverso elementi di riscontro dei prezzi
correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato, dagli
ordinatori della spesa. Qualora la spesa superi i 26.000 euro, al
netto dell'IVA, l'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati
dalle ditte fornitrici e' effettuato mediante il ricorso alle
strutture tecniche esterne previste dalle vigenti disposizioni per le
amministrazioni statali non provviste di organi tecnici.
Art. 39.
Collaudi e verifiche
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale
o in corso d'opera.
2. Il collaudo e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da
personale in servizio presso il Consiglio di Stato e i tribunali
amministrativi regionali nonche' da personale estraneo
all'amministrazione comunque in possesso della competenza necessaria,
designato dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno
per la parte di competenza. Puo' farsi ricorso ad organi tecnici di
altre amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture di beni
particolarmente complessi. Le commissioni di aggiudicazione o di
collaudo, in caso di contratti aventi ad oggetto beni e servizi che
attengono allo svolgimento dell'attivita' istituzionale e abbiano un
elevato contenuto tecnico possono essere coadiuvate ove del caso da
magistrati amministrativi, nominati dal segretario generale.
3. Il collaudo non potra', comunque, essere effettuato da chi abbia
progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato
all'aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del
contratto.
4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a 26.000 euro,
al netto dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente
responsabile dell'ordinazione dei lavori e delle forniture. Per
importi compresi tra 26.000 e 52.000 euro, al netto dell'IVA, l'atto
di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare
esecuzione rilasciato da una commissione all'uopo nominata.
5. Per i lavori eseguiti in economia, fino all'importo massimo di
5.200 euro al netto dell'IVA, il certificato di regolare esecuzione
puo' essere emesso dal personale addetto a seguire l'esecuzione dei
lavori stessi.
Art. 40.
Antimafia
Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le
vigenti disposizioni in materia di antimafia.
Art. 41.
Limiti all'attivita' contrattuale
Le disposizioni relative all'attivita' contrattuale del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali si applicano
all'acquisto di beni e servizi non previsti nelle convenzioni e
contratti quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni ed integrazioni e fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1993, n. 39.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 42.
Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
1. E' istituito presso il Consiglio di Stato l'Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria, a cui e' preposto un dirigente. Il predetto
ufficio cura gli adempimenti di natura contabile connessi con la
gestione del bilancio e con le attivita' amministrative del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
2. All'ufficio centrale di bilancio e ragioneria debbono esser
comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente,
riflessi finanziari e patrimoniali.
3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal primo comma,
all'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria competono le seguenti
attribuzioni:
a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie,
relative alla gestione;
b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione
illustrativa;
c) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di
spesa emessi dagli ordinatori della spese, apponendovi il visto di
riscontro contabile;
d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 19, secondo comma,
del presente regolamento;
e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonche' la
situazione dei residui attivi e passivi;
f) curare i rapporti con le sezioni di Tesoreria provinciale;
g) vigilare sulla regolarita' contabile delle gestioni dei
consegnatari e dei cassieri;
h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 21 e 26 del
presente regolamento, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;
i) esaminare i rendiconti prodotti dal cassiere del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 43.
Scritture contabili dell'Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria
1. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene le scritture
cronologiche e sistematiche necessarie affinche' risultino in ogni
loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia
in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione
alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.
2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono
rilevare:
a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle
entrate e delle spese in modo cronologico;
c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle
entrate e delle spese;
d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per
capitoli;
e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di
provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme
riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.
Art. 44.
Personale di magistratura
I provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale
di magistratura sono adottati dal segretario delegato per il
Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali
amministrativi regionali, ciascuno per il personale appartenente ai
rispettivi istituti di competenza.
Art. 45.
Questioni interpretative
Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato
generale della giustizia amministrativa eventuali questioni relative
ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto.
Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su
iniziativa del segretariato generale della giustizia amministrativa,
puo' emanare direttive su questioni interpretative che investono
situazioni di carattere generale.
Art. 46.
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attivita'
amministrativo-contabile dovra' essere comunque svolta nel rispetto
dei principi generali di contabilita' pubblica.
2. L'ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a decorrere dal 1
gennaio 2001, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del
Ministero dell'economia e delle finanze presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i Dipartimenti provinciali del tesoro -
ragionerie provinciali dello Stato e svolge le funzioni di controllo
interno di regolarita' amministrativa e contabile epletate dallo
stesso ufficio centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
3. E' abrogato il regolamento concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali deliberato dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa nelle sedute del 21 giugno e del 5 luglio
2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre
2001.
Art. 47.
Entrata in vigore
1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
Cosi' deliberato dal consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa nelle sedute del 17 gennaio 2003 e del 28 febbraio
2003.
Roma, 28 marzo 2003
Il presidente: de Roberto
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato