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Gazzetta Ufficiale N. 91 del 18 Aprile 2003

LEGGE 7 aprile 2003, n.80
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo
sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice:
imposta sul reddito, imposta sul reddito delle societa', imposta sul
valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

ART. 2.
(Codificazione).
1. Il codice e' articolato in una parte generale ed in una parte
speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei
seguenti principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione,
nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di
uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali
dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute
nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi
di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva,
irretroattivita';
d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che
stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le
esenzioni e le agevolazioni;
f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei
rapporti tra contribuente e fisco;
g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte,
del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del
processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti
del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati
all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione
fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su
dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la
compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio
del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto
che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode
e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano
istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di
solidarieta' sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni
concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente.


Nota all'art. 2:
- Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000,
n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 2000, n. 177.

ART. 3.
(Imposta sul reddito).
1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul
reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e
al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della
codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non
commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per le
societa' di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di poverta', di un
livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni
familiari anche al fine di meglio garantire la progressivita'
dell'imposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e
criteri:
famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito,
al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di
handicap; casa; sanita', istruzione, formazione, ricerca e cultura,
previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare;
non profit e attivita' svolta nel campo sociale, assistenziale e di
promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico;
volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attivita'
sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di
lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al
fine di meglio garantire la progressivita' dell'imposta e di rendere
particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello
d'imposizione;
5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e
delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su
partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di
doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in
quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della
imposta sul reddito delle societa', con inclusione parziale
nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate
su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per
ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica
deducibilita' dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di
retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche
al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili
finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico
dell'impresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con
inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e
con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e
professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi
tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi
di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura
finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati
per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio
dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori
istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio
affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza
privatizzate;
5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri
risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per
l'acquisto della prima casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti
formali;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo per
l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in
funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata
per le piccole attivita' nei piccoli comuni montani non a vocazione
turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori
autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la
determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento
degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalita'
di espletamento dell'attivita';
6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le societa'
sportive dilettantistiche;
f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a
parita' di condizioni, il nuovo regime risulti sempre piu' favorevole
od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli
interventi di natura assistenziale e sociale.

ART. 4.
(Imposta sul reddito delle societa).
1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare
la competitivita' del sistema produttivo, adottando un modello
fiscale omogeneo a quelli piu' efficienti in essere nei Paesi membri
dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle
societa' si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione in capo alla societa' o ente controllante di
un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione
facoltativa delle singole societa' che vi partecipano ed in misura
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna
rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio
dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della
societa' o ente controllante non residente e senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione
di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli
accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la
definizione del requisito del controllo, riferimento ad una
partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di
diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice
civile; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione per un periodo
non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito
del controllo; regime facoltativo di neutralita' fiscale per i
trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le
societa' e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso
di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali
a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralita', con conseguente
recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a
concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di
analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo
periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi
ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite
fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione
dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o
parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione
del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle societa'
consolidate; identita' del periodo di imposta per ciascuna societa'
del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie
relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole;
eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle societa'
controllate che esercitino determinate attivita' diverse da quella
della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del
reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle societa' con
imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni
dedotte dalla societa' controllante o da altra societa' controllata,
anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale
riconosciuto della partecipazione nella societa' consolidata e'
minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di
patrimonio netto contabile di tale societa', riallineamento del
secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione
e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e
del passivo della societa' partecipata; le societa' che esercitano
l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli
obblighi tributari dell'ente o societa' controllante;
b) determinazione in capo alla societa' o ente controllante di
un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle societa'
controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri
previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo
quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della
societa' o ente controllante di grado piu' elevato residente nel
territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non
residenti; irrevocabilita' dell'esercizio dell'opzione per un periodo
non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore
normale per i beni ed i servizi scambiati fra societa' residenti e
non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il
consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili
solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva
direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione
condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente
e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche
previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una
maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il
singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il
riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entita'
legale o stabile organizzazione con modalita' tali da evitare effetti
di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire
l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso
prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del
reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base
imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo
l'applicabilita' delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e
IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per
realta' produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a
partecipazioni in societa' con o senza personalita' giuridica, sia
residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti
condizioni: 1) riconducibilita' della partecipazione alla categoria
delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento
alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di
ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte
della societa' partecipata di un'effettiva attivita' commerciale; 3)
residenza della societa' partecipata in un Paese diverso da quello a
regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti
dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di
plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti,
recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi
anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;
d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile
del 95 per cento degli utili distribuiti da societa' con personalita'
giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato,
anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo
l'applicabilita' dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle
residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilita' dei
costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
e) indeducibilita' delle minusvalenze iscritte e simmetrica
indeducibilita' di quelle realizzate relativamente a partecipazioni
in societa' con o senza personalita' giuridica, sia residenti sia non
residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c);
indeducibilita' dei costi direttamente connessi con la cessione di
partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa
lettera c);
f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di
escludere il pro-rata di indeducibilita' di cui al comma 1 del
medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di
percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e
d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilita' per i soli
oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i
requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo
quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed
eventualmente anche quelle il cui reddito e' tassato in capo ai soci
anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la
determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo
stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di
libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c)
innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare
con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di
successiva cessione della partecipazione consolidata o nella societa'
il cui reddito e' tassato in capo ai soci, anche per effetto
dell'opzione di cui alla lettera h) potra' essere previsto il
recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti
per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente
lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);
g) in conformita' a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali
europei, limite alla deducibilita' degli oneri finanziari relativi a
finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente
o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del
capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base
dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi
un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile
riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a
condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul
reddito delle societa'; previsione di un rapporto tra la quota di
patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio
qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie
a catena e eventualmente differenziandolo per le societa' la cui
attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello
consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che
i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacita' di credito propria
e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione,
assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e
conseguente indeducibilita' degli stessi nella determinazione del
reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del
predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile
corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale
sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile
dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata
ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del
secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o
garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale
quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro
rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari;
rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche
dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente
qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso
risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli
apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di
associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione
della remunerazione di tali apporti agli utili derivanti dalla
partecipazione in societa' di capitali e dei redditi derivanti dalla
cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni
societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai
soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilita' degli
oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le
soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
h) facolta' delle societa' di capitali i cui soci siano a loro
volta societa' di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di
partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime
di trasparenza fiscale delle societa' di persone. La stessa opzione
potra' eventualmente essere consentita in presenza di soci non
residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi
alcun prelievo sugli utili distribuiti. La societa' che esercita
l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli
obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione
analoga a quella di cui alla presente lettera per le societa' a
responsabilita' limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente
composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione
degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla presente
lettera o, se gia' esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso
di detenzione da parte della societa' a responsabilita' limitata di
partecipazione in societa' con i requisiti per l'esenzione di cui
alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della
societa' a responsabilita' limitata che esercita l'opzione ad una
societa' di persone;
i) deducibilita' delle componenti negative di reddito
forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli
accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto
economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se
calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza
dell'imponibile della societa' cui si riferiscono, previsione della
deducibilita' delle predette componenti negative di reddito in sede
di destinazione dell'utile di altra societa' inclusa nella stessa
tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il
recupero delle imposte differite;
l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate
all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi
istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in
particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna
controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o
alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a
tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in
avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero
inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore
a otto esercizi;
m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e
della possibilita' dallo stesso decreto prevista di ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto
dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio
derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e
razionalizzazione dei regimi di neutralita' fiscale e di
determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto
legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al
fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla
riforma;
n) opzione e relativi termini e modalita' di esercizio per la
determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del
reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle
attivita' commerciali complementari od accessorie al fine di rendere
il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a
tale scopo: 1) l'identificazione delle attivita' ammesse al regime di
determinazione forfetaria avverra' con riferimento ai criteri di cui
alla comunicazione recante "Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato al trasporto marittimo" COM(96)81 approvata dalla
Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle
modalita' di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati
membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno
commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con
l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che
l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del
tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri
Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilita' dell'opzione per un
periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le
societa', il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i
criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le
altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista
dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da
societa' estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale
privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche
alle societa' estere collegate residenti negli stessi Paesi. In
assenza del requisito del controllo invece della determinazione
dell'imponibile secondo le norme nazionali, sara' prevista
l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle
imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di
coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che
compongono l'attivo patrimoniale;
p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli
studi di settore;
q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;
r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilita' fiscale,
previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con
l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi
dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali
costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui
entita' e' stabilita annualmente sulla base del finanziamento
disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale
complessivo gravante sulle societa' che sostengono spese per
l'innovazine tecnologica, la ricerca e la formazione.
2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste
un'aliquota unica del 33 per cento.


Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo vigente dell'art. 127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il
seguente:
"Art. 127-bis (Disposizioni in materia di imprese
estere partecipate). - 1. Se un soggetto residente in
Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il
controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori con regime
fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione
alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti relativamente ai redditi derivanti da loro
stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi
fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del
controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del
codice civile, in materia di societa' controllate e
societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri
equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra che la societa' o altro ente
non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o
commerciale, come sua principale attivita', nello Stato o
nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresi' che
dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare
i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini
di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis,
102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta
cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo
definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle
imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.".
- Il testo vigente dell'art. 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.".
- Il testo vigente dell'art. 2554 del codice civile e'
il seguente:
"Art. 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite).
- Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al
contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa,
senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102.".
- Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n.
86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in
materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro) e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art.
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di
carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di
assunzione di partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita'
finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti
previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e
finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB).".
- Il testo vigente dell'art. 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
"Art. 15 (Credito di imposta per i redditi prodotti
all'estero). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla
concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente
al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito
complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri
la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia
per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha
concorso a formare la base imponibile e' stata gia'
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto
anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione
si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui
si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta.
Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento la
detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera
proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero
acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa',
associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione
spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella
proporzione ivi stabilita.".
- Si trascrive la rubrica del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358: "Riordino delle imposte sui redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di
aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1997, n.
249.
- Si trascrive la rubrica del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544: "Attuazione della direttiva del
Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da
applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
d'attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.". Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9.
- Il testo vigente dell'art. 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
"Art. 8-bis (Operazioni assimilate alle cessioni
all'esportazione). - Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di
attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di
salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla
demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i
satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di
personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di
navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti
internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e
di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture
destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed
escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il
vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di
bacini di carenaggio, relativi alla costruzione,
manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e
noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle
lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro
componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le
prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi
di cui alle lettere a) e b).
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per
gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
dell'impresa.".
- Il testo vigente dell'art. 76 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
"Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai
beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di
quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione,
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in
bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli
similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e
78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art.
67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73
sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano
la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente
un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis e'
comunque subordinata alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter
non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti
non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.".
- Si trascrive la rubrica del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466: "Riordino delle imposte personali
sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b),
c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3,
S.O.

ART. 5.
(Imposta sul valore aggiunto).
1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla
base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilita' e delle
distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura
dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre
gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della
particolarita' dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialita'
dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni
della normativa comunitaria;
f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed
alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle
stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977;
g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema
di rimborso dell'imposta;
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi
di semplicita', trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli
comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul
valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del
soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore
finale a finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la
destinazione della quota del corrispettivo a finalita' etiche puo'
essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base
delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione
dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entita' massima della
quota del corrispettivo ammesso e' stabilita ogni anno con la legge
finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della
finanza pubblica;
i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilita' e
deducibilita' previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi.


Nota all'art. 5:
- Si trascrive la rubrica della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio del 17 maggio 1977: "Sesta direttiva del
Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme.". Pubblicata nella G.U.C.E.
13 giugno 1977, n. L145. Entrata in vigore il 23 maggio
1977.

ART. 6.
(Imposta sui servizi).
1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola
concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed
in un'unica modalita' di prelievo, compatibilmente con la natura e
l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresi' determinare:
a) il riordino dei tributi speciali;
b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di
autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione
in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed
al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e
dei sistemi telematici.
3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di
tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca
la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati
ad abitazione principale.
4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa
alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni
fiscali dirette al sostegno delle attivita' artistiche
dilettantistiche, nonche' al sostegno delle attivita' artistiche
finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari
folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

ART. 7.
(Accisa).
1. La riforma del sistema dell'accisa e' ispirata ai principi
ordinatori dell'efficienza, ottimalita' e semplificazione ed e'
improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando
l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le
diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli
oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantita'
di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree
climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli
minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la
disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario
alle nuove modalita' di funzionamento del mercato nei settori oggetto
di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni
alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle
dimensioni e delle effettive necessita' operative degli impianti,
ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il
pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e
decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza
dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di
forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa
delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di
stanziamenti previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante
l'utilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per
la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo
sull'energia elettrica;
l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in essere da
soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:
a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e
alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di
origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come
definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre
1988;
e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di
ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.


Nota all'art. 7:
- Si trascrive la rubrica della direttiva 88/609/CEE
del Consiglio del 24 novembre 1988: "Direttiva del
Consiglio concernente la limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione.". Pubblicata nella G.U.C.E.
7 dicembre 1988, N. L336. Entrata in vigore l'8 dicembre
1988.

ART. 8.
(Graduale eliminazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive).
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione
dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori
costi, valutando la possibilita' di dare la precedenza ai soggetti
con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri
costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la
semplificazione della base imponibile.

ART. 9.
(Principio di coordinamento con la finanza decentrata).
1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene
nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza
decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme
percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le
accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari
di tali risorse la facolta' di ottenere l'attribuzione diretta delle
somme versate.

ART. 10.
(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).
1. L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti
legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale
invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' integrata dei necessari
elementi di informazione.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e
7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8
contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della
copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono
indicate an-nualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate
connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione
personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge
finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e
quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che
comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli
eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di
attuazione degli articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della
delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo
stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni
legislative necessarie per il migliore coordinamento delle
disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera'
inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla
legislazione pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale
sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali
meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata,
d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da
attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano
salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.


Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - 1. La presente legge
ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di
garantire la tutela prevista dall'art. 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso
alle prestazioni con affermazione del principio di
flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti
pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi
di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa
pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e
lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non
possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge
se non mediante espresse modificazioni delle sue
disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3,
lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta,
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione
con i principi della presente legge segue le procedure di
cui all'art. 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di
quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento
dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'art. 1, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge
finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano
gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art.
13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata
tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli
effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma
3, sono considerate le maggiori entrate di cui al
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati
gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa
previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo
della Repubblica adotta misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a
ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le
modifiche dei parametri devono riguardare i singoli
comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai
fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale
non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il
limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel
comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal
1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria
di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si
riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio
previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione
degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in
peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei
singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono
indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente
comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la
spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e'
tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a
valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo
ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema
previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita'
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57
anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del
computo delle predette anzianita' non concorrono le
anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e
dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e
la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro
precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta'
e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante
contributivo individuale si applica alla base imponibile
l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la
contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta
al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli
fini del calcolo del montante contributivo sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, l'aliquota per il computo della pensione e'
fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle
anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori
anzianita' contributive calcolato secondo il sistema
contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di
previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di
almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata
secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema
contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di
applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati
secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui
l'eta' dell'assicurato all'atto dell'attribuzione
dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto
coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo
delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di
decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo
i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di
cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.
222, si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva
non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante
individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita
al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno
di eta' dell'interessato computata in relazione alla media
delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la
liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi
regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento
delle settimane di riferimento delle retribuzioni
pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento,
e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la
data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che
al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianita'
contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di
cui al comma 17 ai fini della determinazione della base
pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con
la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste,
entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici
sono liquidati esclusivamente secondo il sistema
contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica
prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete
una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il
numero delle annualita' di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e'
calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la
pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e' cumulabile
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con
quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per
la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione
generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi
stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63
anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e'
cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo
nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria
e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la
pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno
cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni in materia di criteri di
calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla
ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai
fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
presente, ai fini del computo del montante contributivo per
i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995,
l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel
limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei
lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive
si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57
anni di eta' anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
non inferiore a 40 anni;
c) ....
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il
requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianita' si consegue in
riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita'
per le forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre
che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla
citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle
prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla
lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita'
contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i
casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37
anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali
si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che
nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto
alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il
biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica
e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di
eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28:
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno,
se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre
dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile
dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la
decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai
requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori
dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera
b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
di anzianita' contributiva.
30. All'art. 13, comma 5, lettera c), della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "fino a 30 anni" sono
sostituite dalle seguenti: "inferiore a 31 anni". Per i
lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di
contribuzione di cui all'art. 13, comma 10, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove
non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai
sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I
lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S., in possesso del
requisito contributivo di cui al predetto art. 13, alla
data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini
dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e il relativo trattamento economico decorre
dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'art.
13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro
che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la
domanda stessa entro venti giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge. Non sono disponibili, per le operazioni di
trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto
scuola si applica l'art. 13, comma 10, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita'
previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati,
previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995,
in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si
applicano altresi':
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di
entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di
mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle
procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del
1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui
all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996
presentino domanda di pensionamento.
33. (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
34. (Sostituisce l'art. 3, decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374).
35. (Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2,
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374).
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25,
26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori
nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di
cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica
all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a
decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme
intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare,
nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le
discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di
contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi
massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art.
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma
21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo,
in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca
requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista
dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza
oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali,
dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima
di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e
ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del
lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da
obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui,
saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti
non coperti da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche'
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
momento del verificarsi dell'evento maternita', e'
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui
al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel
limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto
anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo
all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e
maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero
inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con
redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si
applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno
di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i
futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o
l'assegno ordinario di invalidita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono
cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso
evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale con compiti di
osservazione e di controllo dei singoli regimi
assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del
sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di
correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro
sugli andamenti gestionali formulando, se del caso,
proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e
informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma
46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la
definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e'
composto da non piu' di quindici membri che abbiano
particolare competenza e specifica esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico ed
economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto
da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in
veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli
dei professori universitari, da personale appartenente ai
ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da
esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti
alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono
collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando
il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza
avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati, la
remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri
correnti per la determinazione dei compensi per attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o di altre
Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera
in ordine alle proprie modalita' organizzative e di
funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi
compreso il compenso ai componenti, nonche' l'effettuazione
di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c),
anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il
Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per
gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio
triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento sugli
aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla
riforma previdenziale recata dalla presente legge.".
- Il testo vigente dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' il seguente:
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) ...;
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".

ART. 11.
(Disposizioni finali).
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli
articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve
essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione
del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita'
della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del
termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei
decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi
eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai
sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione
dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui
all'articolo 2 della presente legge e' trasmesso ad una Commissione
bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle
designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema
di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta
della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per
l'espressione del parere.
7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del
termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del
decreto legislativo e' prorogato di venti giorni. Decorso il termine
di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2144):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 28 dicembre 2001.
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 14 gennaio 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 24 gennaio 2002; il
12, 14, 19, 20, 21, 26, 27 febbraio 2002; il 7, 12, 13, 19
marzo 2002; l'11 aprile 2002.
Relazione presentata l'11 aprile 2002 relatore on.
Falsitta (atto n. 2144-A).
Esaminato in aula il 6, 7 maggio 2002 ed approvato l'8
maggio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1396):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 14 maggio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 6a commissione il 30 maggio 2002; il
19, 20, 25, 26 e 27 giugno 2002; il 2, 30, 31 luglio 2002;
il 1 agosto 2002; il 10, 11 settembre 2002.
Relazione presentata il 27 settembre 2002 relatore sen.
Costa (atto n. 1396-A).
Esaminato in aula il 19 novembre 2002, l'11 febbraio
2003 ed approvato, con modificazioni, il 12 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2144-B):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, il 17 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione l'11, 12, 17, 18, 19
marzo 2003.
Relazione presentata il 19 marzo 2003 relatore on.
Falsitta (atto n. 2144-C).
Esaminato in aula il 24, 25 marzo 2003 ed approvato il
26 marzo 2003.


Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 81 della
Costituzione:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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