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Gazzetta Ufficiale N. 92 del 19 Aprile 2003

LEGGE 17 aprile 2003, n.82
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni
urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello
spettacolo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2015):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali (Urbani) il 18 febbraio 2003.
Assegnato alla 7a commissione (istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, il 18 febbraio 2003 con
pareri delle commissioni 1a; 5a e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 19 febbraio 2003.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
26 febbraio 2003, il 4, 5, 6 e 12 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13, 18 marzo 2003 e approvato il
19 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3800):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 20 marzo 2003 con parere
del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
25, 26 marzo 2003 e 3, 9 aprile 2003.
Esaminato in aula il 10 e 15 aprile 2003 ed approvato
il 16 aprile 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
40 del 18 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 24

All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 4 novembre 1999, n. 470, e' abrogato".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi
nel termine di sesanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati" ".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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