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Gazzetta Ufficiale N. 92 del 19 Aprile 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n.84
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per
l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del
13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul
risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuove;
Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato
della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in
ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore, cosi' come modificata
dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge
comunitaria 1993;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di
attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria
70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva
comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro
rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno
1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria
80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al
consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data
8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del
27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa
alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante
dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della
direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei
veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere
del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e
d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione
di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la
definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di
applicazione del presente regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del
territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 281


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato' e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, cosi'
recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000". L'art. 3 e l'allegato C cosi'
recitano:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 possono, altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle
direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C,
nonche', per le parti interessate, alle direttive la cui
attuazione comporti la modifica o l'integrazione di
discipline gia' delegificate ovvero riguardanti
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1,
per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere
determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.".
"Allegato C (Art. 3)
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996,
che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi
nella alimentazione degli animali.
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva
89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla
disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante
e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per
quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuove.".
- La direttiva 1999/94/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
012 del 18 gennaio 2000.
- La decisione 2001/677/CE, reca: "2001/677/CE:
Decisione della Commissione, del 10 agosto 2001, formato
della relazione che gli Stati membri devono trasmettere
ottemperanza all'art. 9 della direttiva 1999/94/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero
C(2001) 1883 Gazzetta Ufficiale n. L 237 del 6 settembre
2001". L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9. - Le eventuali modifiche necessarie per
adeguare gli allegati della presente direttiva sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'art. 10, previa consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle altre parti interessate.
A supporto del processo di adeguamento, gli Stati
membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre
2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della
presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio
2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione
e' stabilito secondo la procedura di cui all'art. 10 entro
il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui
all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a:
a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta
di cui all'art. 3 modificando l'allegato I;
b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla
guida di cui all'art. 4, al fine di classificare i modelli
delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un
elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e
del consumo di carburante in categorie determinate,
compresa una categoria in cui rientrino i modelli di
autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di
carburante;
c) formulare raccomandazioni per consentire
l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione
dei principi contenuti nelle disposizioni relative al
materiale promozionale di cui al primo comma dell'art. 6.".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori degli utenti".
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca: "Norme per
l'informazione del consumatore".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993". L'art. 22 cosi' recita:
"Art. 22 (Norme per l'informazione del consumatore). -
1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico:
a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, legge 10
aprile 1991, n. 126);
b) (Modifica il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile
1991, n. 126);
c) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, legge 10
aprile 1991, n. 126);
d) (Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991,
n. 126);
e) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, legge 10
aprile 1991, n. 126).
- Il decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca:
"Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l'informazione del consumatore".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, reca: "Norme
relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, nonche' dei loro dispositivi di
equipaggiamento".
- La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
042 del 23 febbraio 1970.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 13 maggio 1999, reca: "Recepimento
della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a
motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci
pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.".
- La direttiva 98/91/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 011
del 16 gennaio 1999.
- Il decreto del Ministro dei trasporti in data 12
giugno 1981, reca: "Norme relative alla omologazione
parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto
riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE)".
- La direttiva 80/1268/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
375 del 31 dicembre 1980.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 maggio 1995, reca: "Recepimento della
direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che
modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi".
- La direttiva 93/116/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
329 del 30 dicembre 1993.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 5 aprile 1994, reca: "Recepimento della
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/61
del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a
motore a due o a tre ruote".
- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
del 10 agosto 1992.
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 13 maggio 1999, vedi note alle
premesse.
- Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 5 aprile 1994, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti in data 12
giugno 1981, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 8 maggio 1995, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 9:
- Per la decisione della Commissione 2001/677/CE, vedi
note alle premesse.

Allegati


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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