LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO
GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e
4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con
modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo
approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in periodo elettorale e le relative potesta' della commissione, la
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni;
nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale,
l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) vista, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni
elettorali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;
f) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige";
g) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956,
n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;
h) visto il decreto del presidente della giunta regionale del
Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L recante "Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
i) rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma
Trentino-Alto Adige del 19 marzo 2003, n. 177/A sono state fissate
per il giorno 18 maggio 2003 le elezioni del sindaco e del consiglio
comunale di tre comuni;
j) rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo
2003, e' stata fissata per il giorno 25 maggio 2003, la data per lo
svolgimento di elezioni del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di quattro province, nonche' del sindaco e del
consiglio comunale di trecentocinquantuno comuni, con eventuale turno
di ballottaggio previsto per l'8 giugno 2003;
k) visto lo statuto della Regione siciliana;
l) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20
agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della
Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del
testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella
Regione siciliana" e successive modifiche;
m) vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16,
sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione
siciliana e successive modifiche;
n) vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7,
recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento
degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della
preferenza unica;
o) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35,
recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale";
p) rilevato che con decreto dell'assessore regionale per gli enti
locali della Regione siciliana del 26 marzo 2003, n. 740 sono state
fissate per il giorno 25 maggio 2003 le elezioni del presidente della
provincia regionale e del consiglio della provincia regionale per
otto province, nonche' le elezioni del sindaco e del consiglio
comunale per centoquarantacinque comuni;
q) visto lo statuto regionale della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
r) vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21
aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n.
14" e successive modifiche;
s) rilevato che con decreto dell'assessore per le autonomie locali
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 marzo 2003, n. 2,
sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003, l'elezione del
sindaco e del consiglio comunale di sette comuni;
t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo
statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive
modificazioni;
u) vista la legge regionale della regione autonoma Valle d'Aosta 9
febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vice
sindaco e del consiglio comunale e successive modificazioni;
v) rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma
Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 99, sono state fissate per il
giorno 8 giugno 2003, le elezioni del sindaco e del consiglio
comunale del comune di Ayas;
w) rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2
dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi
autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o
referendarie approvata dalla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del
18 dicembre 2002, che le predette elezioni comunali e provinciali,
unitamente alle elezioni regionali indette nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige per il giorno 8 giugno
2003, interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
x) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni
18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio
relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente al
primo turno di votazione la commissione puo', con le modalita' di cui
all'art. 10, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia
del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare
anticipatamente, salve le previsioni di legge.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la
comprensione anche da parte dei non udenti, Per i messaggi
autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la
programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il
raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in
competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e
politiche disposte dalla commissione, di cui all'art. 8 del presente
provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e
radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
b) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i
relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 6;
c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
della RAI, nonche' della programmazione regionale nelle regioni
interessate dalla consultazione elettorale non e' ammessa, ad alcun
titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non
possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed
elettorale.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente
si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle
regioni in cui si voti per l'elezione del presidente della provincia
e del consiglio provinciale ovvero per l'elezione del sindaco e del
consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.
Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI
programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui
alla lettera a), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due
rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, il tempo disponibile e'
ripartito per tra i soggetti aventi diritto per il 50 per cento in
proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in
modo paritario;
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle liste e alle coalizioni presentate con il medesimo
simbolo o con simboli collegati mediante dichiarazioni
autocertificate rese dai candidati al presidente delle province e
alla carica di sindaco dei comuni capoluogo di provincia in tanti
ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli
elettori che votano per i presidenti delle province e per i sindaci
dei comuni capoluogo di provincia;
b) ai soggetti politici di cui al precedente comma 3 che
presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione di
consigli provinciali e dei consigli comunali di comuni capoluogo di
provincia.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e'
ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario;
6. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E'
altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo
l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei
giorni 24, 25 e 26 maggio e 7, 8 e 9 giugno 2003.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
Art. 4.
Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI
programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale
trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo nei consigli provinciali o nei consigli comunali di
comuni capoluogo di provincia da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui
alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o
che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo;
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e'
ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a),
in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi nei
consigli provinciali o nei consigli comunali, e per il restante 10
per cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario;
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
a) alle coalizioni collegate alla carica di presidente della
provincia o di sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;
b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o
liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei
consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e'
ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla
lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla
lettera b).
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla
lettera a) dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle
liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i
rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra
tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro
maggioranza.
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E'
altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo
l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.
Art. 5.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art.
2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, e' obbligatoria
nei programmi della RAI per le regioni di cui all'art. 2, comma 2,
del presente provvedimento;
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'art. 4, comma 4.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla commissione, il numero giornaliero dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite
all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della
RAI e' valutata dalla commissione con le modalita' di cui all'art. 11
del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) e' presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni
interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni
successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione
delle candidature;
b) se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una
coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a
presidente della provincia o a sindaco per le trasmissioni nazionali
da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la
coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende
avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei
contenitori.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
Art. 6.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari
diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si
conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del
pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita'
e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che
gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter
attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei
notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato
di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo,
o di esponenti politici.
Art. 7.
Programmi dell'accesso
1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti
alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), anche ove siano riconducibili alla responsabilita' di
un direttore di testata.
2. La programmazione dell'accesso regionale nelle regioni di cui al
comma 2, dell'art. 2, e' sospesa nel periodo compreso tra il quinto
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.
Su richiesta del competente Corecom la commissione, con le modalita'
previste dall'art. 9, puo' autorizzare la ripresa delle trasmissioni
a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel
caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente
significativi.
Art. 8.
Illustrazione delle modalita' di voto
e presentazione delle liste
1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della
presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni
interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una
radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la
presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei
trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette
altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le
principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali
delle regioni interessate alla consultazione elettorale del 18
maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003, con particolare riferimento al
sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
tribune.
Art. 9.
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali del 18
maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003, la RAI organizza e trasmette nelle
regioni di cui al comma 2, art. 2, tribune politiche-elettorali,
televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o
quella della conferenza stampa.
2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse
anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 4, comma 3.
3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse
successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 4, comma 5.
4. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il
primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di
ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al
ballottaggio per le cariche di presidente della provincia e di
sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 4.
5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 e 9.
6. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale
della RAI.
7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo'
propone alla commissione criteri di ponderazione.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve
tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni
televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
9. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in
diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a
partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia.
11. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI.
12. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che
riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o
che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le
disposizioni dell'art. 10.
13. Le tribune di cui al presente articolo, nonche' le trasmissioni
di cui agli articoli 4 e 3, non possono essere trasmesse nei giorni
in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a
cui si riferiscono, nonche' nel giorno immediatamente precedente.
Art. 10.
Comunicazioni e consultazione della commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione,
sono preventivamente trasmessi alla commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il presidente della commissione parlamentare, sentito l'ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari
per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando
gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente
menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni
controverse che non ritenga di rimettere alla commissione.
Art. 11.
Responsabilita' del consiglio d'amministrazione
e del direttore generale
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della
RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per
le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
Roma, 8 aprile 2003
Il presidente: Petruccioli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato