IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive
modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento
obbligatorio;
Considerata la necessita' di provvedere all'aggiornamento e
all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli
obblighi militari;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2003 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per
aggiornamento ed addestramento:
per l'Esercito, 80 ufficiali per periodi di 5 giorni,
10 ufficiali, 2 sottufficiali e 7 militari di truppa per periodi di
50 giorni, pari a circa 3 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di
truppa in ragione d'anno;
per la Marina militare, 48 ufficiali e 19 sottufficiali per
periodi di 30 giorni, pari a circa 4 ufficiali e 2 sottufficiali in
ragione d'anno;
per l'Aeronautica militare, 24 ufficiali e 24 sottufficiali per
periodi di 30 giorni, pari a circa 2 ufficiali e 2 sottufficiali in
ragione d'anno.
Art. 2.
1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo,
categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare,
nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
Art. 3.
1. I militari da richiamare, ai sensi del presente decreto
riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.
Roma, 27 febbraio 2003
Il Ministro: Martino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato