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Gazzetta Ufficiale N. 91 del 18 Aprile 2003

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 30 gennaio 2003 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002- 2003.


Titolo I
Sperimentazioni di ordinamento e struttura

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, per il quale le commissioni di esame nei conservatori di
musica sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri
esterni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della
legge 10 dicembre 1997, n. 425;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del
6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della
pubblica istruzione;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche
all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2002, n. 20, concernente
le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore per l'anno scolastico 2001-2002 e tenuto conto
che per l'anno scolastico 2002-2003 e' in corso di emanazione il
decreto ministeriale sulla medesima materia, confermativo del citato
precedente decreto ministeriale n. 20;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2003, con il
quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova
scritta;
Visto il decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il
quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 10, recante
criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento
degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno
2000, n. 234, per l'anno scolastico 2002-2003;
Decreta:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali gia'
autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e confermate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto
ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno
scolastico 2002-2003, come segue:
Art. 1.
Candidati esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo
sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. "Progetto Sirio"
dell'istruzione tecnica.
Ai predetti candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M.
22 novembre 2000, n. 261.

Art. 2.
Validita' e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di
ordinamento e di struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno
2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio
quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido, pertanto, per
l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
3. Con il decreto n. 2 del 13 gennaio 2003, che ha individuato la
materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n. 4 del
14 gennaio 2003, che ha determinato il numero dei componenti le
commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e
sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si
svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i
titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base
alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.


Titolo II
sperimentazioni di solo ordinamento

Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) le prove si
svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi
ordinari e vertono sulle discipline che, relativamente alla seconda
prova scritta, sono indicate nel decreto ministeriale n. 2 del 13
gennaio 2003 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio,
sono quelle individuate quali oggetto d'esame dai consigli di classe,
ai sensi del comma 2, dell'art. 1 e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del
decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003 e sui relativi
programmi di insegnamento.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto
della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del piano
nazionale informatica nei licei scientifici) le prove di esame vedono
sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le
sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua
straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua
straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.


Titolo III
disposizioni comuni

Art. 4.
Documento del consiglio di classe
Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe,
finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche'
alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio
relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli
stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.
358 per i corsi ordinari, i consigli di classe procedono alla
ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari.
I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel
predetto decreto.

Art. 6.
Adempimenti preliminari delle commissioni
Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a
classi di scuola statale o paritaria, le commissioni si insediano due
giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto
riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le
commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici
della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni
singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al
precedente comma, le commissioni si insediano il giorno prima
dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.
Prove d'esame
Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in
materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
Per l'anno scolastico 2002-2003, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda, nel decreto autorizzativo, verifiche scritte. Sempre per
l'anno scolastico 2002-2003, la disciplina o le discipline oggetto di
seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale n. 2 del
13 gennaio 2003, corredato, ove necessario, di note contenenti
indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per
il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua
autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in
relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto
dall'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 14 aprile 1994, n.
297 citato nelle premesse.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi
distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della
prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata
valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di
strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i
musicisti che operano in conservatori diversi da quello presso cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato
nella cedificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
facente parte integrante del diploma.
4. Per l'anno scolastico 2002-2003, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso decreto-legge studi di istruzione secondaria superiore, lauree,
esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi
dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 8.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla
disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 1 Istruzione, foglio n. 273


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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