IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24
giugno 1992;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, con il
quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2001-2002 e tenuto conto che e' in corso
di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il decreto ministeriale
sulla medesima materia, confermativo del citato precedente decreto
ministeriale n. 20;
Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il
quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il
quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione
delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 2, relativo
all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000,
concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo
1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i
contenuti della quarta prova e la durata della stessa;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le
certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2003, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11, concernente
le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2002-2003 degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle classi sperimentali;
Decreta:
Art. 1.
Validita' e corrispondenza del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione
internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad
opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza
dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della
materia veicolata nella lingua francese.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.
Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato
presso le sezioni ad opzione internazionale francese, attesa la
peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime.
Art. 4.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
1) La prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale sulla medesima
materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003,
confermativo del citato precedente decreto ministeriale n. 20 (durata
sei ore).
2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto
ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002 e dal decreto ministeriale
sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico
2002-2003, confermativo del citato precedente decreto ministeriale n.
20:
per l'indirizzo linguistico (durata sei ore) si svolge in lingua
inglese o tedesca, a scelta del candidato;
per l'indirizzo classico (durata sei ore) consiste nella versione
dal latino;
per l'indirizzo scientifico (durata cinque ore) verte su problemi
di matematica.
3) La terza prova scritta e' disciplinata dai decreto ministeriale
n. 429/2000, citato nelle premesse.
4) La quarta prova scritta, in lingua francese (durata sei ore),
effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta,
prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento, a scelta dei
candidato:
"Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali
volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente
a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la
totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano.
"Etude d'un texte litteraire", vertente su un brano attinto ai
vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica,
romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
a) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
b) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
"Composition française", finalizzata all'accertamento e alla
valutazione della personale cultura letteraria.
5) Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper
leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante
l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due
raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente
in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel
corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee
essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie
caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a
disposizione per prepararsi;
storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di
varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del
programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai
documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare
informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e
sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha trenta
minuti a disposizione per prepararsi.
Art. 5.
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito
dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione,
attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la
quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il
punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
Art. 6.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi
sperimentali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11.
Roma, 30 gennaio 2003
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 1 Istruzione, foglio n. 274
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato