IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle
societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati nonche' dei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri.
1.1. E' approvato il modello "Unico 2003-SC", da presentare
nell'anno 2003 da parte delle societa' ed enti commerciali residenti
nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati,
con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo
d'imposta 2002, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli,
che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico
2003-SC", devono essere presentati dagli esercenti attivita'
d'impresa per le quali non sono stati approvati gli studi di settore,
ovvero, ancorche' approvati, operano le condizioni di
inapplicabilita' individuate nei provvedimenti di approvazione degli
studi stessi.
1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da:
a) il frontespizio ed i quadri RF, RN, RJ, RG, RH, RI, RY, RM, RQ,
RU, RC, RR, RV, RK, RO, RS, RP, RZ, FC, RX, nonche' il quadro AC
relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini,
costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oggetto di
approvazione del presente provvedimento;
b) i quadri costituenti il modello IVA/2003, con esclusione del
frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 14 gennaio
2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003;
c) i quadri costituenti il modello 770/2003 Ordinario, con
esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 14 gennaio
2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003;
d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
2002, che e' approvato con separato provvedimento;
e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2002, di cui
al punto 1.2;
f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati
con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono
individuati altresi' gli elementi contabili ed extra contabili
rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490.
2. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei
dati della dichiarazione.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere
indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite. Per gli importi da indicare
nel quadro RZ, "Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a
interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi", si rendono
invece applicabili le regole di troncamento previste per la
compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della
dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2003-SC" sono resi
disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato
elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti
Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, nel rispetto, in
fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel
successivo punto 3.4.
3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri
siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate nel punto 3.4. e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono
stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal
fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle
Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it in uno specifico
formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi
tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate
le caratteristiche tecniche contenute:
- nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui
al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera a) del punto 1.3;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri
e modelli indicati nel punto 1.
3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche
convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta
di cui all'Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2003, di
approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai
fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le
caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto
provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.
Motivazioni:
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'IRAP e all'IVA, approva il modello di
dichiarazione "Unico 2003-SC", con le relative istruzioni, da
presentare nell'anno 2003 da parte delle societa' ed enti commerciali
residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti
equiparati.
Sono, altresi', approvati i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo
d'imposta 2002.
Il modello Unico 2003-SC puo' essere compilato esclusivamente in
euro, con arrotondamento all'unita' di euro per eccesso se la
frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto
se la stessa frazione e' inferiore a detto limite, secondo le regole
matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la
reperibilita' dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in
formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189):
misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione
dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in
base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e
delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996:
elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi
e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni
di esercizio sull'attivita' svolta;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127):
applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi
d'imposta 1996 e 1997;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997:
correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalita' di utilizzazione
degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per
l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle Finanze 29
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2000;
Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n.
314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in
materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni
integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472,
ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita'
di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive
modificazioni: riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare;
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia;
Decreto 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001: regolamento recante
disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere
partecipate in attuazione dell'art. 127-bis, comma 8, del TUIR;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture;
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita';
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni:
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
Provvedimento 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003:
approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 concernenti l'anno
2002, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno
2003 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA
74-bis con le relative istruzioni;
Provvedimento 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003:
approvazione dei modelli 770/2003, con le relative istruzioni per la
compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta
nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla
comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2003
Il direttore: Ferrara
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono
essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 ed
aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione del modello e delle relative
istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina
singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento.
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione
meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel
tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con
quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente
provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del
soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
Struttura e formato del prospetto per i parametri
Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi
all'applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente
provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di
formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra
loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata
deve essere stampata l'avvertenza: <>.
Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro
i seguenti limiti:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o
un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande
laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al
punto 3.5 del presente provvedimento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola
facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di
carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densita'
orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra
l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai
fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere
ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti
dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai
bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e
destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del
presente provvedimento e delle relative istruzioni deve essere
utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone
311 U).
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la
stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Agenzia delle Entrate
(http://www.agenziaentrate.it)