IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i
contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di
sigarette commercializzate al 1 gennaio 2002;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee che prevede il recepimento della predetta
direttiva mediante decreto legislativo;
Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati
membri di mettere in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002;
Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di
perfezionamento;
Viste le istanze presentate dalla societa' ETI S.p.a. intese a
modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune
marche di sigarette, nonche' ad uniformarsi autonomamente al disposto
della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto
decreto legislativo;
Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;
Decreta:
Art. 1.
Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche
di sigarette e' cosi' modificato a partire dalla data del 1 aprile
2003:
=====================================================================
| Mg/sigaretta |
| condensato/ nicotina | Mg/sigaretta
Marca | da |condensato/ nicotina a
=====================================================================
Cod. 62 MS Red Box | 11 1 | 10 1
---------------------------------------------------------------------
Cod. 251 Nazionale Box| 12 0,95 | 10 1
---------------------------------------------------------------------
Cod. 666 Super filtro | 12 1 | 10 1
Art. 2.
Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di
carbonio e' fissato nella misura a fianco specificata:
=====================================================================
Marca | Mg/sigaretta
=====================================================================
Cod. 422 Club | 9
Cod. 62 MS Red Box | 9
Cod. 251 Nazionale Box | 10
Cod. 666 Super con filtro | 10
Art. 3.
Le scorte delle suindicate sigarette, gia' fabbricate alla data del
presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2003
Il direttore generale: Tino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato