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Gazzetta Ufficiale N. 90 del 17 Aprile 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003

Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta del
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilita' generale dello Stato, approvati,
rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246, concernente misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed
il contenimento della spesa pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, in
base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, esamina lo
stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di
conservazione in bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate
per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed in
particolare l'art. 2;
Vista la propria direttiva in data 16 gennaio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente
disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento,
emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di
stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica, nonche' al
fine di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le
amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalita' per
l'accertamento dei residui di stanziamento;
Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che
il Ministro dell'economia e delle finanze, sottopone annualmente al
Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di
conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovra'
comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la
percentuale fissata dal Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, calcolata sulle somme
astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;
Considerata l'opportunita' di escludere dall'obiettivo di riduzione
dei residui di stanziamento le dotazioni disposte da provvedimenti
legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in
relazione alla concreta possibilita' di utilizzo entro l'esercizio;
Considerata, altresi', l'opportunita' di consentire, per
particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della
percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con
corrispondente compensazione a carico di altre Amministrazioni, in
modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i
residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la
percentuale medesima;
Visto il prospetto sottoposto in data odierna al Consiglio dei
Ministri dal Ministro dell'economia e delle finanze contenente lo
schema di conservazione dei residui dell'esercizio 2002, con il quale
viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la
percentuale dell'80 per cento;
Delibera:
E' stabilita nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio
dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di
stanziamento al 31 dicembre 2002, con esclusione degli stanziamenti
relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle aree
depresse, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali,
ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti
d'impegno, ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi
quattro mesi del 2002, agli oneri di personale, a quelli relativi al
potenziamento delle Forze di polizia di cui al decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, e successivi rifinanziamenti, alle spese per
le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' alle
spese di informatica e alla carta d'identita' elettronica ed al fondo
per l'occupazione.
Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare
per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso,
complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a
carico di altre amministrazioni.
In assenza di indicazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvedera' alla decurtazione lineare, nella misura indicata,
di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione
prioritaria di quelli piu' remoti.
I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in
conformita' con l'indicato prospetto di conservazione (allegato n.
1).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 224

Allegato

CONSERVAZIONI DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1o GENNAIO 2003
(al netto delle regolazioni contabili)
Tabella di pag. 6


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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