La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Testo in francese
Testo in italiano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2105):
Presentato dal Ministro per gli affari esteri
(Ruggiero) il 14 dicembre 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 2002, 26
settembre 2002, e 1 ottobre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1906):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1a, 2a, e 5a commissione speciale in materia di infanzia e
di minori e giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 6 febbraio 2003.
Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 2003.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato