IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
1.1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 2002,
con le relative istruzioni:
"Unico 2003 - PF, quadro IQ", riservato alle persone fisiche;
"Unico 2003 - SP, quadro IQ", riservato alle societa' di persone
ed equiparate;
"Unico 2003 - SC, quadro IQ", riservato alle societa' di capitali,
enti commerciali ed equiparati;
"Unico 2003 - ENC, quadro IQ", riservato agli enti non commerciali
ed equiparati;
"Unico 2003 - AP, quadro IQ", riservato alle amministrazioni ed
enti pubblici.
1.2. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi
ai modelli di cui al punto 1.1 contestualmente alla predetta
dichiarazione, barrando anche la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione" posta nel frontespizio del modello.
1.3. I soggetti non obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi ai modelli di cui al punto 1.1 unendoli al
frontespizio del modello della dichiarazione di riferimento. Nel
frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve,
in particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo
di dichiarazione".
2. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei
dati della dichiarazione.
2.1. Nei modelli di cui al punto 1, gli importi devono essere
indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della
dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati
contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche
tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la
dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli
approvati con il presente provvedimento.
3. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
3.1. I modelli di dichiarazione di cui al punto 1.1 sono resi
disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato
elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti
Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, nel rispetto, in
fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato
1 al presente provvedimento.
3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri
siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechino
l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
3.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al
presente provvedimento. A tal fine i modelli sono resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet
www.agenziaentrate.it in uno specifico formato elettronico, riservato
ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a
consentirne la riproduzione.
3.4. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche
convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta
di cui all'Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2003, di
approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003. Ai
fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le
caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al predetto
provvedimento di approvazione del modello IVA/2003.
Motivazioni:
Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e la relativa
dichiarazione dei soggetti passivi, nonche' all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, approva i modelli di dichiarazione "Unico 2003 - PF,
quadro IQ", "Unico 2003 - SP, quadro IQ", "Unico 2003 -
SC, quadro
IQ", "Unico 2003 - ENC, quadro IQ", "Unico 2003 - AP, quadro
IQ", con
le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno
2002.
In particolare, i soggetti obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i
quadri relativi all'IRAP contestualmente alla medesima dichiarazione.
I soggetti che, invece, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, devono presentare i
quadri relativi all'IRAP unendoli al frontespizio del medesimo
modello di dichiarazione. In ogni caso occorre barrare la casella
"IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione" inserita nel
frontespizio dei modelli.
Il presente provvedimento si rende, quindi, necessario al fine di
modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini
dell'IRAP allo scopo di adeguarla alla vigente normativa e di
semplificarne la compilazione.
I quadri per la dichiarazione ai fini dell'IRAP possono essere
compilati esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unita' di
euro per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite,
secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina
comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la
reperibilita' dei suddetti quadri, resi disponibili gratuitamente in
formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni: tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei
pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2000;
legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente;
legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;
decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le
amministrazioni dello Stato;
legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale dello Stato;
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare;
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;
legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio
dell'economia; provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2002: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002
concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da
presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni;
provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002:
approvazione dei modelli 770/2002, con le relative istruzioni per la
compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta
nonche' degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla
comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;
legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture;
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo; decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di
adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita';
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni:
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2003
Il direttore: Ferrara
ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono
essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 ed
aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la predisposizione del modello e delle relative
istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina
singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande
laterali di trascinamento.
E' altresi' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione
meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel
tempo.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con
quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente
provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del
soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle
immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
Caratteristiche della carta dei modelli
La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra
l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr/mq.
Caratteristiche grafiche dei modelli
I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai
fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere
ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti
dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai
bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e
destro).
Colori
Per la stampa tipografica dei modelli di cui al punto 1 del
presente provvedimento e delle relative istruzioni deve essere
utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone
311 U).
E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti consentite, la
stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
Unico 2003 - Persone fisiche
Unico 2003 - Società di persone
Unico 2003 - Società di capitali
Unico 2003 - Enti non commerciali ed equiparati
Unico 2003 - Amministrazioni pubbliche
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Agenzia delle Entrate
(http://www.agenziaentrate.it)