LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n.
13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del
22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003;
Ritenuta l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni
contenute nel predetto regolamento allo scopo di consentire, in
conformita' alla situazione presente nei mercati di altri Paesi e in
linea con l'evoluzione della disciplina comunitaria, l'ammissione
alle negoziazioni in mercati regolamentati, senza la domanda
dell'emittente, di strumenti finanziari gia' ammessi alle
negoziazioni in altri mercati regolamentati italiani;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
1475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3
maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002,
n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003, e'
modificato ed integrato come segue:
nell'art. 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente lettera:
"a-bis) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi
comparti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle
condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE;";
alla lettera b), dopo le parole "ammessi alle negoziazioni" sono
inserite le parole "su domanda degli emittenti";
nell'art. 57, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato diverso da una borsa di strumenti finanziari gia'
negoziati in un mercato regolamentato italiano, non e' richiesta la
pubblicazione di un nuovo prospetto quando l'emittente vi abbia gia'
provveduto in occasione della precedente ammissione. Nell'ipotesi di
ammissione alle negoziazioni in borsa, la Consob puo' esonerare in
tutto o in parte dalla redazione del prospetto, anche avendo riguardo
ai criteri previsti dalla disciplina comunitaria, l'emittente con
strumenti finanziari negoziati in un altro mercato regolamentato
italiano che abbia gia' pubblicato un prospetto contenente
informazioni equivalenti a quelle dell'allegato 1 B.";
nella Parte III, Titolo I, dopo il Capo III, e' inserito il
seguente:
"Capo IV
Ammissione alle negoziazioni
in assenza di domanda degli emittenti
Art. 64-bis.
Modalita' per l'ammissione
1. Nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni senza domanda degli
emittenti di strumenti finanziari gia' negoziati in un mercato
regolamentato italiano, non e' richiesta la pubblicazione di un nuovo
prospetto quando la stessa sia gia' stata effettuata dall'emittente
in occasione della precedente ammissione.";
nell'art. 65, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti
italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in
Italia.";
nell'art. 66, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Allorche' nel mercato nel quale sono ammessi alle
negoziazioni su domanda degli emittenti il prezzo degli strumenti
finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del
giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non
diffuse ai sensi del presente articolo concernenti la situazione
patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti
finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli eminenti stessi
informano senza indugio il pubblico circa la veridicita' delle
notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario,
al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.";
nell'art, 67, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) modalita' di comunicazione al mercato da parte delle societa'
quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate,
rispettivamente, all'art. 35, comma 2, e all'art. 66, comma 1,
purche' idonee a garantire un uguale grado di diffusione e
immediatezza delle informazioni, nonche' l'accesso ad esse da parte
di societa' di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari
sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli
emittenti";
nell'art. 75, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 75 (Emittenti obbligazioni). - "1. Agli emittenti
obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione
ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire
sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si
applicano l'art. 70, commi 1, 2 e 3 e l'art. 72.";
nell'art. 95, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 95 (Emittenti obbligazioni). - 1. Agli emittenti
obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'art. 75, si
applica l'art. 90, comma 1, e l'art. 92.";
nell'art. 97, la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 97 (Emittenti obbligazioni). - 1. Gli emittenti
obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la
documentazione richiamata dall'art. 96, lettera a).";
nell'art. 105, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi dalla borsa, nonche' agli emittenti covered warrant e
certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75
e 76.
4. Gli emittenti covered warrant e certificates trasmettono alla
Consob la documentazione indicata dall'art. 95.";
nell'art. 106, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi dalla borsa, nonche' agli emittenti covered warrant e
certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77
e 83 e dall'art. 97, comma 1;
nell'art. 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati
diversi dalla borsa, nonche' agli emittenti covered warrant e
certificates si applicano gli articoli 84 e 88.";
nella Parte III, Titolo II, dopo il Capo VII, e' inserito il
seguente:
"Capo VIII
Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni
in assenza di domanda degli emittenti
Art. 116-ter.
Compiti della societa' di gestione del mercato
in cui gli strumenti finanziari
sono ammessi alle negoziazioni
1. La societa' di gestione del mercato in cui gli strumenti
finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli
emittenti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne da'
notizia all'emittente e alla societa' di gestione del mercato in cui
gli strumenti finanziari sono stati ammessi su domanda;
b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 64,
comma 1, lettere b), c) e f) del testo unico, acquisisce le
informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente titolo;
c) da' comunicazione al pubblico della messa a disposizione da
parte degli emittenti documentazione prevista alle sezioni II e III
del capo II del presente titolo.".
II. La presente delibera entra in vigore il 1 luglio 2003 ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino
della Consob.
Milano, 27 marzo 2003
p. Il presidente: Cardia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato