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Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003

LEGGE 15 aprile 2003, n. 86

Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera
agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di
rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o
professionistico, puo' essere attribuito un assegno straordinario
vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia comprovato che
versino in condizioni di grave disagio economico.
2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato
alle esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere
superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno e' rivalutabile
annualmente, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, sulla base della variazione, rilevata dall'Istituto
nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo
verificatasi nell'anno precedente.
3. La concessione puo' essere revocata nell'ipotesi di condanna
penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai
pubblici uffici o qualora vengano meno le condizioni di grave disagio
economico.
4. L'assegno straordinario vitalizio non e' computabile nel calcolo
del reddito di coloro che ne usufruiscono, ne' ai fini fiscali,
previdenziali o assistenziali, ne' in alcun altro caso in cui il
reddito del soggetto assuma rilevanza.


Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.

Art. 2.
1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'articolo 1 e'
assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo
di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione,
istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' cosi' composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale
italiano;
e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale
atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il funzionamento
della commissione.


Nota all'art. 2, comma 3:
- Il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa
massima di 75.000 euro per l'anno 2003, 151.950 euro per l'anno 2004
e 822.700 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2850):
Presentato dal Ministro per i beni e attivita'
culturali il 12 giugno 2002.
Assegnato alla VII commissione (Cultura) in sede
referente, il 26 giugno 2002 con pareri delle commissioni
I; II; V; VI; XI e XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente,
l'11, 16 luglio; 18 settembre 2002 e 22 gennaio 2003.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 18 febbraio 2003.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il
19 febbraio 2003 e approvato il 18 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2120):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali) in sede deliberante il 25 marzo 2003 con
pareri delle commissioni 1a; 2a; 5a ; 6a; 11a.
Esaminato dalla 7a commissione il 2, 8 aprile 2003 e
approvato il 9 aprile 2003.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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