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Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2003
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione II
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 2003
e' pari a 45.934 milioni di euro;
Decreta:
Per il giorno 30 aprile 2003 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a
centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2003, fino al
limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 11 e 12 del
decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2003, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11
febbraio 2002.
Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11
febbraio 2002, e' disposto, altresi', il 24 aprile 2003, il
collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2003.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2003
p. Il direttore generale: Cannata


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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